Sarà facile cancellare i reati edilizi in zone ambientali protette, compiuti fino a tutto il 30 settembre 2004: questa è la conseguenza della legge delega. Si tratta di un condono penale da chiedersi entro il 31 gennaio 2005, con modalità che ruotano intorno a un «parere di compatibilità» e a una sanzione pecuniaria. I regimi introdotti sono due: il primo riguarda gli interventi anteriori al 1 ottobre 2004 (comma 37); il secondo riguarda tutti gli interventi, anche successivi a tale data (comma 36). Abusi anteriori al 1 ottobre 2004. Questi interventi non hanno conseguenze penali se si chiede una sanatoria e sussistono tre condizioni: 1) si accerta la compatibilità paesaggistica; 2) vi è coerenza con le tipologie del contesto ambientale; 3) si pagano sanzioni pecuniarie. La legge non pone limiti di volume o superficie, che invece esistono nelle norme sul condono edilizio in scadenza il 10 dicembre 2004. Nei casi più frequenti, l'abuso edilizio in zona vincolata è duplice: manca sia il titolo edilizio, sia l'autorizzazione ambientale. Possono, quindi, chiedersi due sanatorie: quella edilizia (legge 3262003 e leggi regionali) e quella ambientale, oggi, approvata. Vanno quindi presentate due domande, una conforme al modello allegato alla legge 3262004 o alle leggi regionali, l'altro (per il quale non è previsto un modello specifico) entro il 31 gennaio 2005. Non è necessario chiedere il condono edilizio se la costruzione era dotata di permesso di costruire, ma priva dell'autorizzazione relativa agli aspetti ambientali. L'innovazione introdotta dalla legge comprende nella sanatoria ambientale sia gli interventi compiuti in difformità dal titolo ambientale, sia gli interventi carenti totalmente di titolo o realizzati in assoluta difformità. Abusi successivi al 1 ottobre 2004. Anche per il futuro diminuiscono i rischi penali per abusi in zone e su immobili vincolati, ma le maglie del perdono si restringono. Anche in questo caso occorre una domanda di sanatoria ambientale e un parere di compatibilità paesaggistica, ma soprattutto esistono limiti alla tipologia di intervento da sanare. Abusi ambientali successivi al 30 settembre 2004 non saranno più sanzionati penalmente se: 1) i lavori non hanno creato o aumentato superfici o volumi; 2) si rimane all'interno di opere di manutenzione straordinaria (articolo 3 del Tu edilizia, Dpr 3802001); 3) si discute solo di- materiali difformi da quanto previsto dall'autorizzazione (per esempio, tegole diverse). Il parere di compatibilità paesaggistica. La legge introduce un parere postumo, successivo all'intervento edilizio già realizzato. È un'innovazione che contrasta con gli orientamenti del ministero per i Beni culturali, che osteggia le autorizzazioni in sanatoria. Matti, il Codice Urbani (Dlgs 422004), con una norma specifica (articolo 146) vietava autorizzazioni in sanatoria successive alla realizzazione di interventi edilizi. Oggi, invece, si toma al principio della sanabilità degli abusi ambientali, sia per quelli già realizzati entro il 30 settembre 2004 (da chiedere entro il 31 gennaio 2005) sia per quelli, seppur di calibro minore, successivi a tale data. Il parere delle Soprintendenze. Il ruolo delle Soprintendenze cambia nei due tipi di procedura di sanatoria: il parere di compatibilità ambientale per le opere realizzate senza autorizzazione è sempre di competenza dell'autorità preposta alla gestione del vincolo (cioè Regioni e, molto spesso, Comuni), ed è sempre "preventivo". Ma mentre per gli abusi anteriori al 1 ottobre 2004 in zona ambientale protetta, il parere della Soprintendenza è genericamente "preventivo" (comma 36), per quelli dal 1 ottobre 2004 in poi è anche vincolante. Ciò significa che gli abusi anteriori al 1 ottobre 2004 sono perdonati se vi è "compatibilità paesaggistica" per tipologia costruttiva e se i materiali utilizzati corrispondono agli orientamenti delle commissioni comunali, anche in dissenso dalle Soprintendenze. Ma dal 1 ottobre 2004, la Soprintendenza detta legge sulle compatibilità paesaggistiche da valutare in sanatoria, potendo imporsi anche alle Commissioni edilizie locali.
Più facile il condono edilizio. Effetti collaterali. Meno vincoli
La legge delega prevede un condono penale per gli abusi edilizi in zone ambientali protette fino al 30 settembre 2004. I regimi di sanatoria sono due: uno per gli interventi anteriori al 1 ottobre 2004 e uno per quelli successivi a tale data. Per gli abusi anteriori al 1 ottobre 2004, è possibile chiedere una sanatoria entro il 31 gennaio 2005, con condizioni di compatibilità paesaggistica e sanzione pecuniaria.
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