Mentre già a metà dell'Ottocento l'Europa curava i propri cimeli, all'Italia unita ci vollero quasi cinquant'anni per varare una legge che attribuisse le necessarie competenze. Il concetto di «bene culturale» è stato introdotto solo ne11974 nella legislazione nazionale, con l'istituzione del Ministero, allora affidato a Spadolini Un patrimonio artistico unico al mondo, frutto della genialità di successive molteplici schiere di architetti, scultori, pittori e, talvolta, anche di semplici artigiani. Questa ricchezza ineguagliabile, per la sua ragguardevole entità (nonostante le numerose depredazioni per mano straniera avvenute nel corso dei secoli), aveva contribuito, durante il Risorgimento, sia alla formazione di una coscienza nazionale nelle élites politiche più consapevoli, sia ad accreditare, presso l'opinione pubblica europea, la causa unitaria italiana. Ma trascorsero poi quasi cinquant'anni prima che venisse emanata una legge organica per la tutela, da parte dello Stato, del prezioso quanto vasto scrigno di edifici, monumenti, capolavori che possedevamo. Sino ai primi del Novecento l'insensibilità e l'incuria avevano spesso dominato il campo; mentre ci sarebbe voluto ben altro che una congerie di iniziative pur volenterose ma frammentarie o disomogenee per salvaguardare un patrimonio artistico e culturale così ingente. D'altronde, a ostacolare una politica protezionista sistematica aveva concorso, in un periodo contrassegnato da preminenti principi liberisti anche sul versante giuridico, il fatto che i beni culturali erano considerati oggetti di proprietà privata come qualsiasi altro bene materiale ed erano pertanto assoggettati alle disposizioni del codice civile in ordine al loro godimento e alla loro alienazione. In secondo luogo, si rimase incerti se ad occuparsi delle opere d'arte fossero le istituzioni centrali dello Stato o le amministrazioni locali. Tant'è che, dopo la soppressione nel 1866 delle Corporazioni ecclesiastiche, insorse un'accesa controversia, in quanto vari Comuni chiesero - per motivi di orgoglio municipalistico o in difesa delle loro prerogative nei confronti di un rigido accentramento amministrativo - che fossero loro devoluti, e non già al Demanio, i beni confiscati agli Ordini religiosi situati nei propri territori. Questo dilemma fu poi sciolto da una soluzione salomonica, in quanto si vincolarono gli oggetti d'arte alle circoscrizioni provinciali d'origine, ma venne esclusa una cessione automatica e generalizzata di tali beni, in modo da impedire che finissero dispersi nell'ambito di Comuni che non offrivano adeguate garanzie quanto alla loro conservazione. Tuttavia, rimasero suddivise tra il ministero della Pubblica istruzione e quello di Grazia e giustizia le competenze nell'attuazione di questo primo ordinamento del patrimonio artistico. Inoltre anche il ministero degli Interni aveva voce in capitolo, dato che le Commissioni provinciali consultive, incaricate di censire quanto avveniva nel loro territorio, nonché di esprimere pareri in materia di scavi archeologici e monumenti, erano presiedute dai singoli prefetti. A ogni modo fu quantomeno un primo passo importante il fatto che si cominciò in tal modo a porre mano alla redazione di appositi cataloghi nelle diverse sedi regionali e alla creazione di numerosi musei civici. Si dovette comunque attendere sino al 1907 per il varo di una legge intesa a regolare, in via definitiva, attribuzioni, competenze e strutture delle Soprintendenze delle Belle Arti; e infine, al 1909 per l'atto di battesimo di una legislazione generale in materia di beni culturali. Questo complesso itinerario è stato ricostruito dalle analisi dei quattordici relatori che nel maggio 2011 hanno partecipato a un apposito convegno, promosso dal Comune di Firenze e dalla Fondazione di studi storici "Filippo Turati" nella ricorrenza del 150 anniversario dell'unità d'Italia, e che sono state adesso pubblicate in un volume in cui si dà conto anche dei successivi sviluppi legislativi nonché dei problemi da affrontare ai giorni nostri. Si tratta di un'ampia ricognizione che rivela quanti ritardi ed errori di valutazione abbiano purtroppo impacciato per tanto tempo un'adeguata salvaguardia dei beni culturali. Tant'è che sono state, in più di un'occasione, le reazioni manifestatesi all'estero nei confronti di improvvidi interventi (come quelli per i restauri nel 1877 dei mosaici della basilica di San Marco a Venezia) o di scarse precauzioni (come nel caso del famoso furto della "Gioconda" alla vigilia della Grande Guerra) a spingere le nostre autorità pubbliche a impegnarsi con più risolutezza e cognizione di causa nella tutela del patrimonio artistico. La legge del 1909, approvata dal Parlamento in epoca giolittiana, pose rimedio alle disfunzioni registratesi in passato e risultate tanto più gravi e paradossali quando si consideri che in altri Paesi europei s'era già badato, dalla prima metà dell'Ottocento, a salvaguardare i propri cimeli anche in funzione di uno sviluppo di attività turistiche e ricreative. Tuttavia, da allora non si provvide poi a rafforzare sostanzialmente l'impianto normativo concernente la gestione del nostro patrimonio artistico. Di fatto, il concetto di bene culturale è stato introdotto solo di recente nella legislazione nazionale, in coincidenza con l'istituzione nel dicembre 1974 di un apposito ministero affidato a Giovanni Spadolini, che s'era battuto, insieme a Indro Montanelli, dalle colonne del suo "Corriere della Sera", contro lo scempio della città e della laguna di Venezia. A ogni modo, se la nozione di bene culturale si è notevolmente dilatata in base al codice del 2004 (in quanto comprende, fra l'altro, pure siti minerari, navi, galleggianti, architetture rurali, matrici fotografiche), si riscontra ancor oggi come esso non sia sufficientemente tutelato da manomissioni e danneggiamenti (tant'è che esiste adesso un progetto di legge che contempla, per questa fattispecie, l'imputazione di reato punibile con la detenzione carceraria), né venga considerato un'autentica risorsa da valorizzare al meglio per uno sviluppo delle conoscenze e del sistema-Paese.