Il Veneto recepisce le modifiche al «Codice dei beni culturali e del paesaggio» entrate in vigore nel 2008, aggiornando, anche nel titolo, la legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 «Norme per il governo del territorio». La Regione con questo aggiornamento legislativo ha assegnato le funzioni autorizzative ai Comuni e agli enti di gestione dei parchi naturali regionali dopo aver verificato che le loro strutture tecniche siano idonee a produrre le attività di autorizzazione paesaggistica in maniera differenziata e indipendente da quelle degli uffici che si occupano degli aspetti urbanistici ed edilizi. La ricognizione ha permesso di stabilire che sono idonei 423 dei 581 Comuni veneti: per quelli non idonei, la delega autorizzatoria è trasferita alla Provincia di competenza. Il provvedimento approvato, frutto di un progetto di legge presentato lo scorso anno dalla Giunta, riordina e semplifica anche il sistema delle commissioni paesaggistiche oltre ad abrogare e coordinare numerose leggi regionali che a vario titolo trattavano la materia. In particolare è stato istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio che ha il compito di realizzare studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione della qualità del paesaggio. Inoltre, al posto delle attuali sette commissioni provinciali è istituita un'unica commissione regionale che si occuperà di proporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico-paesaggistico per i beni indicati dall'articolo 136 del Codice. Tecnicamente l'operazione di aggiornamento della normativa regionale è stata realizzata inserendo nella legge regionale 112004 una nuova parte, il titolo V-bis, dedicato appunto al paesaggio proprio per riunire in un unico apparato legislativo le norme urbanistiche e quelle sul paesaggio vista la contiguità delle due materie. Come accennato, il titolo della Lr 112004 è adesso «Norme per il governo del territorio e del paesaggio».