Si dovrebbero, in pratica, utilizzare identici metri di valutazione, cioè adeguarsi ai giudizi che valutano la presenza effettiva dell'abuso sul territorio. Occorre, in altre parole, che si possa sanare ciò che è compatibile per il paesaggio, senza dare la precedenza alla disciplina edilizia solo perché oggetto di una legge di un anno anteriore alla normativa paesaggistica. Intanto, va ricordato che il condono edilizio è scaduto il 10 dicembre 2004, mentre quello ambientale, relativo a sanzioni penali per lavori su beni paesaggistici, può essere chiesto fino al 31 gennaio 2005. Inoltre, il condono edilizio poteva coprire interventi realizzati entro il 30 marzo del 2003, quello ambientale elimina, invece, le sanzioni per un periodo maggiore, cioè fino al 30 settembre 2004. La sovrapposizione. L'interferenza tra le due norme di sanatoria emerge da due circostanze: l'abuso ambientale è sempre anche un abuso edilizio, tranne rari casi di semplice manutenzione, quali la tinteggiatura di un palazzo contraria a canoni estetici; la sanatoria ambientale è più restrittiva di quella edilizia, dovendo valutare l'inserimento dell'abuso nel tessuto edilizio. I rischi. Lo scarso coordinamento tra le sanatorie comuni a esaminare gli abusi edilizi nelle zone vincolate senza tener presente il giudizio di compatibilità paesaggistica. In altri termini, è possibile che i Comuni respingano domande di sanatoria edilizia a causa dell'esistenza di vincoli ambientali, applicando i limiti posti dall'articolo 32, comma 26, lettere a) e d) del decreto legge 2692003. Ma poco dopo, appena giungerà loro la domanda di sanatoria paesaggistica, gli stessi Comuni potrebbero considerare lo stesso abuso edilizio come compatibile con i vincoli ambientali. Ciò può accadere in quanto il parere sulla domanda di sanatoria edilizia non approfondisce l'indagine sulla qualità di ciò che si è costruito, poiché esamina solo le dimensioni dell'opera (entro i 750 metri cubi, salvo inferiori limiti regionali). Il parere sulla compatibilità ambientale, invece, prende in esame l'adeguata collocazione dell'intervento abusivo nel contesto paesaggistico Per evitare l'illogica demolizione, negando il condono, di ciò che potrebbe essere mantenuto perché paesaggisticamente compatibile, l'armonizzazione tra i due provvedimenti di sanatoria diventa, dunque indispensabile.
Un tandem con la sanatoria edilizia - Tra condono edilizio e condono ambientale occorre maggior coordinamento.
Il condono edilizio e quello ambientale sono scaduti. Il condono edilizio copre interventi realizzati entro il 30 marzo 2003, mentre quello ambientale elimina le sanzioni per un periodo maggiore, fino al 30 settembre 2004. La sovrapposizione tra le due norme di sanatoria emerge da due circostanze: l'abuso ambientale è sempre anche un abuso edilizio, e la sanatoria ambientale è più restrittiva di quella edilizia. Lo scarso coordinamento tra le sanatorie può portare a situazioni in cui i Comuni respingono domande di sanatoria edilizia a causa dell'esistenza di vincoli ambientali, ma poi considerano lo stesso abuso edilizio come compatibile con i vincoli ambientali.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo