I drammatici avvenimenti verificatisi nei Balcani e nel Medio Oriente hanno proposto l'annosa questione dei danni causati al patrimonio culturale mondiale, in occasione di conflitti armati. Desta ancora oggi sgomento la perdita d'incommensurabili tesori storico-artistici, come i giganteschi Buddha di Bamiyan in Afghanistan e il ponte di Mostar in Bosnia, che evidenzia la violazione di norme e trattati internazionali dovuta all'inefficacia delle sanzioni adottate dalle Nazioni Unite in quel frangente. L'accanimento verso preziose testimonianze del passato si colloca, nelle aree di crisi, in un impressionante scenario spesso caratterizzato da violenti contrasti etnici. Motivi religiosi, politici e militari, unitamente agli ingenti interessi economici delle archeomafie, hanno prodotto devastazione ed estrema incuria. Le numerose inadempienze alle norme previste dalle varie Convenzioni, da parte degli Stati ratificanti, rendono difficile la disposizione d'appropriate misure di protezione. Dal punto di vista storico, la normativa internazionale per la tutela dei beni culturali ha avuto, quale suo principale riferimento, il ricorso alle armi. Le prime disposizioni erano, difatti, contenute in norme di diritto internazionale bellico. Durante l'ultimo conflitto mondiale, la Germania mise in atto una scellerata politica rivolta alla sistematica appropriazione d'opere d'arte nei paesi occupati. Per questo motivo, nell'immediato dopoguerra, apparve più semplice porre l'accento sulla necessità di tutela in caso di conflitto. La più importante Convenzione rivolta alla tutela dei beni fu adottata nel 1954 a L'Aja su iniziativa dell'Unesco e ratificata dall'Italia quattro anni più tardi. Rappresenta una fase rilevante del diritto internazionale bellico, poiché è applicata in tutti i casi di conflitto o di occupazione di un territorio. Nella premessa è introdotto il concetto di "patrimonio culturale dell'umanità intera", giacché ogni popolo offre il proprio contributo alla cultura mondiale. Di conseguenza, il suo depauperamento costituisce un serio danno per la collettività. Ne deriva l'ingerenza delle norme internazionali negli ordinamenti dei singoli Stati. Rilevante è la definizione "beni culturali" adoperata per la prima volta in un trattato internazionale. Oltre ai beni mobili e immobili di pregio, i centri monumentali e le manifestazioni artistiche, rientrano in questa denominazione il folclore, i costumi, i riti e le tradizioni. S'impone l'obbligo, da parte degli Stati membri, di impedire furti, atti di vandalismo o di rappresaglia contro un bene. La Convenzione si basa fondamentalmente sul principio della prevenzione, sebbene il testo non sia molto preciso a riguardo. Uno Stato potrebbe decidere di non far nulla di più rispetto a quanto stabilito dalle competenti Autorità legislativo-amministrative predisponendo, sin dal tempo di pace, servizi o personale qualificato. A distanza di mezzo secolo, il nostro Paese figura malauguratamente tra le nazioni più negligenti nonostante vanti il 40 del patrimonio culturale mondiale. Tuttavia, nel corso delle recenti missioni italiane in Bosnia-Herzegovina e in Albania, è stato effettuato un monitoraggio dei beni locali utilizzando, unità specializzate su iniziativa del professor Fabio Maniscalco dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". Altra nota rilevante della Convenzione è la "necessità militare". Numerose delegazioni si sono espresse a favore di questa clausola anche per ragioni umanitarie. Durante una battaglia, si può giustificare la distruzione di un bene se da ciò dipendesse la vita di un gran numero di soldati. La valutazione è lasciata ai comandanti militari senza alcuna condizione particolare, comportando spesso soluzioni arbitrarie ed ingenti danni. Considerato che, il potere sanzionatorio degli Organi internazionali si è rivelato assai limitato, si rende indispensabile affrontare il problema della protezione istruendo le popolazioni e le forze belligeranti per evitare che i conflitti assumano in futuro dimensioni catastrofiche. Un secondo protocollo alla Convenzione de L'Aja, adottato nel 1999, contiene una normativa sulla disciplina relativa alla responsabilità individuale in caso di distruzione, appropriazione, esportazione dei beni e loro impiego a scopo militare. Gli Stati membri potranno così perseguire penalmente o estradare i presunti autori con maggiore, severa facilità. Le condanne di criminali di guerra, per merito del Tribunale per l'ex Yugoslavia, hanno infine dimostrato quanto il diritto internazionale bellico si sia evoluto. La definizione "crimini di guerra" sarà finalmente estesa a tutte quelle azioni che provochino danni o distruzione prescindendo da qualsiasi accordo o tipo di conflitto.