La sua condanna del 1996 sarà ridiscussa in Cassazione La condanna di Vittorio Sgarbi per truffa e falso ai danni del Ministero dei Beni culturali sarà ridiscussa in Cassazione tra aprile e maggio: lo rende noto il legale del critico d'arte, l'avvocato Giampaolo Cicconi. «Sgarbi - afferma - ha infatti proposto incidente di esecuzione, evidenziando l'assurdità della sua condanna in presenza dell'assoluzione del medico, imputato in concorso con lui di truffa e falso in certificati medici». La sentenza di condanna di Sgarbi da parte del pretore di Venezia per truffa e falso ai danni del ministero risale al giugno 1994, confermata in appello nel gennaio 1996 e dalla Cassazione nel luglio 1996. I fatti contestati - la dichiarazione di malattia mentre il critico d'arte partecipava a trasmissioni televisive - sono compresi tra l'ottobre 1989 e la metà del gennaio 1990, per altri episodi invece è stato assolto. Quanto alla decisione emessa giovedì scorso dalla Corte dei Conti che ha nuovamente ricusato il visto della nomina di Sgarbi a soprintendente del polo museale di Venezia, Cicconi dice di sperare «che i magistrati contabili che hanno ricusato il visto non siano gli stessi che hanno emesso il provvedimento del 16 settembre 2010. Se invece fossero le stesse persone - conclude il legale - considerato che si trattava pur sempre di un analogo procedimento pendente tra le stesse parti, essi dovevano, per opportunità, astenersi dal decidere».
La condanna di Sgarbi di nuovo in Cassazione
Vittorio Sgarbi è stato condannato per truffa e falso ai danni del Ministero dei Beni culturali nel 1996. La sentenza è stata confermata in appello e dalla Cassazione nel 1996. Sgarbi ha proposto un incidente di esecuzione, affermando che la sua condanna è assurda in quanto il medico imputato in concorso con lui è stato assolto. La Corte dei Conti ha nuovamente ricusato il visto di Sgarbi per la nomina di soprintendente del polo museale di Venezia. Il legale di Sgarbi, Giampaolo Cicconi, spera che i magistrati contabili che hanno ricusato il visto non siano gli stessi che hanno emesso il provvedimento del 2010.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo