Trovata la bussola per la cessione: il prezzo lo fa il valore medio Trovata la bussola per la fissazione del prezzo di vendita dei terreni agricoli pubblici; operazione decisa con la legge di stabilità (1832011). Il valore dell'immobile da alienare verrà determinato dal Vam, il Valore agricolo medio; un parametro già utilizzato nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità dei terreni di privati. La nuova norma, contenuta nel decreto Monti (dl 2012011), riconosce a tutti i soggetti interessati all'acquisto la possibilità di partecipare al procedimento di individuazione dei terreni da dismettere. Meglio: il dispositivo, previsto all'art. 27, comma 3, del dl Monti, perfeziona l'impianto di dismissione dei terreni, consentendo anche ai soggetti interessati alla compravendita di segnalare i terreni che vogliono acquistare. Affinché siano inseriti tra quelli da dismettere. I terreni in vendita, per come definiti all'articolo 7 della legge 1832011, sono solo quelli a esclusiva vocazione agricola e non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello stato e degli enti pubblici nazionali. Questi fondi rustici saranno venduti attraverso una procedura di alienazione curata dall'agenzia del demanio, attraverso una trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro. E mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Una volta individuati i beni da dismettere, questi finiranno direttamente nel portafogli del patrimonio disponibile dello Stato. Nelle procedure di vendita dei terreni una corsia di favore verrà prevista per l'imprenditorialità giovanile; la legge di stabilità ha riconosciuto, infatti, un diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, per come definiti dal dlgs 1852000. Qualora, però, a seguito dello sblocco delle vendite deciso con la legge di stabilità, si verifichi un incremento di valore dei terreni agricoli alienati dallo stato, per via di cambi di destinazione urbanistica decisi nei cinque anni successivi all'avvenuta vendita del terreno, lo stato incamererà un surplus di gettito. Un bonus quantificato in una quota pari al 75 del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Prezzo che, il decreto Monti ha previsto essere «determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al dpr 8 giugno 2001, n. 327». Un parametro altrimenti conosciuto come valore agricolo medio del terreno (Vam). Infine, la legge di stabilità prevedeva anche la possibilità per gli enti locali di vendere i terreni agricoli in portafoglio. Questa legge riconosceva, in particolare, a regioni, province e comuni di poter vendere i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola «compresi quelli attribuiti ai sensi del dlgs 852010». Bene, il decreto Monti interviene anche qui in modalità chirurgica. Dapprima inserisce tra i beni comunali, regionali e provinciali vendibili anche quelli su ordinazione, cioè quelli da mettere in vendita «su richiesta dei soggetti interessati». In secondo luogo sostituisce la definizione di terreno vendibile dagli enti locali, ampliandolo. Questo non sarà più solamente il mero terreno «a destinazione agricola», ma ogni terreno considerato «agricolo» e «a vocazione agricola». Per alienare i beni, gli enti locali e territoriali dovranno conferire all'Agenzia del demanio «mandato irrevocabile a vendere». Il Demanio, da parte sua, provvederà a versare il ricavato della vendita agli enti proprietari dei terreni (ma al netto dei costi sostenuti, che ovviamente andranno documentati).
LA MANOVRA MONTI - I terreni agricoli di stato venduti su ordinazione
La legge di stabilità (1832011) ha introdotto una procedura per la cessione dei terreni agricoli pubblici, prevista dal decreto Monti (dl 2012011). Il valore dei terreni da alienare sarà determinato dal Vam (Valore agricolo medio), un parametro già utilizzato nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità dei terreni di privati. I terreni in vendita saranno solo quelli a esclusiva vocazione agricola e non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello stato e degli enti pubblici nazionali. La procedura di vendita sarà curata dall'Agenzia del demanio, che provvederà a versare il ricavato agli enti proprietari dei terreni.
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