In seguito alla risoluzione per la qualità architettonica del Consiglio dell'Unione europea del 12022001 (2001C7304) e alle conclusioni del Consiglio relative all'architettura del Consiglio dell'Unione europea del 13122008 (2008C31905), i Paesi dell'Unione si sono impegnati ad attivare politiche nazionali per l'architettura, in modo da innalzare la qualità delle costruzioni assegnando alla progettazione un ruolo centrale nei processi che portano a nuove realizzazioni o a trasformazioni del territorio. Già numerosi Paesi dell'Unione hanno risposto positivamente all'invito del Consiglio, sia con politiche settoriali che con leggi e indirizzi nazionali come Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Irlanda, Estonia, Lettonia e Norvegia. L'Italia sconta un grave ritardo nella definizione di una legge quadro, nonostante i numerosi progetti presentati in Parlamento e dalle iniziative prese da diversi Governi nel corso degli anni. Le condizioni del patrimonio edilizio italiano, il disegno degli spazi pubblici, l'ambiente rurale, necessitano di interventi profondi e urgenti che devono essere definiti all'interno di una politica generale di qualità architettonica in cui fini e mezzi contribuiscano a garantire un nuovo «welfare» abitativo. La presente proposta di Legge che qui presentiamo è frutto di un'iniziativa promossa dal Sole 24 Ore attraverso il settimanale «Progetti e Concorsi». Ha il sostegno del Consiglio nazionale degli architetti e ha ricevuto l'apprezzamento di grandi firme come Renzo Piano insieme a quello di centinaia di professionisti dai volti più o meno noti che hanno partecipato alla sottoscrizione promossa dal giornale. Tutti questi elementi distinguono questa proposta da altre promosse in passato e ne fanno tutt'altro che un'iniziativa di carattere corporativo. In Italia, in base a dati forniti dal Cresme un incarico di progettazione su due viene assegnato sulla base di rapporti fiduciari tra amministrazione e progettista oppure sulla base di gare fondate solo sul prezzo. Il che significa che scuole, case popolari, piazze, uffici, insomma la maggior parte degli spazi che ci troveremo ad abitare in futuro sono assegnati senza preoccuparsi di ciò che sarà realizzato, ma solo di chi sarà a realizzarlo. Al contrario, questa proposta risponde a obiettivi che richiamano le politiche generali dell'Europa, quali: - l'apertura, la trasparenza e l'applicazione di principi non discriminatori del mercato nell'assegnazione degli incarichi pubblici di progettazione; - la garanzia di standard tecnici elevati nelle costruzioni, a difesa dei consumatori e dell'ambiente; - il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni di trasformazione del territorio; - la promozione di politiche per i giovani, sulla base del merito; - un maggiore controllo sui costi di costruzione delle opere pubbliche arrivando ai cantieri sulla base di progetti ben definiti e condivisi. Una selezione delle opere pubbliche che si basa non sul prezzo o sul fatturato di chi la progetta, ma sulla valutazione qualitativa dell'idea progettuale Non si tratta di una norma-manifesto, ma di un testo capace di incidere sul mercato dei lavori pubblici e più in generale su quello della progettazione imprimendo una svolta in direzione della qualità delle realizzazioni, a partire dall'obbligo di privilegiare i concorsi per affidare gli incarichi di progettazione (limitando le commistioni tra progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni) cosi come avviene nei Paesi europei, come la Francia, più avanzati dal punto di vista della trasparenza e dell'innovazione nel progetto degli spazi pubblici, dello sviluppo delle città e della riqualificazione urbana. La presente proposta di legge ha infine l'obiettivo ambizioso di aiutare il nostro Paese a continuare a produrre bellezza e qualità assecondando una nostra missione storica e rafforzando uno dei più importanti fattori competitivi della nostra economia. Già nella Costituzione Senese del 1309 (il Costituto di Siena) ci sono passaggi che sembrano la sceneggiatura dell'affresco del Buongoverno dipinto dal Lorenzetti alcuni decenni dopo. Dicevano i senesi che: «chi governa deve avere massimamente a cuore la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini». È un buon programma anche per l'Italia di oggi. L'articolo 1, mutuando il modello francese, stabilisce un principio generale secondo il quale l'architettura è un'espressione della cultura nazionale. Il riferimento all'articolo 9 della Costituzione richiama il concetto della qualità dell'architettura come un fenomeno di interesse pubblico, in quanto capace di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, trovare soluzioni innovative e sostenibili per l'habitat urbano, tutelando il paesaggio e migliorando la vivibilità delle nostre città. L'articolo chiarisce inoltre i confini tra potestà legislativa centrale e prerogative regionali. L'articolo 2 chiarisce che i termini utilizzati nella proposta di legge sono quelli definiti dal codice dei contratti pubblici. L'articolo 3 contiene una serie di modifiche al codice dei contratti pubblici in relazione al sistema di affidamento degli incarichi di progettazione. In dettaglio: - i commi 1 e 2 puntano a ridurre il fenomeno degli incarichi fiduciari riducendo da 100mila a 40mila euro la soglia massima per affidare i servizi di progettazione a trattativa privata. Eventuali deroghe devono essere motivate da ragioni di necessità e urgenza e autorizzate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; - il comma 3 stabilisce che il concorso di progettazione deve diventare la via prioritaria per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Viene previsto che le stazioni appaltanti debbano obbligatoriamente ricorrere alla procedura del concorso in caso di lavori rilevanti sotto il profilo artistico, ambientale o tecnologico. Il ricorso ad altre procedure deve essere autorizzato dall'Autorità, pena la nullità del bando; - il comma 4 vieta le forme di restrizione della concorrenza tramite l'aggiramento delle procedure di gara attraverso la stipula di convenzioni tra la Pa con Università, enti di ricerca, Onlus; - il comma 5 introduce nell'ordinamento la figura dell'advisor per i concorsi. Si tratta di un consulente-specialista, una figura peraltro già presente sul mercato, in grado di supportare le amministrazioni nell'organizzazione e la gestione dei concorsi; - i commi 6 e 7 puntano a eliminare le barriere di fatturato e organico che impediscono agli studi più giovani di partecipare ai concorsi di progettazione. Ai concorsi, anche a quelli in due gradi, si partecipa solo con il progetto. Nel caso in cui il vincitore non dovesse possedere i requisiti tecnici ed economici potrà associarsi con un soggetto più grande, mantenendo però il ruolo di capo-progetto e responsabile nei confronti della stazione appaltante. I concorsi di progettazione sono indetti allo scopo di attribuire al vincitore l'incarico delle progettazioni definitiva ed esecutiva dell'opera; - il comma 8 chiarisce che al vincitore del concorso deve essere affidato l'incarico per i successivi livelli di progettazione. Si stabilisce cosi il principio che la progettazione è un processo unitario che parte dal con-cept preliminare e arriva fino in cantiere; - il comma 9 stabilisce che nelle giurie dei concorsi devono essere sempre presenti almeno due componenti esterni all'amministrazione. A uno dei due componenti esterni è anche affidato il ruolo di presidente della giuria. L'articolo 4 modifica i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice nelle gare di progettazione. L'obiettivo è far prevalere la qualità delle proposte progettuali rispetto al curriculum dei progettisti, al ribasso sul costo della prestazione e alla riduzione dei tempi di esecuzione. L'articolo 5 prevede che le Regioni possano riconoscere incentivi ai soggetti privati che ricorrano ai concorsi per affidare i progetti delle opere di nuova costruzione. Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli oneri di urbanizzazione e procedure semplificate per l'ottenimento dei titoli abilitativi. L'articolo 6 istituisce l'albo annuale dei giovani architetti presso il ministero dei Beni culturali. L'albo è aperto ai progettisti di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione ed è a disposizione dei privati intenzionati a promuovere forme di consultazione a invito. L'articolo 7 modifica la disciplina del codice in relazione all'appalto integrato di progettazione e lavori. In particolare viene stabilito che l'appalto integrato deve essere limitato a opere particolarmente complesse da un punto vista tecnologico e di importo superiore a 20 milioni o inferiore a 500mila euro. Si vieta il ricorso all'appalto integrato su progetto preliminare che in molti casi vedi lavori per il G8 alla Maddalena ha favorito la lievitazione dei costi delle opere. L'articolo stabilisce infine che in caso di appalto integrato i progettisti debbano essere pagati direttamente dalle stazioni appaltanti e non dalle imprese. L'articolo 8 mette un freno alla progettazione in house da parte delle pubbliche amministrazioni. La prima scelta deve essere il mercato con il ricorso a gare trasparenti. Alla pubblica amministrazione resta il compito di programmare e vigilare. Allo stesso modo devono essere vietati o limitati al massimo gli incarichi in house alle società collegate. L'articolo 9 mira a rendere più certo il passaggio dal progetto ai cantieri stabilendo che ogni opera inserita nel programma triennale delle amministrazioni debba quantomeno essere dotata del documento preliminare alla progettazione a prima garanzia della fattibilità degli interventi. L'articolo 10, rafforzando l'obiettivo previsto dall'articolo 9, introduce una serie di sanzioni per i funzionari delle amministrazioni che potranno essere chiamati a rispondere di danno erariale in caso di mancata realizzazione di un progetto selezionato attraverso un concorso di architettura. L'articolo 11 (norme finali) chiarisce che a tutte le fattispecie non regolate dalla proposta di legge si applicano le norme del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento attuativo. Dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 1 (Finalità) 1. L'architettura è una espressione della cultura e del patrimonio artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio. 2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione della qualità architettonica. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell'articolo 3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 200417Ce e 200418Ce, di seguito «Codice»). Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del Codice. Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di architettura) 1. All'articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro». 2. All'articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici». 3. Il comma 5 dell'articolo 91 del Codice è sostituito dal seguente: «5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Pena la nullità del bando». 4. All'Articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione, progettazione di lavori pubblici possono essere attribuiti solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e devono essere autorizzati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici». 5. All'articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma: «8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le amministrazioni aggiudica-trici possono avvalersi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2». 6. II comma 5 dell'articolo 99 del Codice è sostituito dal seguente: «5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante». 7. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice sono aggiunte le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono solo a individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non valgono come criteri di ammissione al concorso». 8. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso». 9. All'articolo 84 del Codice è aggiunto il seguente comma: «8-bis. In caso di concorsi di idee o di progettazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 8, almeno due componenti della commissione giudicatrice, tra cui il presidente, sono scelti tra gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma». Articolo 4 (Modifiche all'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare) 1. Il comma 5 dell'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento appalti) è sostituito dal seguente: «5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare: - per il criterio a) da 20 a 30; - per il criterio b) da 50 a 70; - per il criterio c) da 5 a 15; - per il criterio d) da 0 a 5». Articolo 5 (Incentivi ai privati) 1. Le Regioni possono prevedere normative incentivanti per i soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione. Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli oneri urbanizzazione e procedure semplificate per l'ottenimento dei titoli abilitativi. Articolo 6 (Giovani progettisti) 1. Presso il ministero dei Beni culturali è istituto un albo annuale dei giovani architetti, di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'attività e il profilo degli studi inseriti nell'albo viene pubblicizzata nel sito inter-net del Ministero. L'albo è a disposizione dei privati che possono utilizzarlo per organizzare consultazioni di professionisti a invito. Articolo 7 (Appalto integrato di progetto e lavori) 1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche: - al comma 2 le parole «di cui alle lettere b) e c) del presente comma» sono sostituite da «di cui alla lettera b) del presente comma»; - la lettera c) del comma 2 è abrogata: - dopo il comma 2 è inserito il presente comma: «2-bis. La fattispecie di contratto prevista alle lettere b) del precedente comma sono possibili soltanto qualora: 1) riguardino lavori di importo inferiore a 500.000 curo; 2) riguardino lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 del valore dell'opera; 3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; 4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro»; - il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista». Articolo 8 (Modifiche all'articolo 90 del Codice. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) 1. All'articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche: - al comma 1 sono abrogate le lettere a), b) e c); - il comma 6 è cosi sostituito: «6. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione sono riservati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), O, f-bis), g) e h). Alle amministrazioni aggiudicatrici competono le attività di cui all'articolo 128». Articolo 9 (Modifiche all'articolo 128 del Codice. Programmazione dei lavori pubblid) 1. All'articolo 128 del Codice è inserita la seguente modifica: - al comma 2 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni opera inserita nel programma triennale le amministrazioni aggiudicatrici predispongono il Documento preliminare alla progettazione». Articolo 10 (Sanzioni) 1. I funzionari delle amministrazioni che non utilizzano i concorsi come procedura preliminare alla realizzazione dell'opera, come previsto dall'articolo 3, comma 3, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5 e I'1 del valore dell'opera. L'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture verifica il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 3 e commina le relative sanzioni. 2. La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei conti. L'ipotesi di danno erariale si configura anche nel caso in cui l'amministrazione decida di affidare lo sviluppo del progetto a un soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione. Articolo 11 (Norme finali) 1. Per tutte le fattispecie non regolate dalla presente legge valgono le norme previste dal Dlgs 1632006 e dal regolamento attuativo.