Cassazione. La mancata indicazione delle caratteristiche è sanabile No all'esenzione per imposte ipotecarie e catastali Non rientra nell'imposta di successione l'immobile di interesse storico culturale. La regola vale anche se il contribuente non ha indicato nella dichiarazione di successione la presenza di un bene appartenente alla particolare categoria Queste le conclusioni della Cassazione con l'ordinanza n. 2536610. La Corte si è trovata a decidere su un ricorso delle Entrate in relazione a una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna (n. 13907) che aveva riconosciuto l'esclusione dell'immobile dall'attivo ereditario. Si trattava di un bene sottoposto al vincolo storico-artistico così come individuato dalla legge 10391939. I giudici di appello avevano, pertanto, riconosciuto l'esenzione del bene sul fronte dell'imposta di successione. La decisione L'amministrazione finanziaria aveva eccepito come il contribuente si fosse reso negligente non avendo presentato la dichiarazione di conservazione e protezione del bene rilasciata dall'amministrazione contestualmente alla denuncia di successione. Non solo. L'amministrazione aveva rilevato, inoltre, che il contribuente non avesse versato le imposte ipotecaria e catastale. Mentre la Ctr Sardegna aveva dato ragione al contribuente sul mancato versamento non potendo le imposte essere calcolate «per attrazione» sulla base dell'imposta di successione. L'ordinanza 2536610 precisa che l'articolo 13 del Dlgs 3461990 non indica una modalità di presentazione contestuale dei due documenti, lasciando così che sia il giudice tributario «ad accertare che il valore dei beni finiti in successione sia inferiore a quanto dichiarato, senza che a tale accertamento sia di impedimento la circostanza che il contribuente non abbia dedotto l'errore commesso nell'attribuire a detti beni un valore superiore a quello reale, nel termine posto dalla legge per la presentazione della denuncia di successione». Sul punto, peraltro, la Corte ha affermato che in materia di imposta sulle successioni i beni culturali sono esclusi dall'attivo ereditario a condizione che venga presentata all'ufficio l'attestazione, in allegato alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo. La possibilità Per i giudici di legittimità, l'eventuale mancanza di attestazione può essere sanata una volta in possesso dell'attestato anche oltre il termine fissato perla presentazione della denuncia integrativa, non essendo prevista alcuna decadenza dal beneficio e tenuto conto dell'emendabilità e retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato perla presentazione della domanda medesima. Ne deriva il potere-dovere del giudice tributario di fornire indicazione in merito all'esclusione o meno dall'attivo ereditario del bene effettivamente «culturale» per accertata osservanza delle condizioni richieste dalla legge. Questo perché in un contesto del genere deve prevalere il primario diritto del contribuente sancito dall'articolo 53 della Costituzione a non avere un prelievo fiscale maggiore di quello voluto dal legislatore. Il «no» all'estensione La Cassazione ha, invece, ritenuto che le ipocatastali dovessero essere versate. Questo perché, in base a un orientamento piuttosto consolidato di legittimità (fra le tante, si veda la sentenza n. 89772007), in tema di agevolazioni tributarie l'esenzione dei beni culturali dall'imposta di successione prevista dagli articoli u e 13 del Digs 3471990, non si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale in quanto diversa è la natura dei tributi e differente il motivo dell'esenzione. Sebbene, infatti, gli articoli 2 e io del Dlgs 3471990 individuino la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni, il comma 2 del richiamato articolo 2, assoggetta comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa) dei beni facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione di una delle imposte parametro, al valore virtuale (come quindi se venisse applicata l'imposta di registro al valore catastale del bene, ed ecco perché si parla di valore virtuale) che i beni assumono nell'imposta parametro. Le coordinate 1 LA REGOLA Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, i beni culturali sono esclusi dall'attivo ereditario a condizione che venga presentata all'ufficio l'attestazione, in allegato alza dichiarazione di successione; da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo 2 SECONDA CHANCE L'eventuale mancata attestazione può essere sanata anche oltre il termine per la presentazione della denuncia integrativa. Il giudice tributario ha il potere-dovere di fornire indicazioni sull'esclusione o meno dall'attivo ereditario del bene «culturale» in virtù dell'osservanza delle condizioni di legge 3 LO STOP Diverso è il caso del mancato versamento delle altre imposte indirette. L'esenzione dei beni culturali dall'imposta di successione (come ha chiarito la Cassazione) non si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale in quanto diversa è la natura dei tributi e differente il motivo della mancata applicazione