Lintervento di Giorgio Bonsanti su Repubblica del 12 dicembre scorso, "La disputa sul Vasari non può finire in Tribunale", merita qualche chiosa. Dice Bonsanti: in materia di cose dinteresse storico o artistico, lunico soggetto legittimato ad interloquire è la soprintendenza cui spetta la tutela di questo patrimonio. E nel caso di specie questo organo, con lavallo del ministero, ha concesso lautorizzazione. Per cui è del tutto improponibile che si possa anche ipotizzare un danneggiamento del bene culturale. Il fatto è che esiste una norma - larticolo 635 del codice penale - che punisce «chiunque distrugge, disperde, deteriora . cose mobili o immobili su edifici pubblici o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La tesi Bonsanti avvalora il principio per il quale lautorizzazione del soprintendente esclude ipso jure la ipotizzabilità del reato; e fa del soprintendente il padrone assoluto dellopera darte. Il soprintendente che autorizzasse il rifacimento di parti anatomiche di una statua antica, o facesse coprire le parti pudende di unopera pittorica, (non è già avvenuto qualcosa del genere a Roma?) o disponesse a suo arbitrio qualunque innovazionedemolizione dellopera darte non incorrerebbe in alcuna sanzione. Questa tesi è sbagliata, per due motivi. I) Non esiste alcuna disposizione che attribuisca al soprintendente, e comunque allAmministrazione dello Stato, il potere di decidere autoritariamente se nel caso specifico esiste o non esiste distruzione, danneggiamento, deterioramento, che costituiscono la materialità del delitto. Il compito di verificare se una norma è stata violata o no spetta al giudice, ovviamente consigliato dal consulente come in ogni questione tecnica, e non esiste immunità alcuna per le soprintendenze. II) Larticolo 9 della Costituzione stabilisce, e quindi impone, la tutela del patrimonio storico e artistico. Il che vuol dire, che nessuna disposizione potrebbe autorizzare la pubblica amministrazione a danneggiare un bene storico o artistico; se ci fosse, sarebbe incostituzionale. Questo principio fu affermato dalla Cassazione, 4 novembre 1993, la quale fra laltro affermò che «le scelte della pubblica amministrazione non potrebbero comunque condizionare il giudizio emesso in sede penale con riferimento al reato di danneggiamento, essendo lo stesso un reato di danno e non di condotta». In quella sentenza i pubblici amministratori furono assolti per mancanza di dolo, non perché il reato oggettivamente non ci fosse. Lautore è stato procuratore capo di Firenze