La demolizione di Villa Bonajuto prende avvio nel 1977, otto anni prima delle ruspe, ed è la storia di un conflitto tra interessi privati e interesse generale. Una storia emblematica della lotta per la difesa dei beni comuni, una vicenda che è importante ricordare, anche perché, per una volta, è a lieto fine. In quell'anno i proprietari, la famiglia Germani Bonajuto e la ditta Generali Costruzioni Grillo spa, presentano al Comune il progetto per la costruzione di una palazzina di 6 piani al posto della villa. Il Comune, chiesto parere alla sovrintendenza, nega la concessione e i proprietari fanno ricorso al Tar che, nel 1979, dà loro ragione. La sovrintendenza, intanto, a tutela del bene, avvia la procedura per il vincolo monumentale ai sensi dell'ex legge 1089 del 1939, ma poiché l'edificio era stato completato nel 1934, e dunque non erano trascorsi i 50 anni previsti per legge, il vincolo non viene apposto e il Comune, a questo punto - e siamo nel 1980 - rilascia ai proprietari la concessione edilizia per la demolizione-ricostruzione. La sovrintendenza non demorde e cerca un'altra strada per tutelare l'edificio chiedendo l'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497 del 1939. La villa, infatti, ha un giardino e sorge accanto ad altri begli edifici degli anni '30 quali Villa Del Grado e Villa Feo. L'assessorato regionale ai Beni culturali recepisce la richiesta e appone il vincolo con decreto del 23 aprile 1982 così la sovrintendenza, avendone titolo, vincola i proprietari e i detentori dell'immobile a non distruggere il bene e a non modificarne l'aspetto esterno se non dietro suo parere. Contro il vincolo dell'assessorato i Bonajuto e la ditta Grillo fanno ricorso al Tar che dà loro ragione con sentenza 243 del 1984 con una motivazione risibile ed spudoratamente pretestuosa: «per errata composizione della commissione permanente per le bellezze naturali che aveva redatto il verbale». E si trattava di una commissione fatta di esperti, di docenti universitari, di luminari della materia. Contro la sentenza del Tar la sovrintendenza si appella al Cga che, però, le dà torto. Tutto sembra perduto, ma i funzionari lottano e lottano ancora. Siamo nel maggio del 1985. Mentre l'assessorato regionale riconvoca la commissione per la riproposizione e l'ampliamento del vincolo paesaggistico a tutta l'area dove ricade Villa Bonajuto, la sovrintendenza, ora che sono trascorsi 50 anni dalla costruzione, riavvia le procedure per apporre anche il vincolo monumentale. Le cose si mettono male per i proprietari anche perché, intanto, è scaduta la concessione edilizia rilasciata dal Comune nel 1980. E' a questo punto che i proprietari giocano il tutto per tutto. All'alba del 5 giugno 1985 le ruspe iniziano a demolire la villa. Al Comune era stata data comunicazione dell'avvio dei lavori 5 giorni prima. Ma la città si ribella. E quando i cittadini si ribellano si può anche ottenere ragione. Viene avvertita immediatamente l'autorità giudiziaria che emette un decreto di sequestro dell'immobile e dei macchinari utilizzati per abbatterlo invocando l'art. 733 del codice penale che punisce chi danneggia il patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Contemporaneamente la sovrintendenza diffida la proprietà chiedendo l'immediata sospensione dei lavori di demolizione e il 3 luglio 1985 l'assessorato regionale ai Beni culturali emana il vincolo monumentale con il decreto numero 1521. La battaglia sembra vinta, ma non è così. A tutela dei propri affari la proprietà continua la propria battaglia e fa ricorso al Tar contro il decreto di vincolo mentre la sovrintendenza le ordina di effettuare i lavori di puntellamento e di messa in sicurezza dell'esistente. Nel 1987 i proprietari vengono condannati per violazione dell'art. 733 del codice penale, condanna poi annullata dalla Corte d'Appello con sentenza di assoluzione con formula piena. Il 30 marzo del 1990, infine, il Tar respinge il ricorso della ditta Grillo e a fine anno l'assessorato regionale dispone una perizia in danno, che significa che i lavori di messa in sicurezza vengono fatti a proprie spese per poi rivalersi sui proprietari. Ma questi si oppongono ancora. Non si presentano il giorno della consegna dei lavori e la sovrintendenza, che non può violare la proprietà privata, prima li diffida a consentire il sopralluogo, poi chiede al sindaco di emetter un decreto di occupazione temporanea del suolo per potere effettuare i lavori in danno. La proprietà si oppone e, nel tentativo di prendere tempo, chiede al tribunale un ulteriore accertamento e la nomina di un consulente tecnico del tribunale. Il 2 ottobre del 1992, infine, la sovrintendenza può iniziare i lavori di puntellamento e di messa in sicurezza della villa. A quasi sette anni dal giorno in cui le ruspe erano entrate in azioni. P. L. 11012012