Sono occorsi ben tre anni di lavori parlamentari per arrivare a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2004 la tanto attesa legge delega (n.308 del 15 dicembre 2004) in vigore dal 11 gennaio 2005 e mirata a riordinare tutto il settore della legislazione ambientale, sino ad ora regolato da ben 1.148 leggi. Al governo è affidato il compito, da svolgersi nei prossimi diciotto mesi, di riformulare e coordinare l'intera materia ambientale, creando dei testi unici che rispondano il più possibile alle reali esigenze del territorio italiano e che siano conformi alle linee guida contenute in questo provvedimento. Queste ultime riguardano vari punti nevralgici quali: la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti contaminati; la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche; la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione; la gestione delle aree protette; la conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, la tutela risarcitoria contro i danni ambientali; la procedura per le valutazioni di impatto ambientale; la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera. Il compito di tracciare la riforma è affidato ad una commissione di ventiquattro saggi (in carica un anno), scelti fra professori universitari, massimi dirigenti di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega. Questa commissione sarà assistita da una segreteria tecnica composta da venti persone, coordinata dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente. La legge, composta da un solo articolo declinato in 54 commi, detta anche una serie di norme ad applicazione diretta (commi dal 20 al 54) che sono inerenti alle competenze del Ministero dell'Ambiente e contiene delle misure che riguardano determinati aspetti della normativa di tutela paesaggistica ed ambientale (commi dal 32 al 39). Le maggiori novità concerno soprattutto il tema scottante delle demolizioni. In particolare questo provvedimento stabilisce che, in caso l'autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio ed alle demolizioni non provveda d'ufficio entro 180 giorni dall'accertamento di illecito, debba essere il direttore regionale competente a procedere nei trenta giorni successivi. Riguardo alle somme raccolte tramite questi illeciti, è stabilito che esse vengano impiegate non solo per ripristinare la situazione che vigeva prima dell'abuso, ma anche ad effettuare altri interventi di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate, nonché di recupero dei valori paesaggistici. In particolare, i commi 32, 33 e 34 contengono indicazioni in merito all'annosa questione della lottizzazione selvaggia realizzata in località Punta Perotti, nel comune di Bari. La legge in questione conferisce al direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una volta verificato che il comune non ha provveduto a demolire il "mostro" già confiscato come stabilito da sentenza penale passata in giudicato, il potere di diffidare il comune stesso a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando per di più la regione Puglia ad esercitare il potere sostitutivo. In caso di ulteriori ritardi da parte dei due enti, sarà sempre cura del direttore generale provvedere agli interventi di demolizione, le cui spese saranno pagate attingendo ai fondi incamerati con il recente condono edilizio e con quelli regionali accumulati tramite le sanzioni amministrative degli abusi edilizi. Il provvedimento contiene anche un inasprimento delle pene per i reati di abuso compiuti a danno delle aree di tutela paesaggistica: da 2 a 4 anni, se gli interventi realizzati abbiano comportato aumenti di volumetria maggiori del 30 o di 750 metri cubi complessivi, oppure abbiano creato nuove costruzioni con volumetrie superiori ai 1000 metri cubi. E' interessante, comunque, sottolineare che la legge delega pone alcune significative deroghe alla demolizione, anche se gli abusi vengono puniti con multe o sanzioni amministrative ripritinatorie. In pratica, la demolizione non dovrà più essere effettuata ogni volta che: 1) i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 2) i materiali impiegati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica siano comunque compatibili con l'ambiente circostante; 3) i lavori eseguiti siano configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico per l'edilizia, articoli 35 e 36). La sanatoria paesaggistica include inoltre la depenalizzazione dei reati per tutti gli abusi commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004 con la realizzazione di edifici in luoghi tutelati oppure per chi ha trasformato il paesaggio, non solo per quelli costruiti senza autorizzazione, ma anche per quelli difformi ai permessi di compatibilità ottenuti. Il provvedimento stabilisce che il reato venga considerato estinto nei seguenti casi: 1) qualora le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti ed assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; 2) qualora i trasgressori abbiano già provveduto a pagare: a) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; b) una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall'autorità amministrativa competente, tra un minimo di 30.000 Euro ed un massimo di 50.000 Euro. Il secondo punto nevralgico delle legislazione ambientale riguarda i rifiuti. La legge delega stabilisce, tra le altre cose, che occorre razionalizzare tutto il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, soprattutto favorendo forme diverse dalla tradizionale discarica, definendo le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, garantendo adeguati incentivi e forme di sostegno ai coloro che riciclano i rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati e promuovendo gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto. E' fondamentale il passaggio che concerne i rottami ferrosi e non ferrosi, nonché gli altri scarti di lavorazioni industriali ed artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo. Se essi sono, infatti, destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche vengono classificati come materie prime secondarie e quindi non sono più sottoposti al regime dei rifiuti. Stesso destino seguono i rottami ferrosi e non provenienti dall'estero che trovino lo stesso impiego nel nostro paese. La legge delega, per far sì che avvenga questa sorta di riqualificazione, istituisce una sezione speciale dell'Albo Nazionale delle Imprese, a cui si potranno iscrivere anche quelle di Paesi comunitari e non che operano nel settore del recupero dei rottami di questo genere. Questa iscrizione, infine, può essere effettuata dalla compagnia estera semplicemente tramite una comunicazione all'Albo stesso, che riporti in allegato un'attestazione di conformità rilasciata dall'autorità competente del Paese di appartenenza. (13 gennaio 2005)
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13 Gennaio 2005
Legge 3082004: Sanatoria paesaggistica e gestione dei rifiuti i punti nodali
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