Possibilità di valorizzare beni immobili culturali non utilizzati mediante concessione a privati. Abbattimento del canone realizzabile in funzione degli interventi di restauro producibili dal concessionario privato. Sono questi alcuni tra gli elementi più significativi delineati dai commi 303, 304 e 305 della legge n. 3112004. La disposizione, specificamente finalizzata a garantire la piena fruizione di immobili non utilizzati dagli enti locali per attività istituzionali, completa un quadro la cui prima delineazione (in termini generali) è stata determinata dall'art. 19, comma 6, della legge n. 4481998. Tale norma, infatti, prevede, tra l'altro, che possono essere affidati in concessione o con contratto" a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. Il modello normativo replicato all'art. 1, comma 303 della legge finanziaria 2005 per i beni immobili definiti come beni culturali prevede anzitutto che tali strutture e aree, di proprietà degli enti locali, per l'uso delle quali attualmente non sia corrisposto alcun canone e che richiedano interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. La determinazione del canone deve essere definita dall'ente locale secondo parametri adeguati alle finalità di valorizzazione dell'immobile, combinando nella valutazione effettiva valori di mercato e componenti di abbattimento degli stessi (es. in relazione a particolari caratteristiche o localizzazioni del bene). La disposizione stabilisce anche che nel particolare rapporto il concessionario si deve impegnare a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati daU'amministrazione. Tuttavia, in base al comma 304, a parziale ristoro dell'intervento del privato è garantito che dal canone di concessione siano detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Per altro verso, la particolare finalizzazione d'uso delle strutture pone in capo al medesimo l'obbligo di rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso. Le modalità di fruizione dei beni concessi vengono ad essere precisate necessariamente nella concessione o in specifico atto convenzionale conseguente alla stessa. Tale percorso presuppone un'accurata valutazione delle potenzialità del bene immobile concesso e delle attività in esso realizzabili dal soggetto privato concessionario. Nella convenzione deve pertanto aversi la descrizione in dettaglio delle attività di valorizzazione, con necessaria correlazione con le previsioni del dlgs n. 422004 in ordine alla fruizione dei beni culturali. Il comma 305 dell'art. 1 della legge 311 prevede inoltre che l'individuazione del concessionario avvenga mediante procedimento ad evidenza pubblica. Il profilo selettivo presuppone che l'ente operi per individuare il miglior soggetto gestore possibile, a fronte della possibilità di mettere a disposizione beni con potenzialità rilevanti. La previsione, nel suo complesso, evidenzia la possibilità di pervenire a efficaci interazioni tra la parte pubblica e il concessionario privato per la valorizzazione effettiva del bene nel sistema culturale locale e, più in generale, a vantaggio della cittadinanza.