Operatori insoddisfatti da liberalizzazione e sistema di rating Si tratta di un parto non facile e probabilmente anche «prematuro» quello del codice del turismo: infatti pur avendo una madre certa e battagliera, il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla, che l'ha fortemente voluto, il nascituro codice rischia di avere un padre ignoto, perché gli imprenditori, già al momento della presentazione in prima stesura di alcuni mesi fa, avevano sollevato forti perplessità su alcuni passaggi del testo. Oltreché lamentare la totale assenza di consultazione che aveva turbato tutti i sindacati d'impresa, da Federturismo ad Assoturismo, compreso Confturismo. Le modifiche apportate in queste settimane alla prima bozza del codice, che interessa complessivamente almeno 65 mila imprese turistiche e 2,2 milioni di occupati diretti e indiretti, sembrano riaccendere, qua e là, i malumori di non pochi operatori del comparto: innanzitutto la sostanziale liberalizzazione del settore ricettivo e ristorativo (art. 17 sugli adempimenti amministrativi). Basterà una semplice comunicazione certificata di avvio attività alla autorità competente per poter operare su tutto il territorio italiano. Questo significa un disco verde anche a quei bed and breakfast che, in più di un'occasione, erano stati additati, soprattutto dagli albergatori, diretti interessati a questa nuova forma di concorrenza, come «operatori turistici atipici, con tanti diritti e pochi oneri» rispetto a chi, come i gestori dell'hôtellerie italiana, era ve sato perfino con la questione dei canoni Rai per le tv nelle camere e con una lunga lista di oneri amministrativi per i frigo-bar, le misure anti-incendio e altre grane di carattere burocratico. Ora le rappresentanze di categoria sostengono che, se da un lato lo snellimento burocratico, foriero di una inevitabile liberalizzazione a tutto campo, va incontro a quella politica di semplificazione portata avanti da tempo dal governo e in particolare dal ministro Renato Brunetta, dall'altro lato rischia di mettere a repentaglio i livelli qualitativi dell'ospitalità turistica italiana, già in difficoltà in un mercato fortemente competitivo in termini di tariffe. Ricreando tra l'altro una concorrenza a doppio binario: quella molto pericolosa tra i professionisti della ricettività tradizionale e collaudata, e coloro che approcciano al mercato sulla base di un semplice investimento in strutture d'accoglienza, tutte da monitorare riguardo a servizi e preparazione del personale. Per rendere meglio l'idea su quest'ultima tipologia di hotellerie «spontanea», in regioni come Toscana e Umbria, si sono moltiplicate location suggestive gestite da professionisti di altri settori (medici, avvocati) che non hanno esperienza del mercato turistico. Altro passaggio controverso del codice, seppur innovativo, e al centro di un vivace dibattito nelle categorie del settore, è il rating nazionale sulla qualità di tutte le strutture ricettive, che sarà definito da parametri standard prefissati, per qualificare i vari servizi erogati ai turisti-clienti e che verranno stabiliti con apposito decreto della presidenza del consiglio. In questo caso gli interrogativi sorgono su due questioni: la prima, sugli standard nazionali, riguarda la difficoltà di superare d'un colpo la competenza in materia turistica delle regioni (titolo V) che hanno già dimostrato, in taluni casi, fughe in avanti su classificazione alberghiera e criteri di qualificazione ricettiva. La seconda, squisitamente operativa, che concerne il modus operandi e quindi l'individuazione dei soggetti che dovranno decidere quali e quanti criteri verranno prestabiliti per raggiungere lo standard fissato per legge. In questo caso varrà la pena ricordare che l'imprenditoria alberghiera ha da tempo sentenziato che il sistema delle «stelle» è stato ormai superato dalle spietate leggi del mercato globale. In una battuta di qualche mese fa, il presidente di Confturismo e Federalberghi, Bernabò Bocca, aveva dichiarato che «è il mercato a fare la classificazione degli alberghi, ma soprattutto a decidere per quali target di clientela siano appropriati i vari alberghi sul territorio». Sembra, dunque, di capire che la querelle sul rating viene contestata sia nella forma che nella sostanza, perché la fissazione per legge delle stelle avrà poi ben poco peso sul mercato. Ci sono poi gli articoli 36-37 del codice che regolano i contratti tra operatori, intermediari e clienti e gli articoli 45-46-48 relativi alle responsabilità per danni alla persona o danno da vacanza rovinata. In tali ambiti si stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, salvo il termine di 18 mesi per inadempimento di prestazioni di trasporto. Su quest'ultimo passaggio le organizzazioni sindacali di imprese di viaggio, ancora oggi, ritengono «insostenibile» accettare questo lasso di tempo, poiché significa poter subire a distanza di due, tre anni, un contenzioso sul quale gravano crescenti costi relativi all'assistenza legale e non solo. A ben vedere, dunque, se le imprese plaudono alla stesura di uno schema che contestualizza l'attività turistica, ne contestano fortemente la modalità con la quale vi si è giunti, priva di concertazione e taluni punti-chiave che potrebbero penalizzare fortemente l'andamento economico delle imprese stesse.