Ecco il testo dell'articolo, seguito dai vari emendamenti presentati Art. 30 (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali) 1. I beni culturali immobili e mobili dello Stato, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere, dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio. 2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario dello stesso canone per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso. 3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica. ART. 30. (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). Sopprimerlo. Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni: 2004: - 100.000; 2005: - 100.000; 2006: - 100.000. 30. 1. (ex 30. 22.) Grignaffini, Michele Ventura. Sopprimerlo. Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso. 2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 ed il 7,5». 3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma. 4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite. 5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. 6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento». 7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. 8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004. 9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellataanno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellataanno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione». 30. 2. (ex 30. 17.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone. Sopprimerlo. 30. 3. (ex 30. 12.) Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi. Sopprimerlo. 30. 4. (ex 30. 23.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion. Sostituirlo con il seguente: Art. 30. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo. 2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso. 3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. 7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile. 8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica. 9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, gli interessi passivi dovuti per la restituzione dei mutui contratti ai sensi del comma 4, sono assimilati alle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 30. 5. (ex 30. 9.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi. Sostituirlo con il seguente: Art. 30. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo. 2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso. 3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. 7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile. 8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica. 9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, per le spese sostenute per il restauro, la manutenzione e la protezione del bene oggetto della locazione, il locatario ha diritto a usufruire delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 30. 6. (ex 30. 10.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi. Sostituirlo con il seguente: Art. 30. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo. 2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso. 3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. 7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile. 8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica. 9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 30. 7. (ex 30. 11.) Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Squeglia, Lettieri. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti parole: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti. 30. 8. (ex 30. 8.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 30. 9. (ex 30. 6.) Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in uso con le seguenti: in gestione. 30. 10. (ex 30. 15.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in uso aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili. Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso. 2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 ed il 7,5». 3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma. 4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite. 5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. 6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento». 7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. 8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004. 9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellataanno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellataanno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione». 30. 11. (ex 30. 18.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Grignaffini, Pistone, Sasso, Chiaromonte. Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici. 30. 12. (ex 30. 14.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia. Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 30. 13. (ex 30. 7.) Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri. Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le seguenti: , anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria,. Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso. 2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 ed il 7,5». 3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma. 4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite. 5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. 6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento». 7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. 8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004. 9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellataanno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellataanno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione». 30. 14. (ex 30. 19.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini. Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. 30. 15. (ex 30. 20.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone. Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di concerto con la regione ove il bene è situato. 30. 16. (ex 30. 13.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia. (Votazione dell'articolo 30) Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-bis. - (Riemersione di beni culturali in possesso di privati). - 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente: «Art. 11-bis (Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati) - 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99. 2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede. 3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità. 4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV. 5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e Il del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174. 6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV. 7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma 1 siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3». 2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 3 determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-bis. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5 del suddetto articolo 11-bis, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo. 5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fmanze, è stabilita annualmente la ripartizione degli importi ai sensi del presente comma. 30. 01. (ex 30. 068.) Gianfranco Conte.
Fonte non specificata
12 Novembre 2004
Oltre all'emendamento sull'archeocondono, oggi in discussione anche l'articolo 30 della Finanziaria sulle concessioni ai privati di beni immobili e mobili dello Stato
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Bene culturale
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