La cronaca di questi giorni, in tema di prospettive di sviluppo delle tecnologie fotovoltaiche, risulta emblematica in ordine a un rischio emerso a questo punto con netta evidenza: quello per cui il meccanismo di propagazione "a effetto domino" della polemica faccia acquisire, nell'opinione pubblica e nelle sedi decisionali, l'idea (erronea) dell'incompatibilità fra diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, da un lato, e salvaguardia del suolo e del paesaggio dall'altro. Ovvero due esigenze non solo entrambe legittime, ma anche assolutamente armonizzabili fra loro. Prevenire l'eventualità di un conflitto politico culturale tra queste due istanze è, oltre che possibile, anzitutto doveroso, trattandosi di due punti ambedue fondamentali per un orizzonte di sviluppo sostenibile. Certo, per conseguire questo obiettivo occorre lavorare preliminarmente a "disinnescare" situazioni di contrapposizione: e a tal fine, il testo di riferimento è oggi la legge regionale in materia di localizzazione degli impianti approvata il 21 marzo scorso. Il documento - recependo, in riferimento al principio della tutela del paesaggio, gli indirizzi del decreto legge 3872003 (in attuazione della direttiva Ue 77 2001) e le successive linee guida emanate dal Ministero per lo sviluppo economico - individua alcune precise categorie di superfici definite non idonee alle installazioni, tra le quali: siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale Unesco; zone di notevole interesse culturale o contigue a parchi archeologici e culturali; aree naturali protette o a produzioni Dop e Igp. Peraltro la legge regionale prevede, rispetto ai contesti considerati genericamente inidonei alla collocazione di impianti, anche alcune eccezioni: siti degradati, aree urbanizzate, impianti fotovoltaici con caratteristiche (in particolare dimensionali) tali da essere considerati attività connessa all'agricoltura. Insomma, gli spazi di manovra per realizzare la conciliazione tra panelli solari e protezione del paesaggio (in specie quello agrario, che è l'unico elemento di naturalità), esistono chiaramente. Per metterle a frutto occorre partire da due assunti. Primo, i terreni fertili sono un bene estremamente prezioso, in quanto risorsa limitata e non rinnovabile, continuamente soggetta a erosione causa il costante ampliamento dell'edificato, peraltro non sempre collegato a reali esigenze abitative o produttive. Secondo, le superfici sfruttabili per installazioni fotovoltaiche non mancano; a parte la grande disponibilità di coperture di edifici (su cui la decisione di montare impianti spetta evidentemente ai proprietari), c'è infatti l'insieme delle aree indicate come utilizzabili dalla legge regionale: ex zone industriali, discariche esaurite, cave recuperate, coperture di parcheggi; nel complesso un'estensione rilevante, molto probabilmente in grado di soddisfare, già da sola, le necessità della Toscana. (Assessore allo sviluppo rurale della Provincia)
PISA - Energie rinnovabili e territorio una convivenza più che possibile
Un articolo di giornale discute il rischio di un conflitto tra la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e la salvaguardia del suolo e del paesaggio. La legge regionale approvata il 21 marzo scorso individua categorie di superfici non idonee alle installazioni di impianti fotovoltaici, come siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, zone di notevole interesse culturale e aree naturali protette. Tuttavia, la legge prevede anche alcune eccezioni, come siti degradati, aree urbanizzate e impianti fotovoltaici con caratteristiche agricole.
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