Il piano paesaggistico regionale della Sardegna tutela legittimamente le zone umide anche nelle aree urbane. Il piano paesaggistico regionale della Sardegna tutela legittimamente le zone umide anche nelle aree urbane. Importante recentissima sentenza del Consiglio di Stato in materia di tutela e pianificazione paesaggistica con riferimento all'operatività del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) della Sardegna. La sentenza Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2188 è intervenuta riguardo la disciplina di salvaguardia accolta nel P.P.R. relativa alle fasce spondali delle zone umide, riformando la sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 1 aprile 2008, n. 562. Tale disciplina si applica anche in area urbana, come ha ricordato il massimo Collegio di giustizia amministrativa. La fattispecie concreta è inerente alla realizzazione di un palazzo presso le Saline di Molentargius, nell'area urbana di Cagliari (la memoria della Regione autonoma della Sardegna del 27 gennaio 2012 riporta che l'edificio è "posto a 60 metri .. dall'invaso del Molentargius"). Il nodo centrale è costituito dall'ambito applicativo dell'art. 17 della normativa tecnica di attuazione (N.T.A.) del P.P.R., disposizione che individua i "beni paesaggistici", contenuto fondamentale del piano paesaggistico (art. 143 del decreto legislativo n. 422004 e s.m.i.), fra cui "zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" (art. 17, comma 3, lettera g, delle N.T.A. del P.P.R.). La disposizione è in stretta connessione con il successivo art. 18 delle N.T.A. del P.P.R., che che "i beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela" (comma 1) e che, in via generale, "qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e succ. mod., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica" (comma 2). Il Consiglio di Stato ha chiarito, in primo luogo, l'oggetto della disposizione di salvaguardia: "in tema di beni paesaggistici, l'art. 17 delle N.T.A. distingue due categorie: i beni tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. (co. 3) e i beni che rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale a prescindere dalla specificazione cartografica (co. 4). Per i primi, dunque, la tutela viene in un certo senso veicolata attraverso una operazione preliminare, costituita precisamente dalla particolare indicazione cartografica". Per la prima categoria, quindi, è "necessaria una operazione ulteriore. Così la fascia costiera è individuata e conseguentemente tutelata attraverso la perimetrazione in cartografia (lett. a)", tuttavia "è però arbitrario estendere il requisito e l'efficacia della perimetrazione dalla categoria per cui è espressamente dettata per farla valere con riguardo a un'altra categoria di beni (quelli della lett. g)". Non è necessaria, quindi, una successiva operazione di puntuale individuazione cartografica delle fasce spondali delle zone umide per l'assoggettamento alla normativa di tutela. Da respingere gli argomenti contrari della preesistenza di strutture edificate nell'area vincolata (motivo, anzi, che dovrebbe spingere a una maggior cautela, vds. es. Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366) e della non individuabilità di una "battigia" relativa alle zone umide, vista l'espressione ampia e onnicomprensiva della disposizione normativa. Così come non vi sono motivi validi e convincenti per non considerare la "battigia" (elemento essenziale per individuare la fascia di rispetto che a essa fa riferimento) come riferentesi a ogni specchio acqueo (mare, stagno, lago naturale, lago di origine artificiale, laguna). Il Consiglio di Stato, poi, ricorda sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (vds. es. Corte cost., n. 512006) e della propria in tema che "i piani paesaggistici regionali, lungi dall'assolvere una funzione meramente ricognitiva dei beni paesaggistici individuati ex lege, adempiono un ruolo autonomo di individuazione del beni stessi". Infatti, "proprio in relazione all'art. 142 del codice" dei beni culturali e del paesaggio, "la Corte costituzionale ha nei giorni scorsi ribadito - con affermazione dettata per le Regioni a statuto ordinario, e quindi ancor più valida per quelle dotate di una specifica e differenziata competenza legislativa, garantita sul piano costituzionale - che la legislazione regionale può "fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto", cosicché quel che rimane inversamente precluso al legislatore regionale è solo l'introduzione di restrizioni all'ambito della tutela (sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 66; e ancor prima sentenza 18 29 maggio 2009, n. 164, relativa a una norma legislativa della Valle d'Aosta, ma con enunciazioni di portata generale)". La normativa regionale (anche quella delle regioni a statuto speciale) può ben quindi assumere connotati di maggior efficacia sul piano della tutela ambientale e del paesaggio. Da ciò discende che "è quindi conforme a legge l'art. 17, co. 3, lett. g) delle N.T.A. al P.P.R. della Regione Sardegna anche se letto come il Collegio ritiene si debba nel senso di accordare la tutela paesaggistica alla fascia compresa nei trecento metri dal confine della zona umida", trattandosi di una disposizione "del tutto ragionevole, sull'evidente presupposto che le zone umide, al pari di altre aree caratterizzate dalla presenza di acque, meritino di essere tutelate anche con il riconoscimento di una fascia di rispetto". Nemmeno costituisce ostacolo all'applicazione della normativa di salvaguardia il fatto che il sito oggetto della concessione edilizia ricada in zona urbanistica "B residenziale", proprio "per la ricordata capacità espansiva del Piano, rispetto alle previsioni di legge, nell'individuare i beni paesaggistici oggetto di tutela" e perché "il piano paesaggistico è cogente e immediatamente prevalente sulla strumentazione della programmazione urbanistica degli enti locali", ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 422004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Netta e inequivocabile la conclusione del Consiglio di Stato: "la concessione edilizia impugnata è illegittima per essere stata rilasciata in assenza di quella autorizzazione paesaggistica che 'costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio' e in difetto della quale 'i lavori non possono essere iniziati", come esplicitato dall'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Un importante conferma, quindi, della legittimità ed efficacia del piano paesaggistico regionale sardo (1 stralcio fascia costiera) e della sua piena operatività anche in ambito urbano, un rilevante indirizzo giurisprudenziale per l'intera problematica della pianificazione paesaggistica e urbanistico-territoriale. Dott. Stefano Deliperi