In arrivo un nuovo, gravissimo assalto al principio costituzionale della tutela del patrimonio culturale. Continua così, a meno di un anno dall'entrata in vigore del Codice Urbani, il sistematico progetto di smantellare quel che esso conserva (ed è molto) delle norme di tutela affermate dalle leggi Bottai del 1939 e ribadite dalla Costituzione repubblicana. È di ieri l'approvazione della legge-delega sull'ambiente, che contiene una sciagurata sanatoria di ogni possibile illecito paesaggistico, anche i più gravi, in tutto il territorio nazionale. La proposta di indiscriminato condono (in deroga anche al Codice Penale!) di tutti i reati di ricettazione e commercio illecito di beni archeologici e artistici è stata per fortuna espunta dalla Finanziaria, ma ripresentata come legge ordinaria da alcuni deputati di Forza Italia. Il governo intende varare questa settimana un nuovo atto normativo che sotto l'innocua etichetta di «Semplificazione della regolamentazione» contrabbanda la morte annunciata della tutela in questo Paese. La formula magica è "Dia", ossia "Dichiarazione di inizio di attività": secondo l'articolo 19 della legge 2411990, quando sia necessaria l'autorizzazione pubblica di alcune attività private sulla base di prerequisiti certi, l'autocertificazione di tali prerequisiti (Dia) può sostituire il nulla-osta amministrativo, salvo che l'amministrazione competente vi si opponga entro 60 giorni. Questa, che doveva essere un'eccezione alla regola, fu trasformata in regola generale con la legge 5371993 (articolo 2), ma ne restavano pur sempre esclusi i beni culturali vincolati ai sensi della legge di tutela del 1939 (così fino al luglio 2004 nel disegno di legge A.C. 3890-B). Con la nuova normativa proposta dalla Funzione Pubblica, al contrario, questa eccezione viene soppressa, e per la prima volta nella storia d'Italia anche le autorizzazioni relative a beni soggetti a tutela vengono sottoposte al meccanismo della Dia. Di conseguenza, per esempio, il principe Torlonia potrebbe vendere domani (previa Dia) la sua collezione archeologica (la più grande al mondo in mani private), il proprietario di un palazzo storico potrebbe abbatterlo per costruire al suo posto un condominio, e cosi via. L'intero sistema della tutela viene cosi governato non più dall'art. 9 della Costituzione, bensì dal pessimo principio del silenzio-assenso che (si ricorderà) fu introdotto dalla legge 2692003 (art. 27) a proposito dell'alienazione di beni culturali pubblici. Il Codice Urbani era allora in discussione, e la Commissione Cultura della Camera raccomandò al governo che, nell'approvare il Codice, il silenzio-assenso venisse cancellato in quanto incoerente coi principi della tutela. Avvenne l'opposto, e per un diktat di Tremonti il silenzio-assenso s'insediò nel Codice (art. 12). Come ha scritto sul Sole-24 ore (9 maggio 2004) un eccellente giurista, Silvio Martuccelli, è questo uno «strano modo di utilizzare ìl silenzio-assenso. Nato per tutelare il cittadino dinanzi all'inerzia della pubblica amministrazione, per una sorta di eterogenesi dei fini diventa un espediente tecnico attraverso il quale lo Stato, a danno della collettività, elude il vincolo di inalienabilità dei beni culturali». Il silenzio, continua Martuccelli, non ha di per sé alcun significato giuridico. È il legislatore che sceglie se attribuirgli un significato, e quale. Se (nel caso dell'alienazione di beni culturali pubblici) il legislatore avesse privilegiato l'interesse a tutelarli, avrebbe attribuito all'eventuale silenzio dell'amministrazione il valore di un diniego; poiché gli ha dato invece valore di assenso, è chiaro che ha considerato l'interesse a vendere come prevalente sulla tutela. Perciò Martuccelli denunciava «con forza l'assoluta illegittimità costituzionale di una norma scritta in totale spregio dell'art. 9 della Costituzione». Il ministro Urbani ha sostenuto che il silenzio-assenso è un corpo estraneo al suo Codice, e vale comunque solo in sede di prima applicazione. Vorremmo potergli credere, ma la nuova normativa in discussione al Consiglio dei Ministri dimostra il contrario: e cioè che si intende estendere il silenzio-assenso alle "dichiarazioni di inizio attività" sui beni finora oggetto di garantite procedure di tutela. Il concetto stesso di tutela viene in tal modo abbattuto a cannonate, e il valore precettivo dell'art. 9 della Costituzione viene ignorato o irriso. L'esercizio della tutela da parte delle pubbliche amministrazioni, da obbligatorio che era, diventa opzionale e discrezionale, con effetti devastanti sullo stesso Codice Urbani, trasformato da un giorno all'altro in carta straccia. Si capovolge, calpestando la cultura giuridica del Paese, il rapporto fra l'art. 9 della Costituzione (che non a caso, ce lo ricorda l'incessante magistero del Presidente Ciampi, figura fra i suoi Principi Fondamentali) e gli articoli 41-42: la libera iniziativa e la proprietà dei privati diventano principio fondamentale, mentre la tutela dei beni culturali diventa una eventualità subordinata e accessoria. La Costituzione viene stravolta e deturpata, contro ogni principio, da una norma ordinaria, senza passare per il Parlamento. L'ipotesi poi che le Soprintendenze, ridotte a inseguire le Dia per poter esercitare gli ultimi brandelli di quella che fu la tutela, possano efficacemente operare entro i termini perentori del silenzio-assenso, è un ulteriore insulto al buon senso dei cittadini, e un estremo sberleffo ai funzionari del settore, già mortificati dall'umiliante e persistente taglio di ogni risorsa economica. È a tutti noto che da alcuni decenni le nuove assunzioni di personale tecnico-scientifico sono inferiori al 20 per cento dei pensionamenti. Per fare un solo esempio, nei ruoli degli archeologi risulta oggi non coperto un quarto dei posti di un organico già più che esiguo (471 posti per tutta Italia!); quasi del tutto vuoto è il gradino iniziale della carriera (CI), dunque manca ogni turn-over e l'amministrazione è al collasso. All'indomani di una riforma del Ministero che ha gonfiato praeter necessitatem i ruoli dirigenziali, più del 30 per cento delle Soprintendenze sono coperte per reggenza, cioè da un supplente d'emergenza, e manca chi possa coprirle a pieno titolo. Intanto, in piena schizofrenia organizzativa, da un lato si aboliscono alcune Soprintendenze (come quella egittologica di Torino, o quella dell'Etruria meridionale, stranamente accorpata col Lazio), dall'altro se ne creano di nuove (a Lucca, a Lecce, a Verona). Funzionari di altissima qualità, che sulla base di una legge dello scorso agosto avevano dichiarato la propria disponibilità a restare in servizio per alcuni anni, sono stati messi alla porta poche settimane fa. È questo il caso non solo di Adriano La Regina a Roma, ma di Annamaria Petrioli Tofani agli Uffizi, di Ernesto Milano alla Biblioteca Estense di Modena, di Maria Augusta Morelli Tìmpanaro all'Archivio di Stato di Pisa. Anche quando la sostituzione sia di ottimo livello, non si è fatto che spostare il problema altrove: è il caso della Soprintendenza archeologica di Roma affidata ad Angelo Bottini, che ha però lasciato scoperta quella per la Toscana, una delle zone archeologiche cruciali per il Paese. La funzionalità delle Soprintendenze non è un discorso di bassa cucina. L'art. 9 della nostra insidiatissima Costituzione, prescrivendo che la Repubblica«tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione», rinvia (come ha dimostrato il bel libro di Francesco Saverio Marini Lo statuto costituzionale dei beni culturali, 2002) alle norme e strutture di tutela in vigore quando la Costituzione fu approvata: rispettivamente, le leggi Bottai del 1939 e l'organizzazione delle soprintendenze territoriali. Perciò il depotenziamento della tutela (come risulterebbe dalla nuova norma sulle Dia) e la defunzionalizzazione delle Soprintentendenze sono altrettante (e convergenti) offese alla Costituzione e alla cultura giuridica e istituzionale del Paese. I cittadini, che la Costituzione vuole titolari e proprietari del patrimonio culturale della Nazione, saranno ridotti a spettatori impotenti di uno scempio senza nome? Un tema come la tutela, che risuona nelle coscienze di moltissimi italiani, non è e non deve essere appannaggio di questa o di quella parte politica. A tutti sì possono rimproverare errori (per esempio, la carenza di nuove assunzioni e l'obsolescenza delle strutture sono da imputarsi a tutti i governi degli ultimi vent'anni almeno, senza eccezioni). Ma sulle questioni di principio, sul carattere del nostro patrimonio culturale come costitutivo della storia e dell'identità del Paese, noi cittadini dobbiamo esigere dai politici di ogni parte, che noi e non altri abbiamo delegato ad amministrare la cosa pubblica, il rigoroso rispetto dei principi costituzionali. È accaduto pochi mesi fa quando non solo l'opposizione, ma parti significative della maggioranza e dello stesso Governo bloccarono la vergognosa proposta di condono ai tombaroli e ai ricettatori; può e deve accadere ancora con quest'altra proposta non meno indecente.
la Repubblica
22 Febbraio 2005
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SA
Salvatore Settis
la Repubblica
Artista / Persona
Bene culturale
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