4 luglio 2012 - Comunicato Stampa n. 542012 Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato Collegi I e II Presidente G.Clemente Rel. F.G. Galeffi G. Tramonte Delibera n. 62012G, del 28 giugno 2012 Relazione concernente l'indagine su "gestione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio" Nell'adunanza del 25 giugno 2012 la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato una relazione concernente l'indagine sul "Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio". L'indagine ha preso in esame i contributi erogati per effetto dell'art. 13, comma 3-quater, del d.l. 1122008, convertito in l. 1332008, istitutivo del predetto Fondo. Le risorse, individuate inizialmente in 120 milioni di euro, sono state successivamente elevate a 315,05 milioni di euro, per effetto di successivi provvedimenti legislativi. Le modalità di ripartizione del Fondo si sono tradotte in una effettiva indicazione, ad opera delle Commissioni parlamentari, dei nominativi dei beneficiari, con il relativo importo da concedere e la finalità da perseguire. In tema di rendicontazione, l'Amministrazione ha acquisito al 31 dicembre 2011 una quota esigua di relazioni conclusive (123 su 1.714 contributi, pari al 12. La Sezione ha rilevato in particolare che il Ministero dell'economia e delle finanze in sede di concessione non ha stabilito alcun termine per la conclusione degli interventi, pur a fronte della completa erogazione del contributo. La Sezione ha sollecitato l'Amministrazione a dotarsi di adeguati strumenti per gestire i contributi, mediante la predisposizione di un atto di programmazione della gestione, fissando preventivamente un termine per la conclusione degli interventi e attuando un apposito monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale, considerata anche l'entità globale dei contributi. Dall'esame dell'elenco per categorie dei contributi concessi si può ricavare la scarsa aderenza dei contributi stessi alle finalità enunciate di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo del territorio. Con riferimento alle predette valutazioni di carattere generale, sono state rilevati diversi profili di criticità: - trasformazione del criterio di "indirizzo parlamentare" in concreta individuazione di beneficiari, importi e finalità, con destinazione anche a soggetti privati; - scarsa aderenza dei contributi alle finalità prefisse (ambiente e promozione dello sviluppo del territorio); - mancanza di un termine per la conclusione (e la conseguente rendicontazione entro 60 giorni) a fronte di un importo completamente erogato, tale da impedire di fatto di conoscere l'esito degli interventi e la reale utilizzazione dei contributi pubblici; - possibile duplicità di contributi pubblici sullo stesso intervento, non vagliata dall'Amministrazione in fase preventiva o di rendicontazione. In relazione alla metodologia utilizzata per la concessione dei contributi, che può essere assimilata al meccanismo della legge-provvedimento, è stato considerato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, da cui emerge: - la violazione delle regole in materia di trasparenza e di previa determinazione di criteri e modalità per la concessione di contributi pubblici , previsti dalla legge 24190; tali regole sono espressione dei principi costituzionali di imparzialità (art. 3 Costituzione, sentenza Corte cost. 13709), di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione, sentenza Corte cost. 31010) e di garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 113 Costituzione, sentenza Corte cost. 10406); - la violazione riflessa, sul presupposto del carattere recessivo della finalità ambientale, del principio di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, sancito dall'art. 117, secondo comma, lettera "s" della Costituzione (sentenza Corte cost. 12110). Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel fornire risposta ai profili di criticità indicati nella relazione, ha riferito che una recente modifica normativa (art. 8, comma 25, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44) consentirà di potenziare e intensificare l'attività di riscontro sulle modalità di utilizzo dei contributi, attraverso il coinvolgimento di Prefetture e Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. CORTE DEI CONTI UFFICIO STAMPA Testo della delibera n. 62012G e documenti allegati al link sottostante