In Gazzetta Ufficiale la legge delega ambientale. Sanabili gli abusi commessi fino al 30092004 La sanatoria ambientale ai nastri di partenza. Comincia il countdown per la presentazione delle domande di regolarizzazione di lavori eseguiti su immobili paesaggistici. C'è tempo fino al 31 gennaio 2005, infatti, per chiedere la compatibilità ambientale, cui è subordinata la sanatoria. È stata pubblicata la legge 15 dicembre 2004, n. 308, intitolata delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (s.o. n.187 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27122004). La sanatoria ha effetti penali (estinzione dei reati paesaggistici), ma non sono chiari tutti i profili e in particolare i rapporti con il condono edilizio. Le disposizioni della legge 308 non coincidono, da un punto di vista formale, con le disposizioni del condono edilizio in relazione al periodo di realizzazione dell'abuso, alle condizioni per la sanatoria, agli effetti e ai costi della sanatoria. La sanatoria ambientale copre gli abusi fino a tutto settembre 2004 (più ampio il periodo rispetto al condono edilizio). La condizione della sanatoria è quella della compatibilità paesaggistica, che in relazione agli ambiti privi di pianificazione è affidata al giudizio discrezionale delle autorità preposte alla tutela del vincolo (per esempio i comuni in subdelega). Il costo della sanatoria è molto alto (oblazione e sanzione aggiuntiva). Gli effetti sono quelli dell'estinzione del reato paesaggistico. Peraltro appare eccessivo far dipendere l'estinzione del reato da un giudizio totalmente discrezionale dell'autorità amministrativa. La presentazione della domanda di sanatoria esplica certamente effetti sui procedimenti penali in corso. I soggetti indagati, eventualmente colpiti da misure di sequestro, faranno presente alle autorità penali l'avvio della procedura di sanatoria, cui conseguirà l'estinzione del reato. La legge non considera gli effetti amministrativi e occorrerà considerare caso per caso se si potrà monetizzare l'illecito (articolo 167 del codice beni ambientali ) o se occorrerà procedere alla rimessione in pristino. Altri aspetti da verificare sono quelli prettamente edilizi. Anche qui occorre un'analisi caso per caso. Un eventuale illecito edilizio potrà essere stato regolarizzato con il condono edilizio (dove possibile in relazione alle leggi regionali), oppure con un accertamento di conformità. Da un punto di vista formale la sanatoria ambientale della legge 308. si è detto, non coincide con la disciplina del condono edilizio; ma da un punto di vista sostanziale il conseguimento della compatibilità paesaggistica comporta un giudizio sull'opera tale da non ritenere congrua l'applicazione di sanzioni demolitorie. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, il comma 37 La sanatoria in pillole ABUSI SANABILI: lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità EFFETTO: estinzione dei reati paesaggistici COMPATIBILITA PAESAGGISTICA: tipologie edilizie realizzate e materiali utilizzati conformi agi strumenti di pianificazione paesaggistica, se vigenti, o, altrimenti, giudicati compatibili con il contesto paesaggistico COSTO: sanzione pecuniaria maggiorata da un terzo alla metà più sanzione pecuniaria aggiuntiva da tremila euro a 50 mila euro TERMINI: domanda di accertamento di compatibilita paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005 PROCEDURA: l'autorità competente si deve pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza prevede l'estinzione dei reati paesaggistici se viene accertata la compatibilita paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata. La legge detta due condizioni: compatibilita paesaggistica e pagamento di una oblazione e di una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Quanto alla prima la legge subordina la sanatoria al fatto che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, se vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico. Quanto all'oblazione si prevede che la sanzione pecunia-ria ordinaria ( articolo 167 del codice ) è maggiorata da un terzo alla metà. Oltre all'oblazione si paga una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, tra un minimo di 3 mila euro e un massimo di 50 mila euro. Per aderire alla sanatoria ambientale l'interessato (proprietario, possessore o de-tentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento) deve presentare la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si deve pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.
La sanatoria estingue il reato paesaggistico. Parte il condono nelle aree protette
La legge delega ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2004, intitolata delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. La sanatoria ambientale copre gli abusi fino a tutto settembre 2004, con effetti penali (estinzione dei reati paesaggistici) e costi altamente elevati. La compatibilità paesaggistica è affidata al giudizio discrezionale delle autorità preposte alla tutela del vincolo. La presentazione della domanda di sanatoria esplica effetti sui procedimenti penali in corso.
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