Nel ddl specificati i limiti all'autonomia di comuni e province ------------------------------- La ridefinizione del riparto delle competenze legislative tra stato e regioni è l'elemento che incide più direttamente per la attività degli enti locali e delle regioni nella riforma della Costituzione approvata dalla camera. Gli altri aspetti di maggiore rilievo sono costituiti dall'introduzione del principio della leale collaborazione e della cooperazione tra i vari livelli istituzionali, dalle nuove regole dettate per l'esercizio dell'autonomia regolamentare« e statutaria attribuita agli enti locali, dalla costituzionalizzazione della Conferenza stato-regioni e delle Comunita montane e dalla previsione dell'interesse nazionale come limite per la potestà legislativa regionale. Siamo dinanzi a una serie di modifiche di grande rilievo alla legge costituzionale che nel 2001 ha riformato il titolo V della Costituzione, titolo che con il nuovo testo diventa comuni, province, città metropolitane, regioni e stato, ma non si può sicuramente trarne la conclusione di scelte stravolgenti rispetto alla situazione attuale. Le competenze legislative delle regioni. La camera tocca ripetutamente e in profondità l'articolo 117 dellq a competenza concorrente. Questo è il punto della legge costituzionale n. 32001 che ha dato luogo ai maggiori problemi applicativi: basta ricordare l'elevatissimo contenzioso che sta largamente assorbendo 1'attività della Corte costituzionale. Spetteranno alla competenza legislativa statale la promozione internazionale del sistema Italia, la politica monetaria, la tutela del risparmio, le organizzazioni comuni di mercato, le reti strategiche di trasporto, l'ordinamento della comunicazione, 1'ordinamento delle professioni intellettuali, 1'ordinamento sportivo, la produzione di rilevanza strategica, il trasporto e la distribuzione di energia a livello nazionale. Le competenze legislative esclusive delle regioni vengono estese: tutte le materie non attribuite alla competenza statale, 1'assistenza e l'organizzazione sanitaria, l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e la formazione (a eccezio-ne dell'autonomia delle istituzio-ni scolastiche), la definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse regionale e la polizia amministrativa regionale e locale. E ancora, la definizione di forme di coordinamento tra stato e regioni nella emigrazione, nell'ordine pubblico e nella sicurezza, nei beni culturali, nella ricerca scientifica e tecnologica e infine nelle reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. E ancora il testo varato dalla camera dispone la cancellazione dei vincoli posti dagli obblighi internazionali come principio di riferimento per la legislazione dello stato e delle regioni. Gli enti locali. Numerose modifiche toccano direttamente il ruolo e le attività dei comuni, delle province e delle comunità montane. In primo luogo I' autonomia attribuita ai comuni, alle province e alle città metropolitane, cioè gli enti locali a elezione diretta, nell'esercizio delle funzioni amministrative ; e non solo di quelle proprie, viene confermata. Ma tale conferma e accompagnata dall'introduzione di un vincolo inesistente nella legge costituzionale n. 32001; essa deve essere esercitata «nell'ambito delle competenti leggi statali e regionali». Cioè, l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali a elezione diretta deve essere considerata come una fonte di grado inferiore rispetto alla legge, mentre nella precedente normativa ciò non veniva esplicitato. Ciò riconferma il ruolo centrale degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative; tale attribuzione può essere derogata unicamente per dare una risposta ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Viene direttamente prevista dalla Costituzione l'istituzione della Conferenza tra stato e regio ni, mentre si dà mandato alle leggi statali di dare vita ad altre conferenze con gli enti locali: si realizza cioè una significativa differenza rispetto alla situazione oggi esistente, che vede la pari ordinazione tra le Conferenze stato-re-gioni, stato-città e autonomie locali e unificata. Viene riservata alla legge statale la promozione e il sostegno alla gestione associata tra i comuni; in tale ambito si richiama direttamente nella Costituzione, per la prima volta, il ruolo delle comunità montane. Si prevede, anche in questo caso per la prima volta, la valorizzazione del ruolo delle autonomie funzionali, per esempio le camere di commercio. Le disposizioni si completano con la valorizzazione del principio della sussidiarietà orizzontale, cioè dello spazio nella gestione di servizi pubblici riservato ai privati e alle formazioni sociali: a tal fine potranno essere realizzate specifiche incentivazioni fiscali. L'interesse nazionale. II go-verno potrà impugnare le leggi regionali, oltre che per la violazio-ne della Costituzione, anche per il danno che possono produrre all'interesse nazionale. Per la viola-zione della Costituzione 1'impu-gnazione deve essere effettuata dinanzi alla Corte costituzionale, per la violazione dell'interesse nazionale invece il governo deve sollevare la questione dinanzi al senato federale. Questo organo potrà, ma solo a maggioranza as-soluta, disporre il rinvio della legge al consiglio regionale, nel caso che questo non si uniformi alle sue indicazioni, potrà proporne al presidente della repubblica l'an-nullamento. Molto rilevanti anche le modifiche dettate in tema di esercizio del potere sostitutivo, che spetta allo stato, e non più solo al governo, sulla base dei- principi della leale collaborazione. Le altre novità. Tra le altre novità, si deve segnalare l'introduzione del principio della leale collaborazione e della sussidiarietà nei rapporti tra lo stato, le regioni e gli enti locali. Ed ancora, la previsione di uno spazio dello statuto della regione Lazio per la determinazione degli spazi di autonomia spettanti alla città di Roma nelle materie attribuite alla competenza regionale. Si dettano nuove regole per l'approvazione delle modifiche agli statuti regionali a statuto speciale: si prevede" che i consigli regionali, con la maggioranza dei 23, possano esprimere il proprio diniego alla specifica legge costituzionale.
RIFORMA COSTITUZIONALE - Regioni, un'arma in più allo stato
La legge costituzionale n. 32001 approvata dalla camera ha introdotto modifiche significative alla legge costituzionale n. 3/2001, che hanno ripercussioni importanti per gli enti locali e le regioni. Le modifiche riguardano la ridefinizione delle competenze legislative tra stato e regioni, l'introduzione del principio della leale collaborazione e della cooperazione tra i vari livelli istituzionali, le nuove regole per l'esercizio dell'autonomia regolamentare e statutaria attribuita agli enti locali, la costituzionalizzazione della Conferenza stato-regioni e delle Comunita montane, e la previsione dell'interesse nazionale come limite per la potestà legislativa regionale.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo