Mancano due giorni per chiedere il condono paesaggistico su costruzioni edilizie realizzate in zone vincolate (si vedano «II Sole-24 Ore» del 22 e 27 gennaio). Il 31 gennaio va infatti presentata la richiesta di sanatoria. La domanda. Nessuna amministrazione risulta aver predisposto un fac simile di domanda, riservandosi di inviare i documenti che saranno richiesti. La domanda può essere inviata entro il 31 gennaio per raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentata a mani. Anche sul punto vi è incertezza, ma si ricorre all'analogia rispetto alle domande di condono edilizio scadute il 10 dicembre 2004, che potevano essere inviate per raccomandata. A chi inviare. L'istanza va presentata al soggetto competente alla gestione del vincolo, che può essere lo Stato, la Regione o un ente locale quale l'ente parco. Essendo sempre richiesto il parere della Soprintendenza, può essere utile inviare una copia anche a tale ente, specialmente nei casi in cui vi sia incertezza nell'individuare l'ente competente alla gestione del vincolo. Gli esclusi. Non sono interessati al condono ambientale: 1. gli interventi abusivi ultimati dopo il 30 settembre 2004. Il concetto di ultimazione rilevante ai fini paesaggistici è parzialmente diverso da quello utilizzato ai fini urbanistici, in quanto il bene protetto (il paesaggio) non esige anche le rifiniture o una specifica destinazione. Basta quindi la delimitazione di un volume, per aversi opera ultimata condonabile sotto l'aspetto paesaggistico. Qualora si sia effettuata solo una parte di costruzione (per esempio le fondazioni o una platea in cemento), si potrà chiedere la sanatoria limitatamente a questo abuso, senza tuttavia poter contare sulla possibilità di aggiungere altri volumi su ciò che si è già costruito; 2. chi ha demolito una costruzione abusiva. Infatti, per l'articolo 1 quinquies del decreto legislativo 422004. introdotto dalla legge 3082004, la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e prima della condanna, estingue il reato di costruzione edilizia abusiva; 3. chi ha realizzato interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Costoro infatti, per l'articolo 149 del Dlgs 422004, non sono assoggettati a procedimento di autorizzazione paesaggistica. Sul punto concorda anche la Cassazione penale, secondo la quale le costruzioni interrate sono inidonee a ledere il paesaggio (sentenza 8 settembre 2004); 4. in linea teorica, non sarebbe interessato al condono paesaggistico chi non ha chiesto il condono edilizio entro il 10 dicembre 2004. L'ambito di applicazione del condono edilizio (Dl 2692003 e leggi regionali), escludeva dalla sanabilità i manufatti integralmente nuovi, autonomi e gli interventi non conformi al Piano regolatore o a norme urbanistiche, se realizzati su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesaggistici, nonché in parchi e aree protette nazionali, regionali e provinciali, tutte le volte che i vincoli fossero stati istituiti prima della esecuzione delle opere. Il condono ambientale, in queste stesse aree, perdona l'abuso se si ottiene il parere di compatibilità paesaggistica, sicché, per un principio di unità dell'ordinamento, l'accoglimento di una domanda di condono ambientale potrebbe provocare la riapertura dei termini per il condono edilizio. Nell'attesa di tale evento, che spetta al legislatore, solo chi ha già un abuso verbalizzato ha convenienza a liberarsi del procedimento penale: chi non è stato ancora denunciato per reati edilizi in zone vincolate, non ha quindi forti stimoli al condono ambientale. Per estinguere il reato sanzioni su «misura» L' estinzione dei reati e del rischio di demolizione imposto dall'ente competente, è subordinata al pagamento di due sanzioni, da versare contestualmente quando saranno liquidate e chieste dall'amministrazione che gestisce il vincolo. La prima, varia da 3mila a 50mila euro a seconda della gravità dell'abuso. Si tratta di un importo che sarà determinato dal soggetto cui spetta la tutela del vincolo (Comune, ente parco) sulla base di parametri di danno ambientale. La sanzione sarà quindi proporzionale alla perdita del bene di godimento collettivo, tendendo presente l'alterazione più o meno sensibile del paesaggio, dai casi più lievi fino alla distruzione del bene protetto. La seconda sanzione va quantificata calcolando due elementi: il danno arrecato (stimato con i criteri di cui sopra) e il profitto conseguito attraverso la trasgressione. Il maggiore tra questi due importi, ulteriormente aumentato da un terzo fino alla metà, sarà richiesto al trasgressore. Il profitto conseguito dal costruttore è stato determinato, per precedenti condoni, dal Dm 26 settembre 1997, in misura del 3 del valore d'estimo dell'unità immobiliare.
Sanatoria abusi paesaggistici, gli ultimi controlli prima del 31
Il 31 gennaio è previsto il termine per presentare la richiesta di condono paesaggistico per le costruzioni realizzate in zone vincolate. La domanda può essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano. Non sono interessati al condono ambientale coloro che hanno realizzato interventi abusivi dopo il 30 settembre 2004, chi ha demolito una costruzione abusiva, chi ha realizzato interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
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