Accertamento di conformità paesaggistica ammesso solo per scostamenti «minori» In caso di realizzazione di un abuso edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico, è possibile conseguire l'accertamento di conformità in sanatoria? L'accertamento di conformità in sanatoria non può essere conseguito qualora l'abuso ricada in zona vincolata (Tar Campania, Napoli, sezione V, 12 febbraio 2008, n. 756). Infatti l'articolo 146, comma 4 del Dlgs 422004 "Codice dei beni culturali", pone il divieto, a Regioni o Comuni delegati, di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi. L'eccezione è costituta dai casi elencati nell'articolo 167, comma del Codice stesso (e cioè lavori realizzati che non abbiano creato superfici utili o volumi o impiegato materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, nonché interventi comunque configurabili come manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del Dpr 3802001, Testo unico edilizia). Si tratta, in sostanza, di abusi "minori" per i quali sarà possibile richiedere l'accertamento di conformità paesaggistica e di conseguenza, una volta sanati sotto il profilo ambientale, sarà possibile conseguire anche la sanatoria urbanistico-edilizia di cui agli articoli 36 e 37 del Testo unico. La procedura dell'accertamento di conformità paesaggistica è delineata al comma 5 dell'articolo 167. In particolare, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessata da tali tipologie di interventi, deve presentare apposita domanda all'autorità competente, che si pronuncia entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro il termine perentorio di 90 giorni. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato deve corrispondere una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, con importo determinato previa perizia di stima. Se invece non viene accertatala compatibilità paesaggistica dell'opera, la domanda verrà rigettata e sarà comminata la sanzione demolitoria a spese del trasgressore.
Limiti rigidi in zona vincolata
L'accertamento di conformità paesaggistica in sanatoria non è ammesso per abusi edilizi in zone vincolate. Secondo il Tar Campania, Napoli, sezione V, 12 febbraio 2008, n. 756, l'articolo 146, comma 4 del Dlgs 422004 "Codice dei beni culturali" impone il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per zone vincolate, a meno che non si tratti di abusi "minori" come quelli elencati nell'articolo 167, comma. In questi casi, è possibile richiedere l'accertamento di conformità paesaggistica e, una volta sanati sotto il profilo ambientale, conseguire la sanatoria urbanistico-edilizia.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo