Spostare il Duce a cavallo? Si può farlo validamente solo con una decisione partecipata. C'è tutto il tempo per assumerla. Dai media apprendo che l'altorilievo di Piffrader non sarebbe tutelato; la decisione politica assunta dal ministro Bondi costituirebbe un fatto irretrattabile, un punto di non ritorno che non lascerebbe alcuno spazio sulla scelta ormai assunta di spostare il monumento. Non condivido affatto queste valutazioni. In primo luogo essendo opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risale a oltre cinquanta anni fa il monumento ricade tra le cose immobili appartenenti allo Stato che presentano interesse artistico e storico. E che sono pertanto sottoposte alle disposizioni di tutela del codice dei beni culturali, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale. Atti di disposizione, perciò, potranno venire compiuti solo dopo aver svolto tale verifica in termini negativi. Una tutela perciò sussiste, ma si tratta di una tutela limitata, in quanto l'eventuale verifica negativa dell'interesse culturale non è preceduta da alcuna forma di partecipazione per la comunità locale interessata. Inoltre il controllo giudiziale su tale tutela sconta un problema pratico notevole: per tale verifica è previsto un sistema di pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari solo in caso di verifica positiva. Ebbene, un'eventuale verifica negativa da parte del ministero non sarebbe agevolmente conoscibile e quindi, ove viziata, ricorribile tempestivamente avanti il giudice amministrativo. Meglio perciò approntare una tutela a Bolzano anziché accontentarsi di quella di Roma. Nulla impedisce infatti al Comune di Bolzano di mettere sotto tutela il monumento de quo, estendendo la già vigente tutela degli insiemi. La Ripartizione urbanistica della Provincia definisce la tutela insiemi nel seguente modo: «A differenza della tutela dei monumenti e della tutela paesaggistica, la tutela degli insiemi è competenza dei Comuni. Molti Comuni possiedono un patrimonio edilizio di notevole valore culturale, che però non è tutelato in alcuna misura. Con la tutela degli insiemi i Comuni hanno ora la possibilità e al tempo stesso anche la responsabilità di porre sotto tutela quei beni che essi ritengono importanti in quanto caratterizzano l'identità di quella data località e di quel particolare paesaggio. Sebbene, nel caso della tutela degli insiemi talvolta si possano verificare delle sovrapposizioni con la tutela dei monumenti o con quella paesaggistica, è bene chiarire che tra questi strumenti di tutela esistono delle differenze sostanziali. Rispetto alla tutela paesaggistica, la tutela degli insiemi si distingue soprattutto per la presenza di manufatti creati dall'uomo. La differenza rispetto alla tutela dei monumenti consiste invece principalmente nel fatto che per la costituzione di un vincolo di tutela monumentale è determinante la presenza di elementi di notevole valore storico e artistico. Ad esempio, nel caso di un edificio, in genere non si conserva solo la facciata, ma anche gli interni e singoli elementi architettonici ivi presenti (ad esempio le volte o le pitture). La tutela degli insiemi si concentra invece solo sull'aspetto esteriore di una costruzione nel suo interagire con il contesto, ma può anche considerare il valore affettivo dei luoghi. Ciò significa che per insiemi si intendono normalmente diversi costruzioni in relazione tra loro, così come il rapporto tra elementi architettonici ed elementi del paesaggio naturale o coltivato. Principale finalità della tutela degli insiemi si legge ancora è quella di mantenere la specificità e l'identità di un dato luogo. La tutela degli insiemi rappresenta un valido strumento per la conservazione e la valorizzazione dell'identità locale e del patrimonio culturale per le generazioni presenti e quelle future». Terzo: ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge urbanistica provinciale, «in caso di particolare urgenza, la giunta comunale può deliberare anche di propria iniziativa la messa sotto tutela provvisoria. In questo caso la salvaguardia vige dalla data di adozione della deliberazione per un periodo non superiore a due anni». Vi è pertanto tutto il tempo per poter tutelare il monumento dibattuto in via provvisoria, dando immediatamente vita a un percorso di studio, di indagine, di confronto pienamente partecipato, che possa portare a una scelta il più possibile condivisa sulla sua sorte. E senza rinviare alle calende greche perché la salvaguardia dura al massimo due anni. La scorciatoia romana, se non seguita da ulteriori atti debitamente motivati e partecipati, si presenta radicalmente illegale, perché in contrasto con la disciplina di salvaguardia di cui all'articolo 12 del codice dei beni culturali e perché lontanissima dal procedimento che ci impone l'Europa. Infatti, con la legge 14 del g gennaio 2006, l'Italia ha ratificato, ossia fatto propria, la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000. «Paesaggio», nella Convenzione, designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali eo umani e dalle loro interrelazioni. Il termine «paesaggio» definisce quindi una parte di territorio che viene riconosciuta o, meglio, «percepita» dalle popolazioni che abitano tale luogo. Questo riconoscersi delle popolazioni in un territorio è strettamente legato alle forme spaziali e temporali che la popolazione stessa percepisce nel luogo, permettendole di disegnare e dare forma al territorio. Tale carattere del paesaggio è legato quindi a fattori naturali e a fattori culturaliantropici, chiarendo definitivamente che il concetto di paesaggio non è definito solo dall'ambiente naturale, ma anche e soprattutto dalle trasformazioni che le popolazioni riversano sui loro territori, determinando un connubio che ci permette di osservare «quel paesaggio» e riconoscerlo come tale. La Convenzione europea opera una svolta concettuale sia sul significato sia sull'applicazione del concetto di paesaggio. L'innovazione principale è stata quella di fondare il proprio dettato normativo sull'idea che il paesaggio rappresenti un «bene», indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. Il paesaggio è un bene anche se privo di «bellezza». Rappresenta quindi una vera e propria rivoluzione concettuale con la quale viene superato l'approccio settoriale del paesaggio (il paesaggio bello decretato dagli esperti) in funzione di una visione integrata e trasversale. Altro aspetto innovativo della convenzione è la dimensione sociale e partecipata del paesaggio: con l'introduzione del «fattore percettivo» è solo la percezione della popolazione che può legittimare il riconoscimento del paesaggio in quanto tale, introducendo così nuove scale di valori e valutazione. «Obiettivo di qualità paesaggistica», infatti, designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita. Le pubbliche autorità, per la Convenzione, debbono perciò impegnarsi a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale nonché fondamento della loro identità; inoltre devono avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali come degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche. Il Comune di Bolzano, ossia la pubblica autorità che più direttamente e immediatamente rappresenta la popolazione che percepisce questo monumento, può fare la propria parte: il sindaco e la giunta adottare una tutela d'urgenza, il consiglio comunale mettere all'ordine del giorno la manovra di tutela corrispondente o, meglio, estesa a tutti i monumenti della Bolzano fascista, elaborando per la città la scelta più sentita cosa, come e quanto tutelare o meno, tenendo assolutamente conto delle aspirazioni della popolazione.