Alla vigilia della scadenza per la presentazione dell' istanza di condono, coloro che vogliono approfittare di questa opportunità devono fare i conti con le previsioni procedurali da seguire. In primo luogo «in attesa che la circolare del ministero delle Infrastrutture risolva i molti dubbi ancora aperti e offra una via d'uscita sul rebus degli allegati alla domanda le scadenze previste per la presentazione dell'istanza di sanatoria vanno rispettate sia nella forma che nella sostanza. La forma esige un invito (anche a mezzo plico raccomandato) al Comune competente, che è quello dove i collocata l'opera che si vuole sanare. Nella sostanza, la domanda deve avere tutti gli allegati che consentano;di identificare l'abuso: l'esenzione dell'opera, stato dei lavori e fotografie. Se l'opera abusiva supera i 450 metri tubi, è necessaria anche, entro il 10 dicembre 2004, uria perizia sull'idoneità statica. Occorre, inoltre, allegare l'attestazione di pagamento dell'oblazione (all'Erario) b degli oneri di concessione (al Comune). Le Regioni possano stabilire ulteriori documenti da allegare, quali, per esempio, dichiarazioni di attestazioni di tecnici sulle caratteristiche del bene da sanate. La domanda, così come è prevista dalla legislazione statale (articolo 32, comma 32 e 35 del decreto legge 2692003), non è necessariamente redatte da un tecnico, mentre gli allegati e le dichiarazioni sulla qualità dell'immobile sono di competenza di professionisti abilitati. Così le planimetrie potrebbero essere redatte da soggetti direttamente interessati mentre l'accatastamento dovrà avvenire a cura di un professionista Il rischio da evitare è la dolosa infedeltà della domanda: nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche del bene non corrispondano e risultino errate, oltre la normale tollerabilità (che è nell'ordine di una bassa percentuale), vi può essere l'archiviazione della domanda o la trasmissione degli atti alla magistratura. Infatti, la richiesta di sanatoria di un bene non corrispondente alla realtà (per esempio di un manufatto assolutamente precario) espone il privato richiedente al rischio di falso (articolo 482 del Codice penale) con pene ancora maggiori per il professionista coinvolto (articolo 481 del Codice). Questo dovrebbe dissuadere dalla sanatoria di manufatti posticci o di abusi ancora da compiere (come taluni mutamenti di destinazione), tenendo presente che l'intervento edilizio da sanare deve risalire, per sperare nella sanatoria, al 31 marzo 2003. Una domanda incompleta, ma non dolosamente infedele, genera l'onere per il Comune di chiedere integrazioni, sulla base degli articoli 6 e 7 della legge 2411990. Ragionamento analogo vale per gli errori nei versamenti, che sono ritenuti peccati veniali rimediabili, anche quando si sbaglia conto corrente. Ma se si aspira al silenzio assenso, che matura il 31 ottobre 2007 (salve le discipline regionali), la domanda deve esse completa, anche negli aspetti fiscali relativi all'ICI, allo smaltimento rifiuti e alla tassa occupazione spazi pubblici. Dal 10 dicembre, quindi, inizia il lavoro degli uffici comunali, che dovranno coordinare le domande presentate dall'ottobre 2003 e separare, per esempio, quelle finalizzate all'estinzione dei reati da quelle che chiedono un vero condono edilizio. GUGLIELMO SAPORITO
Le istande per il condono al nodo degli allegati
La scadenza per la presentazione dell'istanza di condono per gli abusi edilizi è imminente. Coloro che vogliono approfittare di questa opportunità devono fare i conti con le previsioni procedurali. La domanda deve essere presentata entro il 10 dicembre 2004, con tutti gli allegati necessari, tra cui l'esenzione dell'opera, lo stato dei lavori e le fotografie. Inoltre, è necessaria l'uria perizia sull'idoneità statica per opere superiore ai 450 metri tubi. La domanda non deve essere redatta da un tecnico, ma gli allegati e le dichiarazioni sulla qualità dell'immobile sono di competenza di professionisti abilitati.
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