Intervista. Giuseppe Calabi e Rossella Zollino Avvocati di CBM Partners del foro milanese Perché moltissimi collezionisti italiani stanno programmando le loro agende per essere dal 18 al 27 marzo a Maastricht? Perché l'offerta del Tefaf è di qualità e ampia e, soprattutto, perché qui l'arte che ha più di 50 anni è senza frontiere. Si possono acquistare opere che godranno della dichiarazione d'importazione temporanea e potranno circolare liberamente. Sì, perché in moltissimi casi in Italia l'arte di autori non viventi o eseguita oltre cinquant'anni fasi ferma alla frontiera, quando il collezionista richiede l'autorizzazione all'esportazione. Qui gli uffici preposti se negano l'uscita del bene danno automaticamente il via al procedimento di dichiarazione d'interesse culturale (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 art 13 e segg.). Il vincolo giunge un po' a ciel sereno sui privati? Come reagiscono? «Orgoglio ma anche sorriso amaro, perché significa che l'opera notificata non potrà più viaggiare liberamente al di fuori dell'Italia, tranne su esplicita autorizzazione del Ministero dei beni culturali, ma solo se l'uscita è temporanea e per manifestazioni di alto interesse culturale» spiegano Giuseppe Calabi e Rossella Zollino, avvocati di CBM Partners del foro milanese Quali gli oneri per il collezionista? Dovrà ottenere una autorizzazione allo spostamento delle opere, denunciare ogni cambio di detenzione e sottoporle, nel caso di vendita, all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. Altrimenti incorrerà in sanzioni Quali? Sanzioni penali nel caso in cui un'opera sia spostata senza autorizzazione, ovvero alienata senza denuncia (arresto da sei mesi a un anno ed ammenda fino a 77500 euro) e nullità della vendita nel caso in cui non sia stata denunciata allo Stato nel termine di 30 giorni. Ma il timore della notifica modifica i comportamenti dei collezionisti? Può rendere meno incline il proprietario di un'opera a renderla fruibile pubblicamente attraverso prestiti a musei o esposizioni temporanee o a venderla in asta, privilegiando trattative private. Particolari vantaggi per il proprietario non ne vediamo: si pensi solo alla norma che impone al proprietario interventi conservativi (restauro), che normalmente devono avvenire a sue spese. Altri effetti negativi del vincolo? Sia per il singolo oggetto che per l'intera collezione l'effetto è molto invasivo sulla disponibilità del bene. Ad esempio, nel caso in cui il vincolo riguardi uni collezione nel suo insieme, il privato non può vendere separatamente le singole opere né disporne individualmente mortis causa. Quali strumenti ha il collezionista per opporsi al provvedimento di notifica, secondo il Codice dei Beati Culturali? È ammesso ricorso amministrativo al Ministero per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro 90 giorni dalla presentazione, e qualora venga accolto procede all'annullamento o alla modifica del provvedimento Oppure il collezionista può presentare ricorso davanti al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica per vizi di legittimità davanti al presidente della Repubblica Ma la causa è difficile ed inoltre nulla osta a che il Ministero, involta annullato il provvedimento per difetto di motivazione, lo riemetta con una motivazione più esaustiva La casistica che dice? In alcuni casi abbiamo ottenuto con successo la revoca o l'annullamento del provvedimento di vincolo, ovvero la rinuncia a proseguire la procedura di notifica a fronte di una disponibilità del proprietario concordata con la Soprintendenza di rendere accessibile l'opera alla comunità degli studiosi. E in un caso ancora più ampio l'accordo tra Soprintendenza e diversi collezionisti ha consentito di esporre in un museo al grande pubblico opere di importante valore artistico con oltre 50 anni. In entrambi i casi soprintendenti e privati hanno dimostrato molta lungimiranza. Gli uffici che notificano hanno oneri di pura (esposizione, restauro, ecc) dell'opera? No. Allo Stato costa la notifica? No. I costi della prelazione artistica su chi ricadono? Sull'ente pubblico (Stato, Regione o altri enti pubblici territoriali) che l'ha esercitata Avete mai avuto notizia o consultato un archivio, anche solo regionale, delle opere vincolate? Da12008 il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero per i Beni Culturali formi e conservi un apposito elenco, anche su supporto informatico, dei beni oggetto di dichiarazione d'interesse culturale, ma non ci risulta che tale elenco sia ancora di pubblico dominio. Il mercato considera la notifica uno spauracchio? Sì perché comporta il divieto di esportazione e riduce la commerciabilità e il valore dell'opera. Gli scambi restano privati e il mercato poco trasparente. Quali sono le linee guida sulla notifica? I diversi casi non ci consentono di ricostruire delle linee guide. Non abbiamo certezze su quali opere possano essere sottoposte a vincolo, visto che le scelte sono effettuate dall'amministrazione competente su base discrezionale e questo di sicuro pesa sul mercato. In che modo la legge di tutela potrebbe dare maggiori certezze? In molti hanno proposto di far risalire la notifica alla morte o alla nascita di Antonio Canova (1757-1822), altri arretrarla a 70 anni dalla realizzazione dell'opera. Si potrebbe chiedere all'ufficio che notifica, o alla soprintendenza di riferimento, di farsi carico dell'esposizione pubblica dell'opera vincolata? Sì, se con il consenso del proprietario dell'opera