A colpi di fiducia passa il condono edilizio per le opere abusive realizzate fino al 30 settembre scorso nelle aree sottoposte a tutela ambientale per vincoli paesaggistici. Ieri la camera ha approvato (con 278 si, 184 no e 3 astenuti) il disegno di legge "blindato», contenente la delega ambientale; il provvedimento era stato già votato dal senato con voto di fiducia il 14 ottobre scorso (si veda Italia Oggi del 14 e 15 ottobre 2004). Il testo, oltre a sanare le speculazioni edilizie già avvenute, prescrive un inasprimento delle pene per chiunque costruisca abusivamente d'ora in avanti sulle stesse aree tutelate; sì potrà arrivare da uno a quattro anni di reclusione. Ma dispone anche una sorta di ravvedimento operoso per i reati paesaggistici. Infatti la delega ambientale, riscrivendo l'art. 181, comma 1, del codice dei beni culturali (dlgs n. 422004), estingue il reato sul paesaggio e le conseguenti ricadute penali, con una semplice rimessione in pristino spontanea (abbattimento o restituzione all'originaria conformazione dell'immobile) da parte di chi ha infranto la legge; l'importante è che avvenga prima dell'imposizione dell'autorità amministrativa e, comunque, prima che il responsabile sia condannato per reato paesistico. La delega ingaggia anche una lotta contro gli eco-mostri. Primo tra tutti lo scheletro del complesso residenziale di punta Perotti, per la cui demolizione potrà intervenire anche l'esercito. Come funzionerà il condono. Occorrerà fare domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il 3112005. L'istanza potrà essere presentata dal proprietario del bene, o da un inquilino (in qualità di detentore dell'immobile). La richiesta andrà presentata alla regione o, in subdelega, al comune e il suo accoglimento sarà soggetto a parere preventivo della soprintendenza. Per condonare un bene dovranno ricorrere tre condizioni: - l'immobile dovrà essere conforme ai piani paesaggistici o compatibile al contesto del paesaggio. In sostanza, la valuta-zione sull'applicabilità della sanatoria sarà a discrezione della regione o del comune; di conseguenza i comuni seguiranno le indicazioni della soprintendenza. - il trasgressore dovrà pagare una sanzione pecuniaria, la cui entità sarà uguale al più allo importo tra la stima del danno paesaggistico arrecato e l'incremento di valore dell'opera costruita, maggiorato da un terzo alla metà; - il trasgressore dovrà pagare una seconda sanzione decisa dall'autorità amministrativa, tra un minimo di 3 mila e un massimo di 50 mila euro. L'applicazione della sanatoria scioglierà da eventuali sanzioni penali.