Tributi. I Tar bocciano le istanze di sospensiva IL NODO Il «no» alle richieste è motivato con la carenza di interesse diretto ma non chiude la partita sulla carenza di base giuridica Con l'ordinanza 7792011 il Tar Firenze ha respinto la sospensiva richiesta dagli albergatori fiorentini contro il regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno nel capoluogo toscano. Non si tratta di una pronuncia isolata, dal momento che anche davanti ad altri Tribunali sono stati proposti analoghi ricorsi, destinati probabilmente ad aumentare considerato che i Comuni hanno tempo fino al 31 agosto per istituire il nuovo tributo. Il Dlgs 232011 sul federalismo municipale ha aperto uno spiraglio sul fronte delle entrate locali, consentendo ai comuni di intervenire su alcuni prelievi, tra cui addizionale Irpef e imposta di soggiorno. Per entrambe il legislatore ha rinviato la disciplina attuativa ad regolamenti statali da adottare entro 60 giorni, termine abbondantemente scaduto, ma dal 7 giugno i Comuni possono ugualmente operare secondo le direttive del decreto legislativo. Tuttavia, mentre l'addizionale Irpef è fornita di adeguata base legislativa (Dlgs 36098 e legge 29606), l'imposta di soggiorno è un tributo nuovo che trova la propria fonte normativa solo nell'articolo 4 del Dlgs 232011, disposizione che individua alcuni parametri rinviando ad un regolamento statale la «disciplina generale di attuazione». Proprio la mancata adozione del regolamento offre alle associazioni di categoria lo spunto per impugnare le delibere comunali. In particolare, il Comune si trova nella necessità di dover disciplinare importanti aspetti applicativi dell'imposta, tra cui gli obblighi dichiarativi e di versamento da parte delle strutture ricettive, costrette a fungere da sostituti d'imposta senza alcun obbligo normativo (in violazione quindi dell'articolo 23 Costituzione), non essendo peraltro chiara la natura giuridica del rapporto tra comune e operatore turistico (si veda il Sole 24 Ore del 25 luglio 2011). Per gli albergatori si tratta di una lacuna che consente ai Comuni di procedere in ordine sparso, senza tenere conto delle finalità dell'imposta di soggiorno. Il modo di applicazione confuso e diverso fra i vari territori creerebbe una concorrenza sleale fra le località e le stesse imprese. Considerazioni che hanno spinto gli albergatori ad impugnare i regolamenti comunali. Le prime pronunce (Tar Firenze 7792011; Tar Catanzaro 413 2011; Tar Lecce 5352011), limitate tuttavia alla fase cautelare del giudizio, vedono vittoriosi gli enti locali per due ragioni fondamentali: la prima, costituita dalla mancanza di «interesse» delle categorie ricorrenti, in quanto non destinatarie ultime dell'imposizione, di fatto rivolta ai turisti; la seconda, costituita dalla natura meramente patrimoniale del danno posto a fondamento dell'istanza di sospensiva, e quindi privo dei requisiti di gravità ed irreparabilità invece indispensabili per l'ottenimento della sospensiva. Per il momento l'esito è negativo per gli albergatori, ma la questione non è chiusa perché i Tar devono ancora entrare nel merito, avendo già fissato le udienze verso la fine di quest'anno. Solo allora sapremo se l'assenza del regolamento statale si sarà rivelata fatale per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno.