- II testo che riorganizza l'universo delle attività culturali e stato accolto da consensi generali ma ha già dovuto subire ritocchi Questo è l'anno del Codice. Entrato in vigore il primo maggio scorso, il nuovo "contenitore" delle norme sui beni culturali e sul paesaggio si trova ancora in fase di rodaggio. Soprintendenti, amministratori locali, operatori privati stanno prendendo le misure delle nuove regole, anche se per quelle sull'autorizzazione paesaggistica si profila già un cambiamento. Ci sono poi altre questioni aperte che ora fungono da cartina di tornasole per verificare il funzionamento del Codice. Come la vendita dei beni demaniali, la costituzione delle Fondazioni per l'organizzazione dei luoghi d'arte, il maggior spazio riconosciuto ai privati nella gestione dei musei. Prime modifiche. Ha solo sei mesi di vita e già in Parlamento si preannunciano correzioni alla parte del Codice che riguarda il paesaggio. Uno smacco per un testo che non ha neanche avuto il tempo di misurarsi con la realtà dei fatti. Ma soprattutto perché l'intervento del legislatore in parte svuota la tanto sbandierata novità del Codice: essere un baluardo anche per la tutela del territorio, assimilato a un bene culturale alla stessa stregua di un monumento e come tale da preservare. Si vuole, infatti, introdurre una duplice sanatoria, depenalizzando seppure a determinate condizioni gli abusi realizzati sulle aree protette. Un intervento che si intende controbilanciare con la distruzione definitiva degli ecomostri: anche in questo caso si introducono modifiche al Codice per rendere più certe le procedure di abbattimento dei maxi abusi. Alcuni dei quali, però, già da un pezzo non dovrebbero più esistere, come Punta Perora a Bari. La vendita dei beni. Anche in questo caso si tratta di una situazione che il Codice si è trovato a dover-"recepire". L'operazione di vantazione dei beni pubblici, con possibilità di mettere sul mercato quelli ritenuti dalle Soprintendenze di scarso valore storico, è stata messa in piedi con il decreto legge 269 (poi convertito) di fine 2003. Molto ha fatto discutere l'introduzione del silenzio assenso, che riserva alle Soprintendenze 120 giorni per decidere sugli elenchi di immobili inviati dal Demanio, dalle amministrazioni locali o dagli altri enti pubblici. In caso di ritardo, il bene viene comunque considerato alienabile. Si pensava finisse per rivelarsi un boomerang per Soprintendenze a corto di organici e incapaci di far fronte, nei tempi, alle richieste di valutazione. Con il rischio di mettere in vendita anche immobili di valore. Per il momento, invece, il pericolo è scongiurato. I filtri approntati dal ministero dei Beni culturali elenchi contingentati e decisi in accordo con i soprintendenti stanno funzionando (si veda il Sole 24 Ore del primo novembre). Le Fondazioni. Per il momento è nata quella dell'Egizio di Torino. Un'operazione partita ben prima del varo del Codice e che si è concretizzata a inizio ottobre. Nelle intenzioni del ministero, altre ne seguiranno. Il Codice ha spianato la strada. L'articolo 115 prevede, infatti, che la gestione diretta dei beni culturali possa essere affidata a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati in misura prevalente dallo Stato o dall'amministrazione che mette a disposizione il bene culturale. Il ruolo dei privati. Non è solo la posizione delle Fondazioni a essere stata meglio precisata dal Codice. Anche il ruolo dei privati nella gestione dei luoghi d'arte è stato definito con maggior precisione. I soggetti esterni potranno ricevere in concessione o in affidamento un bene culturale, che dovranno valorizzare. Un deciso passo avanti rispetto alle regole fissate dalla Ronchey, che hanno il merito di avere aperto la breccia della presenza privata nei musei, ma limitandola ai soli servizi aggiuntivi. La novità introdotta dal Codice per ora è, però, solo sulla carta, perché il maggior ruolo riconosciuto ai privati è tutto da sperimentare. I servizi aggiuntivi. Mentre si registra un inesorabile allontanamento dei soggetti esterni dalla gestione dei punti di ristoro, delle biglietterie e delle librerie dei musei, il Codice interviene anche su questo versante, rinnovando la mappa dei servizi aggiuntivi, che possono, essere gestiti nelle forme previste dall'articolo 115. Diverse concessioni scadute risultano, però, ancora da assegnare. È il caso della Galleria nazionale di arte moderna di Roma, dove i francesi della Réunion des musées hanno lasciato il campo perché non ritenevano più praticabili le condizioni imposte dallo Stato italiano.