Per l'amministrazione culpa in vigilando e in eligendo È responsabile, per cattiva scelta e mancato controllo, il comune che ha appaltato l'allargamento di una strada a una società di costruzioni che nel corso dei lavori ha demolito un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico. Così ha deciso la sentenza 28 ottobre 2010, n. 7635 del Consiglio di Stato, sezione VI, che ha stabilito le linee della responsabilità del comune quando agisce .come stazione appaltante. A una società di costruzioni era stata affidata l'esecuzione delle opere di allargamento della strada provinciale Bitonto-Barletta, adiacente l'area in cui era situata la chiesetta rupestre di S. Aneta protetta da vincolo storico-artistico. I lavori erano stati effettuati senza tenere conto del progetto delle opere da eseguire e per incuria aveva totalmente demolito la chiesetta. Il ministero peri Beni culturali aveva decretato una pesante sanzione contro comune e società di costruzione, confermata dal Tar. In sede di appello, il Consiglio di Stato ha confermato il Tar, per le seguenti ragioni: i) il comune ha affidato i lavori a una società che non era idonea a eseguirli, e che ha determinato gravissimi danni al patrimonio culturale. In conseguenza, il comune è responsabile per la violazione dell'articolo 2043 del codice civile sotto il profilo della «culpa in eligendo», cioè per la scarsa attenzione nella scelta dell' impresa; 2) il comune non ha controllato la programmazione e lo svolgimento dei lavori, controllo ancora più indispensabile a causa del particolare pregio del bene oggetto di tutela. In conseguenza, il comune ha violato lo stesso articolo 2043 del Codice civile sotto il profilo della «culpa in vigilando», e cioè per la mancata diligenza nel vigilare e nel controllare i lavori, che non dove vano incidere sull'area adiacente dove era situato il bene storico artistico. La sentenza ha giustamente applicato l'articolo 2043 del codice civile, che ha scolpito il basilare principio della responsabilità extracontrattuale («Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»). IL FATTO Ricevuto l'ok dall'ente per ampliare una strada l'impresa ha abbattuto un edificio di culto sotto vincolo storico-artistico
Consiglio di Stato. Chiesa demolita? Ne risponde il comune
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il comune è responsabile per la demolizione di un edificio di culto sottoposto a vincolo storico-artistico durante l'ampliamento di una strada. La società di costruzioni ha commesso il fatto doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto, e il comune è responsabile per la culpa in eligendo e in vigilando. La sentenza ha applicato l'articolo 2043 del codice civile, che stabilisce la responsabilità extracontrattuale per i fatti dolosi o colposi che causano danni ingiusti.
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Bene culturale
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