Sequestro dell'immobile frutto di lottizzazione abusiva anche ai danni degli acquirenti in buona fede. L'assenza di colpa non impedisce il blocco preventivo dell'immobile finalizzato alla confisca urbanistica. Il terzo incolpevole può solo agire in sede civile per chiedere i danni. A portare avanti un'offensiva nei confronti degli abusi edilizi è la Cassazione (con tre sentenze della sez. Ili, nn. 38728, 38729 e 38730 depositate il 4 ottobre 2004), che mette sul chi va là gli acquirenti di terreni e case. Nel caso specifico si è trattato del sequestro di alcuni immobili in Sicilia nel corso di un procedimento penale chiuso con la condanna degli imputati per il reato di lottizzazione abusiva. Alla condanna è seguita la confisca del complesso immobiliare. La confisca è una sostanziale espropriazione a favore del comune. La Cassazione ha dovuto decidere il ricorso di una terza acquirente in buona fede estranea alle vicende penali. L'interessata, tuttavia, non ha avuto successo e il ricorso è stato respinto, con la declaratoria della legittimità del sequestro preventivo. Il sequestro della lottizzazione è dunque a carico anche del terzo incolpevole. Vediamo i passaggi seguiti dalla Cassazione, che ha cominciato a distinguere la confisca urbanistica dalla confisca prevista nel codice penale. La confisca urbanistica è prevista all'articolo 44 del T.u. edilizia (dpr 3802001) e costituisce una vera e propria espropriazione a favore del comune (a differenza della confisca penale, che costituisce un'espropriazione a favore dello stato). La confisca urbanistica configura una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale. In quanto tale, rileva la Cassazione, prescinde dalla condanna e presuppone solo l'accertamento del reato edilizio e in questo caso della lottizzazione abusiva. Inoltre, la confisca urbanistica ha natura reale e non personale: segue il bene e non è agganciata alla persona degli imputati. La conseguenza è che la confisca deve essere disposta anche in danno di terzi estranei al reato. Gli acquirenti ignari, pertanto, si vedono portar via il bene e hanno solo una possibilità residua indicata dalla Cassazione: possono far valere i propri diritti in sede civile. La configurazione giuridica della confisca trascina anche il problema della legittimazione del sequestro preventivo a carico dei terzi in buona fede. Innanzi tutto il sequestro preventivo può essere disposto anche in vista di una confisca urbanistica. A tale risultato la Cassazione arriva in base a un esame delle finalità degli istituti. In effetti una stessa finalità cautelare caratterizza il sequestro preventivo sia rispetto alla confisca urbanistica sia rispetto alla confisca codicistica. La conclusione è anche stavolta che il terzo estraneo in buona fede non può ottenere la restituzione dell'immobile ma può fare solo valere il diritto al risarcimento in sede civile. È dunque legittimo il sequestro preventivo a carico di terzi estranei al reato e al relativo processo principale. Il sequestro, come la confisca, ha natura reale e non personale ed è finalizzato a non pregiudicare l'interesse pubblico al governo del territorio.