Delle corpose osservazioni presentate dalle associazioni culturali e ambientaliste padovane è stata recepita solo quella relativa alla copertura del Chiostro Minore, il cui spazio sottostante sarà quindi computato come ampliamento che determina volume urbanistico. Le denunce del mancato rispetto delle norme del Prg nella ricomposizione morfologica del complesso degli Eremitani, dell'alterazione dello spazio degli orti verso via Porciglia e dell'incompatibilità della copertura del Chiostro con il portico ricostruito dagli architetti Albini ed Helg, sono state invece respinte. Italia Nostra non ci sta e per mano di Titti Panajotti, presidente della sezione di Padova, ha indirizzato alle autorità competenti per i Beni architettonici, culturali e paesaggistici del Veneto, al dirigente regionale responsabile dell'istruttoria per l'assegnazione di fondi comunitari e all'Agenzia del demanio un documentato esposto in cui si chiede che sia valutata, per gli aspetti di competenza, la correttezza degli atti del Comune. Nella ricostruzione storica delle trasformazioni del complesso degli Eremitani viene riportato che l'amministrazione comunale nel 1964, al fine di trasformare la preesistente caserma in museo, demoliva senza l'autorizzazione dell'allora ministero della Pubblica istruzione una parte essenziale del complesso e cioè quella prospettante su piazza Eremitani, che definiva il sagrato e collegava la chiesa all' Arena romana. Questa deprecabile operazione ha cancellato un brano della morfologia urbana della città medievale, trasformando il sagrato degli Eremitani in un informe "non luogo", senza che peraltro sia stato a tutt'oggi risarcito il danno ambientale prodotto. Orbene, la Soprintendenza competente, nell'entrare nel merito del progetto di ricomposizione morfologica del complesso degli Eremitani, non può prescindere dall'obbligo di chiudere il procedimento risarcitorio delle demolizioni non autorizzate, prevedendo la relativa sanzione, che potrebbe configurarsi anche nell'obbligo di ripristinare lo stato preesistente del sagrato, come peraltro auspicato dal Comitato di Settore del Ministero per i Beni Culturali nell'esaminare sia il progetto dell'Albini che la successiva proposta del cosiddetto "Avancorpo". Il progetto del comune però satura la volumetria realizzabile prevista dal P.R.G., inibendo la ricostruzione dei volumi necessari per l'auspicata ricomposizione del sagrato. Sul punto è chiamata ad esprimersi la Soprintendenza, avendo a mente che a tutt'oggi non ha ancora rilasciato i Nulla Osta di competenza, ma ha emanato solo dei pareri, e che una autorizzazione senza sanzione risarcitoria equivale ad una sanatoria delle opere illegittime realizzate. Per quanto riguarda il dirigente regionale per i progetti che godono di finanziamenti comunitari, dovrà valutare se il comune possedeva i requisiti per partecipare al bando. Due in particolare gli aspetti controversi: il possesso del titolo: l'area infatti non è stata ancora ceduta al comune e perdippiù lo stesso comune, come già detto, ha eseguito alcune demolizioni senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, disattendendo le prescrizioni riportate nella promessa di cessione. L'esistenza, all'atto della presentazione della domanda, di un progetto definitivo approvato. Orbene il "progetto definitivo" che è stato allegato alla domanda non può intendersi tale in quanto è stato approvato (in linea tecnica) prima del preordinato Piano Urbanistico Attuativo. Ora con l'approvazione del PUA, il progetto dovrà essere modificato per far sì che il volume complessivo, che dovrà comprendere quello derivante dalla copertura del Chiostro Minore e del ballatoio (giusta l'osservazione approvata), rientri nel volume massimo ammissibile; dovrà, inoltre, essere modificato anche per ottemperare alle prescrizioni che porrà la Soprintendenza. Ne consegue che quello depositato per il bando non era un "progetto definitivo". All'Agenzia del Demanio, infine, viene chiesto di valutare il titolo del comune ad approvare il PUA in assenza di un'autorizzazione formale da parte dello Stato e soprattutto in assenza dell'azione risarcitoria del danno relativo al fabbricato abusivamente demolito.