Confronti internazionali. Le procedura di vincolo e prelazione in Regno Unito, Danimarca, Germania e Francia In Italia, si è detto, la «notifica di vincolo di interesse storico artistico» limita la circolazione dell'arte e frena il mercato. Ma come fanno gli altri paesi europei a tutelare i tesori nazionali da un lato e alimentare il mercato artistico dall'altro? Lo Stato inglese, al contrario di quello italiano, non ha il procedimento di vincolo, ma ha il diritto di prelazione sull'acquisto di un'opera per cui è stata richiesta l'esportazione. Se il Ministero ne riconosce l'importanza per il patrimonio nazionale può rinviare la decisione sull'esportazione per dare tempo alle istituzioni inglesi di fare un offerta d'acquisto. In mancanza di offerte statali, il privato può esportare. Se, invece, un'istituzione mostra interesse, la decisione viene rimandata ancora per raccogliere i fondi, come successe nel 1994 quando il Victoria Albert Museum e la National Galleries of Scotland riuscirono a fermare l'esportazione delle «Tre Grazie» del Canova, acquisite dal Getty Museum di Los Angeles. Solo se il proprietario dell'opera si rifiuta di vendere allo Stato gli viene interdetta l'esportazione e l'opera rimane di sua proprietà. Anche in Danimarca non esiste il procedimento di notifica, lo Stato ha l'obbligo di fare un'offerta d'acquisto al valore di mercato (l'offerta decade dopo tre mesi) se si rifiuta di rilasciare licenza di esportazione. Diverso in Germania, qui se viene bloccata l'esportazione, lo Stato tedesco non è costretto a comprare ma ad aiutare il proprietario del bene - che per necessità economiche intende venderlo -, di solito mediante agevolazioni fiscali.. «In Francia le opere d'arte sono divise in tre categorie - ci spiega l'avvocato Pearl Gourdon dello studio parigino Airieau Meyrieux Associes - beni culturali che possono circolare liberamente, beni che richiedono una licenza d'esportazione e tesori nazionali» Per principio l'esportazione dei tesori nazionali è vietata, ma c'è modo di aggirare il divieto: «Con la legge del 10 luglio 2000 lo Stato francese dispone, infatti, di una procedura contraddittoria per l'acquisizione dei tesori nazionali: nei 30 mesi che seguono il rifiuto del rilascio del certificato di esportazione, l'autorità amministrativa può (ma non deve) presentare un'offerta d'acquisto basata sui prezzi di mercato. Se. entro la scadenza lo Stato non formula l'offerta, il certificato d'esportazione non può più essere rifiutato. Se, invece, l'offerta formulata non viene accettata dal proprietario, l'autorità richiede una perizia indipendente per fissarne il prezzo. Se ancora il proprietario si rifiuta di cedere a quest'ultima valutazione o non accetta entro due mesi, il certificato di esportazione gli viene negato definitivamente senza che possa chiedere alcuna indennità. Questo rifiuto porta in pratica alla quasi impossibilità di vendere il bene» conclude Gourdon. Il certificato d'esportazione richiesto per i beni culturali viene attribuito, sempre secondo la legge del 2000, a titolo permanente. L'amministrazione può decidere subito se mantenere l'opera in Francia oppure rifiutare l'esportazione per 30 mesi e in quest'arco temporale se applicare la procedura per i tesori nazionali. Se l'opera d'arte non merita di essere mantenuta nei confini, lo Stato rilascia un certificato a titolo definitivo. Tuttavia, per i beni che non superano i 100 annidi antichità, il certificato è rilasciato solo per 20 anni (rinnovabili) affinché si possa ancora tornare sulla decisione dopo un certo periodo di tempo utile a stabilire se si tratta di un tesoro nazionale.