La Repubblica tutela il patrimonio attraverso la conoscenza, la cultura e la ricerca scientifica e tecnica: e tutela il patrimonio e il paesaggio in quanto, a loro volta, generatori di conoscenza, cultura, ricerca. In una parola, di cittadinanza. Non solo gli attori (Repubblica e Nazione), o l'azione (la tutela), ma anche l'oggetto che è al centro del secondo comma dell'articolo g è stato vivacemente discusso. Cos'è il patrimonio storico e artistico? E cosa è il paesaggio? E cosa vuole dire l'espressione «della Nazione»? A che tipo di appartenenza, o di proprietà, ci si riferisce? E con quali conseguenze, per esempio, per la porzione di patrimonio in proprietà privata? Il «patrimonio» è, letteralmente, il retaggio dei padri, l'eredità delle generazioni che ci hanno preceduti. Anche questa felicissima scelta lessicale rinforza il nesso tra l'articolo 9 e l'articolo 1: con la sovranità il popolo, cioè la nazione, acquista ora un patrimonio, quello che un tempo era nella disponibilità del re. Una prospettiva ermeneutica, questa, che appare rafforzata dalla dimensione «territoriale» che il patrimonio acquista nella formulazione del secondo comma. La vera chiave per capire cosa sia il «patrimonio» è la sua intima connessione al paesaggio: si tratta di un'endiadi inscindibile che appare concettualmente formidabile sia che la si guardi dal punto di vista culturale, sia da quello più strettamente giuridico. I costituenti dicono, infatti, con straordinaria chiarezza di idee ciò che spesso gli stessi storici dell'arte dimenticano: e cioè che il patrimonio non è la somma amministrativa dei musei, delle singole opere, dei monumenti, ma è una guaina continua che aderisce al paesaggio - cioè al territorio «della Nazione» - come la pelle alla carne di un corpo vivo. Il patrimonio diffuso è la forma dei nostri luoghi, è una indivisibile fusione tra arte e ambiente, è un tessuto continuo di chiese, palazzi, strade, paesaggio, piazze. Non una specie di contenitore per «capolavori assoluti», ma proprio il contrario, e cioè la rete che congiunge tante opere squisitamente relative, e che hanno davvero un significato (artistico, storico, etico, civile) solo se rimangono inserite in quella rete. Il paesaggio e il patrimonio sono dunque un'unica cosa: e sono l'Italia, della quale costituiscono, inscindibilmente, il territorio e l'identità culturale. Di più: con l'espressione (talvolta trascurata, e dunque fraintesa, anche dagli addetti ai lavori) «patrimonio storico e artistico» i costituenti mettono in evidenza che tutto questo non viene declinato su un piano estetico. L'articolo 9 menziona e collega tre entità, tra le quali la meno emergente è senz'altro: patrimonio storico è fatto dalle biblioteche, dagli archivi, dai singoli documenti, dalle epigrafi e da tutte le «testimonianze materiale aventi valore di civiltà» (come dirà il Codice). E la triplice stratificazione di paesaggio, patrimonio storico e patrimonio artistico è esattamente ciò che la Repubblica tutela, e che tutela proprio nella sua dimensione contestuale, tutelando i nessi che unisco- no tutte queste «cose» non meno delle cose stesse: perché come è chiaro almeno dai tempi di Antoine Quatremère de Quincy è la dimensione «contestuale», in cui d'insieme è maggiore della somma delle parti» (Settis) a costituire l'Italia, e a renderla unica. E in questo senso il Codice dei Beni culturali ha indubbiamente fornito un contributo utile, introducendo e delineando con precisione la nozione unitaria di «patrimonio culturale», che riunisce e riassume in un'unica espressione l'unica realtà costituita dal paesaggio e dai due volti del patrimonio. Constatata l'impossibilità di intendere «patrimonio» nella corrente accezione giuridica privatistico-civilistica, o in quella economica, si è fatta strada l'idea di degradare il concetto costituzionale di «patrimonio storico e artistico della Nazione» ad «un carattere evocativo che rimanda ad un'ideale appartenenza dei beni alla Nazione». Al contrario, lo stretto nesso tra la sovranità della Nazione e la presa in consegna da parte della Repubblica del patrimonio già appartenente ai sovrani degli antichi stati italiani induce a interpretare il dettato dell'articolo 9 in modo ben più pregnante e normativo: la Nazione (cioè lo Stato-comunità, cioè i cittadini) possiede il patrimonio storico e artistico a titolo di sovranità, nella forma di una proprietà collettiva che trova il suo fondamento nel costituirsi stesso dello Stato. E in questa dimensione che si comprende il nesso profondo, e spesso discusso, tra l'articolo 9 e l'articolo 42. La proprietà privata che si estende su una porzione rilevantissima del patrimonio storico e artistico della Nazione italiana non limita la proprietà dei cittadini sovrani: anzi, è da quest'ultima limitata, perché la prima è fondata sulla legge e riconosciuta dalla Costituzione, mentre la seconda è fondata nella Costituzione, anzi è ad essa preesistente, e da essa riconosciuta. Per quanto riguarda il patrimonio storico e artistico, in altri termini, non è solo la «funzione sociale» a costituire «un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene» (così una sentenza della Corte costituzionale), ma la sua stessa natura e la sua indissolubile unità con il paesaggio, cioè con il territorio su cui la nazione esercita la propria sovranità, a prescindere dal regime proprietario. Patrimonio e paesaggio muoiono, o si salvano, insieme. «Nel dibattito sulla conservazione della natura bisogna che sia ben chiaro che ciò che si intende preservare non è solo un certo equilibrio di leggi biologiche o di composti chimici, ma la possibilità per l'uomo di considerarsi una parte armonica, e non, come è stato detto, un cancro del mondo. Per capire queste semplici cose, noi italiani dovremmo essere in una posizione privilegiata - perché da noi la natura è quasi ovunque e quasi in ogni suo aspetto intimamente unita all'arte, alla storia dell'uomo». Così scriveva, nel 1974, Giovanni Urbani, forse l'unico storico dell'arte del Novecento italiano che comprese fino in fondo come la salvezza del patrimonio storico e artistico e quella del paesaggio coincidessero: «l'essenza vera del problema - concludeva Urbani - è di riuscire a inscrivere in uno stesso disegno scientifico e organizzativo, la tutela del patrimonio naturale e del patrimonio culturale».
Che cos'è il patrimonio. L'eredità delle generazioni precedenti, fautrice di cultura, conoscenza e ricerca
La Repubblica tutela il patrimonio attraverso la conoscenza, la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Il patrimonio è il retaggio dei padri e l'eredità delle generazioni che ci hanno preceduti. La sua connessione con il paesaggio è intima e concettualmente formidabile. Il patrimonio non è solo la somma amministrativa dei musei e delle opere, ma è una guaina continua che aderisce al paesaggio come la pelle alla carne di un corpo vivo. Il paesaggio e il patrimonio sono dunque un'unica cosa e sono l'Italia, della quale costituiscono il territorio e l'identità culturale.
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