L'applicazione della legge Polverini-Ciocchetti sugli ampliamenti dopo il ricorso del Governo I consigli dei tecnici regionali: nelle aree protette meglio attendere la Consulta Meglio aspettare per gli interventi del piano casa del Lazio nelle aree naturali protette. Anche se formalmente la legge è pienamente operativa, gli stessi uffici tecnici della Regione consigliano di attendere per vedere gli sviluppi successivi al ricorso da parte del Governo. Lo confermano anche le risposte in qualche caso ancora un po' vaghe date al pubblico durante il convegno sul piano casa Lazio organizzato il 10 novembre da Agorà activities e che «Edilizia e Territorio» pubblica qui in esclusiva. L'impatto del ricorso del Governo contro la legge 102011 di modifica del piano casa nel Lazio (otto i punti contestati) è stato al centro dell'incontro. L'assessore all'Urbanistica del Lazio, Luciano Ciocchetti, ha ribadito: «Fino alla pronuncia della Corte costituzionale la legge è pienamente operativa». Ma poi ha lasciato intravedere anche uno spiraglio per risolvere almeno in parte il conflitto: «Vediamo se sarà possibile riaprire il dialogo con il nuovo ministro dei Beni culturali (Lorenzo Ornaghi, ndr)». In questo caso Ciocchetti non esclude di modificare «con piccole correzioni» la legge, utilizzando la Finanziaria. IL PIANO CASA LAZIO VISTO DAGLI ESPERTI Rispondono gli uffici dell'assessorato Urbanistica della Regione Lazio Quali parti della legge sono applicabili subito e quali aspettano il consenso della Corte costituzionale dopo il ricorso da parte del Governo? L'impugnativa presso la Corte costituzionale non inficia l'attuale applicazione della legge regionale 102011 che è in vigore. Qualora venissero accolte tutte o parti delle eccezioni sollevate dal Governo si provvederà ad adeguarsi a quanto deciso della Corte. Nello specifico sono state oggetto d'impugnazione le seguenti parti: articolo 5, comma 6 che riguarda interventi di recupero di aree degradate anche sotto il profilo ambientale; articolo 5, comma 32 lettera d) - correzione di errori del Ptpr, articolo 5, comma 32 lettere a) e c), nn. 1), 2) e 3) - norme per opere pubbliche e di interesse pubblico; art. 5, comma 32 lettera b) - norme sulle aree di interesse archeologico non vincolate con decreto ma con semplice segnalazione; art. 2, della Lr 102011 lettera c) - applicazione del piano casa nelle zone già antropizzate delle aree naturali protette; art. 5, comma 31 - norme per strutture e impianti sportivi collegati alla valorizzazione ambientale e del paesaggio; art. 2, comma 1, lettera b) della Lr 212011 - applicabilità del piano casa ai fabbricati sanati per il quale si attende il rilascio del titolo abilitativo anche con nuova procedura del silenzioassenso; art. 5, comma 15 della Lr 212011 - norme procedimentali sulle istruttorie dei condoni edilizi 1985, 1994 e 2003. Esistono particolari limitazioni per gli ampliamenti nelle zone sismiche? Al fine dell'ampliamento dei fabbricati, così come definiti dal piano casa del Lazio, non vi sono cambiamenti relativi alle zone o sottozone sismiche su cui si interviene. In tutti i casi è previsto che solo il nuovo corpo edilizio realizzato deve rispettare quanto stabilito dal decreto del ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni). Una differenziazione si ha qualora si applichi l'articolo 3-bis della Lr 102011 che prevede di adeguare sismicamente l'edificio esistente, in questo caso si ha in zona sismica 1 (o sottozona 2a e 2b) un aumento percentuale del 35 con un massimo di 90 mq e in sottozona sismica 3a o 3b, un aumento percentuale del 25 con un massimo di 80 mq. Quali prescrizioni vi sono per realizzare gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici? Per la sostituzione queste sono le prescrizioni: non applicazione per edifici ricadenti in zona C (così definita del decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968) e realizzati da meno di 20 anni; esistenza, o realizzazione e adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetali con una serie di indici minimi. In base all'articolo 2, comma 2 lettera c) il piano casa è applicabile anche agli edifici situati nelle aree naturali protette, ma la norma è tra quelle impugnate dal Governo. Come comportarsi? Se si dovesse operare in cosa si può incorrere? Da un punto di vista formale la norma anche se impugnata è applicabile. Certo è però che se venisse accolto il ricorso del Governo sarebbe ritenuta inefficace ex tunc, quindi, gli interventi assentiti sarebbero illegittimi. Meglio quindi attendere gli sviluppi del ricorso prima di intervenire. Quali prescrizioni vi sono per gli interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati? Il recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati è regolamentato dal comma 1, art. 5 della Lr 212009, così come modificato dalla Lr 102011, che richiede e determina i seguenti parametri: destinazione residenziale per almeno il 50 dell'edificio esistente; recupero a fini residenziale limitata al 20 della superficie o volume esistenti; limite massimo di superficie trasformabile 70 mq per edificio o unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale; per edifici ricadenti in zona destinata urbanisticamente all'agricoltura, recupero nella misura massima del 50 dell'edificio residenziale esistente e sempre nel limite massimo di 70 mq. Gli ampliamenti sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari. Che cosa si intende dal punto di vista giuridico per unità immobiliari «in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica»? Il comma 3, art. 3 della Lr 102011 stabilisce che «Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari: a) In adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica...». La norma, quindi, regolamenta in via generale gli ampliamenti (in adiacenza o aderenza al corpo di fabbrica principale) consentendo, qualora l'ampliamento abbia i requisiti tecnici minimi, di qualificarlo come un'unità immobiliare «autonoma». I cambi di destinazione d'uso a residenziale sono consentiti per gli edifici «aventi destinazione non residenziale» (ossia attività produttive artigianali) «che siano dismessi o in via di dismissione». Cosa si intende per dismessi? L'art. 3-ter del piano casa stabilisce che sono consentiti cambi di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale. Alcuni dei requisiti necessari per applicare questo articolo sono: che i fabbricati da trasformare, alla data del 30 settembre 2010, non siano mai stati utilizzati o dismessi relativamente alle attività o destinazioni d'uso per le quali sono stati edificati; nel caso siano adibiti a uso direzionale, possono trovarsi nella condizione di dismissione in corso. Negli interventi ex articolo 4 di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici è consentito modificare la sagoma dell'edificio? L'articolo 4 della Lr 212009, così come modificato dalla Lr 102011, consente «Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici», senza dare obblighi sulla conservazione della sagoma dell'edificio demolito. Consentendo di ampliare quanto demolito, sarebbe impossibile mantenere la stessa sagoma. L'edificio oggetto di ampliamento con i benefici del piano casa ha l'obbligo di mantenere la stessa destinazione d'uso? L'ampliamento degli edifici è regolamentato dall'articolo 3 del piano casa e stabilisce varie tipologie d'intervento in funzione della destinazione d'uso. Si stabilisce, inoltre, al comma 9 dello stesso articolo che «la destinazione d'uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento». Il cambio di destinazione d'uso può riguardare anche interventi su edifici o parti di essi aventi destinazione non residenziale posti all'interno di piani di zona di cui alla L. 1671962 o all'interno di piani di recupero di cui alla Lr 281980? Il cambio di destinazione d'uso, così come regolamentato dall'art. 3-ter, è espressamente consentito per immobili o parte di essi a destinazione non residenziale «...ricadenti all'interno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167... o all'interno dei piani di recupero di cui alla Lr 281980...» (comma 8, art. 3-ter). Quando si dice che le Dia e le domande per il rilascio del permesso di costruire vanno presentate tra il 31 gennaio 2012 e il 31 gennaio 2015, ciò riguarda solo gli ampliamenti? Cosa ha modificato l'articolo 1, comma 167 del collegato (Lr 122011)? Il comma 4, art. 6 della Lr 212009, modificato dalla Lr 102011 e successivamente dal comma 167 dell'art. 1 della Lr 122011, stabilisce che le Dia per gli interventi di cui all'art. 3 (ampliamenti) possono essere presentate dal 15 settembre 2011 fino al 31 gennaio 2015. Le domande per interventi di demolizione e ricostruzione si possono presentare dalla data di efficacia della deliberazione comunale che individua aree su cui non è applicabile il piano casa (può deliberare di non limitare nulla) o dal termine perentorio per il Comune per deliberare, ovvero dal 31 gennaio 2012. I lavori di ampliamento sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria? Sì ma con la possibilità, ai sensi del comma 10 dell'art. 3, di ridurli del 30 se afferenti a interventi sulla prima casa, previa deliberazione del Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2011. In quali casi è consentito il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale per reperire alloggi a canone calmierato? Il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale per reperire alloggi a canone calmierato è regolamentato dall'art. 3-ter del piano casa che, in linea generale, dà i seguenti parametri: immobili dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 o se a uso direzionale in corso di dismissione; immobili non ricompresi all'interno delle zone D di Prg o nell'ambito di consorzi industriali; immobili non ricompresi nelle zone E di Prg.