Condono senza limiti volumetrici o di destinazione d'uso per gli abusi commessi su beni paesaggistici fino al 30 settembre 2004. L'accertamento della compatibilità paesistica da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo comporta infatti l'estinzione dei reati previsti dal codice dei Beni culturali, a patto che il trasgressore paghi le sanzioni pecuniarie maggiorate e che «le tipologie edilizie e i materiali utilizzati» siano giudicati compatibili con il contesto ambientale. Con un voto di fiducia espresso fra le polemiche dell'opposizione che, per protesta, ha lasciato l'aula, il Senato ha approvato il disegno di legge sulla delega ambientale, così come modificato dal maxiemendamento messo a punto dalla maggioranza. Il provvedimento deve ora ricevere il via liberà della Camera dei deputati. Inizialmente cancellata dalla commissione ambiente di Palazzo Madama, la disposizione che "condona" le strutture irregolari nelle zone paesaggistiche è infatti rispuntata nel maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia, anche se con qualche vincolo in più rispetto al testo inizialmente introdotto dalla Camera. In primo luogo con l'imposizione di un limite temporale: la depenalizzazione degli abusi commessi su beni paesaggistici non sarà permessa a regime ma solo per gli interventi realizzati fino al 30 settembre 2004. Vengono inoltre maggiorate le sanzioni amministrative che rispetto a quelle previste aumentano da un terzo al 50 per cento ed è introdotta una multa aggiuntiva che può oscillare da tremila a cinquantamila euro. Le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, «anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione» devono inoltre rientrare tra quelli previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica (se ci sono) o, altrimenti, essere giudicati compatibili con il contesto paesaggistico. Paradossalmente, quindi, il condono degli abusi realizzati su beni paesaggistici è sottoposto a meno paletti che la sanatoria edilizia "generale" introdotta dall'articolo 32 del DI 2692003. Tutto dipenderà dalla severità o dalla larghezza con cui le autorità preposte alla gestione del vincolo concederanno l'accertamento di compatibilità paesistica. L'espressione «lavori su beni paesaggistici prevista dal maxiemendamento é inoltre molto vaga, potendo - quindi ammettere anche nuove costruzioni o ampliamenti di qualsiasi entità, visto che non sono previsti tetti volumetrici, né è specificata la destinazione d'uso. E, inoltre, non è chiaro cosa precisamente si intenda con «beni paesaggistici» visto che la definizione che ne dà il codice dei Beni culturali (che dedica alla tutela di questi beni l'intero Capo II) è molto ampia e comprende anche le coste, i parchi e le riserve naturali. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2005. Non è stabilito invece il termine entro cui dovrà essere data la risposta. Per le opere eseguite dopo il 30 settembre, e quindi in maniera permanente, la depenalizzazione scatta invece se non ci sono stati aumenti volumetrici e previo parere vincolante della soprintendenza (per gli abusi realizzati prima del 30 settembre, invece, il parere della sovrintendenza esiste ma non è vincolante). «È un compromesso - dice il relatore Giuseppe Specchia (An) che in commissione si era battuto per la cancellazione totale della norma - ma è comunque una disposizione migliore di quella varata dalla Camera e soprattutto contiene misure concrete per abbattere gli ecomostri. Io comunque non avrei fatto nessuna depenalizzazione». La questione ha infatti diviso la maggioranza, tanto che l'esame del Ddl è stato rinviato per due settimane, in attesa del raggiungimento di un accordo. Ma le proteste più forti sono arrivate dall'opposizione, che accusa il provvedimento di consentire scempi paesaggistici, allo scopo di sanare le opere realizzate dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Villa Certosa, in Sardegna. «Al centro del maxi emendamento non c'è il problema dell'ambiente ma il quarto condono edilizio, un condono da ricchi», accusa Fausto Giovanelli (Ds). «E la tanto sbandierata demolizione dell'eco mostro di Punta Peroni -continua Giovanelli - è una cortina fumogena, uno spot per nascondere la demolizione vera, quella delle norme ambientali». «Non ci sono limiti di cubatura, né di destinazione d'uso - sottolinea Italia Nostra - per tutti gli abusi edilizi completati entro il 30 settembre 2004: si possono quindi sanare anche i nuovi volumi, le nuove superfici e le nuove costruzioni, alla sola condizione di pagare la sanzione prevista». «E così - continua Italia Nostra - l'articolo 181 del codice Urbani per i beni culturali e paesaggistici con cui il ministro si vantava di aver escluso le aree vincolate da qualsiasi condono o sanatoria diventa carta straccia». Dall'altra parte, però, il nuovo testo della delega ambientale prevede anche una procedura speciale per l'abbattimento degli ecomostri, a partire da quello di Punta Perotti. Gli altri invece, ancora non specificati, dovranno essere di volta in volta individuati con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei Beni culturali di concerto con quello dell'Ambiente o su proposta della Regione interessata. La procedura prevede che il ministero per i Beni culturali, in caso di inerzia nella demolizione da parte del Comune, invita la Regione a esercitare il potere sostitutivo. Se anche quest'ultima non fa nulla provvede direttamente avvalendosi delle strutture tecniche del mnistero della Difesa.
Aree protette, supercondono
Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla delega ambientale, che prevede la condono degli abusi commessi su beni paesaggistici fino al 30 settembre 2004. La condono è soggetta a alcune limitazioni, come l'imposizione di sanzioni amministrative maggiorate e la necessità di accertare la compatibilità paesistica delle opere realizzate. Il provvedimento deve ora essere approvato dalla Camera dei deputati. La condono non è permessa a regime, ma solo per gli interventi realizzati fino al 30 settembre 2004. Le tipologie edilizie e i materiali utilizzati devono essere compatibili con il contesto paesaggistico.
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