Italia ormai "coperta", regione per regione, dalle facilitazioni urbanistiche per il recupero dei sottotetti a scopo abitativo, con le new entry, nel 2011, di Abruzzo e Toscana. Dappertutto, ormai, inglobare negli appartamenti al piano di sotto gli spazi posti sotto le coperture inclinate è consentito, senza dover serbare i 2,7 metri di altezza media necessari, per le norme nazionali, per ottenere l'agibilità. L'ultima novità viene dal Lazio, dove poco più di un mese fa l'altezza indispensabile è stata ridotta a 2 metri, aggiudicandosi a pari merito con la Sicilia il record della deregulation rispetto a tutte le altre. Resta l'eccezione solo della Provincia autonoma di Trento, che non ha mai varato leggi apposite e, in parte, delle Marche, che ne hanno fatto una norma straordinaria, inglobata nel cosiddetto piano casa e valida (termine recentemente prorogato) fino al giugno 2012. Come spesso accade in materia edilizia, comunque, norme dettate con la stessa finalità presentano tratti comuni e spiccate differenze tra una Regione e l'altra. Le altezze Nella tabella a destra sono sintetizzate le prescrizioni locali che permettono di abbassare rispetto ai 2,7 metri previsti dalla norma nazionale (2,55 m nelle località al di sopra dei 1.000 metri di altitudine) l'altezza minima dei soffitti dei sottotetti. Più esattamente si tratta di un minimo di «altezza media ponderale», cioè di una media matematica tra i punti più alti e i più bassi del plafone (escluse le zone non calpestabili, perché chiuse da armadietti). Come si noterà, gli standard sono talora "ammorbiditi" per i locali a servizio (bagni, cucine e corridoi) nonché nelle zone montane, con grandi differenze tra una Regione e l'altra sul concetto di quale sia una località di montagna (si va dai 300 ai 1.200 metri di altitudine). Rapporti aereoilluminati Sempre la tabella permette di dedurre in quali Regioni il rapporto tra superfici vetrate (finestre o lucernari) e superficie del pavimento può essere minore di 18, cioè dove sono consentite finestre più piccole. Metà circa delle Regioni concedono anche quest'agevolazione urbanistica: ad esempio, in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Umbria e Veneto le aperture che danno aria e luce possono essere la metà di quelle imposte in Lombardia, Piemonte, Campania o Sardegna. Sottotetti e parcheggi Le norme nazionali prevedono per le nuove costruzioni uno spazio a parcheggio "standard", in misura pari a 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. È necessario anche per rendere abitabili i sottotetti? Solo in Emilia Romagna la risposta è, «senz'altro sì», con la precisazione che i Consigli comunali possono chiedere una somma aggiuntiva che converta in denaro contante a favore dei Comuni la mancata disponibilità di posti auto. Buona parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia) prevedono che gli spazi siano reperiti o monetizzati solo quando si realizzi nel sottotetto un'unità abitativa autonoma. In Basilicata gli standard sono necessari solo se il sottotetto reso abitabile supera del 15 il volume dell'intero edificio e in Calabria vige lo stesso criterio, ma la percentuale è aumentata al 25 per cento. In Veneto i parcheggi sono necessari solo se il singolo consiglio comunale li pretende, attraverso una delibera. In Umbria, viceversa, gli spazi auto non sono mai indispensabili (vedi Dgr 4522005). Costi urbanistici In genere per l'opera occorre pagare il contributo di costruzione. Queste le eccezioni. In Lazio e Lombardia i Comuni possono, se vogliono, deliberare un incremento, entro il tetto massimo del 20 per cento. In Liguria, al contrario, il contributo può essere ridotto al 50, se non è realizzata un'unità immobiliare autonoma o se c'è ampliamento di strutture turistiche o case popolari. Stessa riduzione in Piemonte, se è trascritta una dichiarazione notarile di pertinenza dei locali all'abitazione principale. In Sicilia è dovuta, oltre al contributo, una somma pari al 20 del valore catastale incrementato a seguito dell'aumento di superficie. In Abruzzo, infine, la nuova legge prevede il raddoppio dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.