Il Dl sviluppo assegna alle Soprintendenze la facoltà di esprimersi tacendo entro 90 giorni dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici Ulteriore passaggio prima di respingere il nulla osta Vincoli temporali meno rigidi sui palazzi pubblici Il decreto legge 702011 (anche decreto sviluppo) ha introdotto alcune modifiche al codice dei beni culturali sia nella parte relativa ai beni culturali che in relazione ai beni paesaggistici. In particolare, nel primo settore le novità più rilevanti introdotte dal decreto sviluppo incidono nell'ambito dei beni immobiliari, mentre nel settore paesaggistico, si introduce un'ulteriore forma di silenzio assenso nel percorso di formazione dell'autorizzazione paesaggistica. BENI PAESAGGISTICI L'articolo 146 del codice relativo all'autorizzazione paesaggistica è stato modificato dal decreto sviluppo. Tra le novità l'introduzione del preavviso di rigetto: 41 soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità», così recita il nuovo testo. In sostanza si introduce un passaggio intermedio precedente il parere negativo con cui le Sovrintendenze dovranno adeguarsi a un nuovo adempimento in forza della legge sulla trasparenza amministrativa (la 2411990). La nuova versione del quinto comma dell'articolo in esame prevede difatti che il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della Regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. Il parere del soprintendente, quindi, assumerà natura obbligatoria non vincolante (mentre prima il codice imponeva la natura vincolante) e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole, ma solo dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici. In altri termini si istituisce nel nostro ordinamento una forma di silenzio assenso che ha generato parecchi dubbi e critiche da parte delle associazioni di tutela ambientale in quanto attraverso tale modifica il novero degli interventi assentibili si allargherebbe con conseguente pericolo per la tutela del territorio. Le modifiche così introdotte, sia per i beni culturali che per beni paesaggistici, possono portare a una riduzione della soglia di tutela minima per il patrimonio immobiliare e per il paesaggio italiano, potendo dar vita, nella pratica a operazioni su tali beni prive del necessario controllo delle autorità preposte alla loro tutela. BENI CULTURALI Le novità più importanti relative alla modifica del settore dei beni culturali riguardano da un lato l'eliminazione per i beni immobili vincolati dell'obbligo di denuncia al ministero per i Beni culturali in caso di trasferimento della proprietà degli stessi, l'estensione a 70 anni (dagli originari 50) del periodo per sottoporre il patrimonio immobiliare pubblico alla verifica di interesse culturale. Il decreto sviluppo ha modificato il codice dei beni culturali allargando i beni non sottoposti alla disciplina del codice stesso. Difatti, con la modifica del comma 5, dell'articolo 10 (rubricato come Beni culturali) non sono soggette alla disciplina del codice i beni mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti a enti pubblici o soggetti privati senza fine di lucro (esempio enti ecclesiastici, Onlus eccetera) che siano opera di autore vivente; o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni, se immobili, nonché i beni dichiarati culturali che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. La novità introdotta dal decreto sviluppo sta nell'inserimento delle previsioni indicate alle lettere c) e d); viene quindi in rilievo l'estensione del requisito temporale attestante la presunzione di rilievo culturale del bene da cinquanta a settanta anni per i beni immobili. In parallelo, il decreto 702011 modifica anche i termini per effettuare la verifica dell'interesse culturale regolata all'articolo 12 del codice dei beni culturali eliminando l'obbligo di verifica di interesse culturale per i beni immobili pubblici che non abbiano più di 70 anni. In altri termini, i beni immobili potranno essere assoggettati al procedimento per la verifica dell'interesse culturale e, quindi, per la sottoposizione degli stessi alle regole di tutela e conservazione imposte dal codice dei beni culturali solo se la loro esecuzione risalga ad almeno 70 anni (e non più 50 anni). Sempre in linea con le novità finora descritte, il novero dei beni immobili non alienabili si estende da 50 a 70 anni per i beni immobili. Tali modifiche sono state contestate dalle associazioni di settore in quanto avrebbero comportato una sottrazione di una fetta di patrimonio immobiliare da sottoporre a tutela in presenza di profili di rilievo culturale. Difatti con l'estensione a 70 anni del termine per considerare un bene immobile come di interesse culturale si consente di intervenire su quel bene senza la necessità di rispettare le norme a garanzia del patrimonio immobiliare tutelato dal codice dei beni culturali. Inoltre, rilevante è la modifica introdotta all'articolo 59 del codice dei beni culturali, che cancella l'obbligo di denuncia del trasferimento della detenzione dei beni immobili a carico del proprietario. L'istituto della denuncia ha avuto un carattere fondante della disciplina fin dal 1939, in quanto rappresenta il presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione. Tale esercizio resta ora limitato ai beni mobili. Inoltre, in assenza di tale denuncia il Ministero non ha più alcuna informazione su chi ha la disponibilità di un bene vincolato, e quindi è responsabile del rispetto delle regole di corretta conservazione e tutela dello stesso.
Autorizzazioni paesaggistiche, preavviso in caso di no
Il decreto legge 702011 (anche decreto sviluppo) ha introdotto alcune modifiche al codice dei beni culturali sia nella parte relativa ai beni culturali che in relazione ai beni paesaggistici. In particolare, nel primo settore le novità più rilevanti introdotte dal decreto sviluppo incidono nell'ambito dei beni immobiliari. Il decreto ha introdotto l'estensione del periodo per sottoporre il patrimonio immobiliare pubblico alla verifica di interesse culturale da 50 a 70 anni. Inoltre, il decreto ha eliminato l'obbligo di denuncia al ministero per i Beni culturali in caso di trasferimento della proprietà degli stessi.
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Bene culturale
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