L'articolo 42 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa si occupa delle costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico L'articolo 42 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa si occupa delle costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico. Tale articolo prevede che "per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto alle nuove costruzioni". Ciò vuol dire che le nuove costruzioni non possono essere certo delle villette, ma "debbono ispirarsi alle regole morfologico spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità; la costruzione comunque deve essere esclusivamente finalizzata alla conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario o altro ente preposto". La norma, dunque, vincola qualunque costruzione in zona agricola al possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale. Aspetto che, a quanto pare, non è stato preso in considerazione al momento del rilascio delle concessioni edilizie. A. L. M. 05022012
SICILIA - Piano Paesaggistico di Ragusa sulle costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico
L'articolo 42 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa si occupa delle costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico L'articolo 42 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa si occupa delle costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico. Tale articolo prevede che "per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto alle nuove costruzioni". Ciò vuol dire che le nuove costruzioni non possono essere certo delle villette, ma "debbono ispirarsi alle regole morfologico spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità; la costruzione comunque deve essere esclusivamente finalizzata alla conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario o altro ente preposto". La norma, dunque, vincola qualunque costruzione in zona agricola al possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale. Aspetto che, a quanto pare, non è stato preso in considerazione al momento del rilascio delle concessioni edilizie. A. L. M.
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