Ravvedimento operoso per i reati paesaggistici. È sufficiente la rimessione in pristino per estinguere le responsabilità penali. E quanto prevede il nuovo articolo 181, comma 1 quinquies del codice dei beni culturali, introdotto dal maxi-emendamento alla delega ambientale approvato ieri con voto di fiducia dal senato (si veda ItaliaOggi di ieri). Ora il testo andrà al voto della camera. Il provvedimento ridisegna le sanatorie paesaggistiche, descrivendo tre possibilità: il ravvedimento operoso, l'accertamento di compatibilità paesaggistica a regime, l'accertamento di compatibilità paesaggistica speciale per i lavori compiuti entro il 30092004. Il ravvedimento operoso implica l'iniziativa del trasgressore per far venire meno gli effetti dell'illecito commesso. La non punibilità è subordinata alla rimessione in pristino prima che la stessa sia imposta dalle autorità amministrativa e comunque prima che il responsabile sia condannato per reato paesaggistico. Oltre al ravvedimento operoso c'è la possibilità dell'accertamento di compatibilità generale. Le condizioni riguardano innanzi tutto la tipologia edilizia. I lavori non devono avere comportato creazione o aumento di superfici utili o volumi. Oltre ai lavori senza aumento di volumetria o cubatura, quali ad esempio una ristrutturazione o un risanamento, sono suscettibili di sanatoria anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Altra categoria di illecito sanabili è l'utilizzo di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica. Per questo tipo di accertamento di compatibilita la domanda deve ottenere la definizione entro 180 giorni previo parere della soprintendenza. Anche la soprintendenza ha un termine perentorio da rispettare per l'espressione del parere: 90 giorni. Il beneficio che si ottiene con l'avvenuto accertamento della compatibilità ambientale è l'estinzione dei reati, mentre è salva l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatone o pecuniarie. Alla sanatoria generale si aggiunge l'accertamento di compatibilità paesaggistica come istituto speciale. Tale ultima tipologia di sanatoria è anch'essa sottoposta ad alcune condizioni. I lavori sanabili sono quelli realizzati senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla autorizzazione eventualmente conseguita. La sanatoria scatta per i lavori compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004. La legge parla di compimento dei lavori e quindi ci si può chiedere se il compimento dei lavori coincida con l'ultimazione dei lavori. D'altra parte sempre la legge si sofferma a limitare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai lavori effettivamente eseguiti. L'interpretazione plausibile di queste disposizioni va nel senso di considerare sanabile l'attività svolta senza strascichi successivi. La nozione di compimento dei lavori assume una connotazione leggermente diversa dalla ultimazione dei lavori di cui alla legge 471985. La legge parla di accertamento di compatibilità paesaggistica. Si tratta di un istituto omologo all'accertamento di conformità di cui all'articolo 36 del Testo unico dell'edilizia. L'accertamento di compatibilità, con effetti estintivi degli illeciti penali eventualmente commessi, sarà concesso ad alcune condizioni. La prima condizione è la compatibilità paesaggistica. La verifica della compatibilità paesaggistica può attuarsi in due modi diversi. Il primo modo è quello della verifica della corrispondenza sostanziale dei lavori eseguiti e delle tipologie edilizie realizzate con i piani paesaggistici. Si noti che là legge parla oltre che di materiali utilizzati anche di tipologie edilizie, utilizzando il plurale. La conclusione è che tutte le tipologie edilizie considerate nei piani possono essere sanate con l'accertamento di compatibilità. Siamo di fronte a illeciti formali. L'altro modo è quello di un giudizio circa la compatibilita paesaggistica in assenza di piani paesaggistici. In quest'ultimo caso la compatibilità paesaggistica è valutata di volta in volta dalla soprintendenza. In questo caso di fatto siamo ad abusi in relazione ai quali il parametro di conformità non è stabilito a priori (il piano paesistico) ma è esplicitato di volta in volta nell'esame della singola pratica. Si tratta comunque di un accertamento di compatibilità paesaggistica e quindi sono fuori dalla sanatoria i lavori realizzati in parchi o altre aree tecnicamente protette. Al riscontro della tipologia del lavoro realizzato si aggiunge il pagamento di una sanzione molto pesante. I soggetti legittimati a chiedere la compatibilità paesaggistica sono il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo. La legittimazione è molto ampia e comunque sono fatti salvi i rapporti interni di rivalsa del proprietario nei confronti del trasgressore. Attraverso l'accertamento di compatibilità paesaggistica si ottiene l'estinzione delle responsabilità penale. Tre vie per sanare RAVVEDIMENTO OPEROSO Rimessione in pristino Prima dell'ordine di ripristino da parte della pa Prima della condanna per reato paesagistico Estinzione del reato paesaggistico ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' GENERALE Lavori senza aumento o creazione di cubatura o superfici Utilizzo materiali non autorizzati Manutenzione ordinaria o straordinaria Termine perentorio di 180 giorni per la decisione Termine perentorio di 90 giorni per il preventivo parere della soprintendenza Inapplicabilità sanzione penale per reato paesaggistico ACCERTAMENTO LAVORI COMPIUTI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2004 Domande entro il 31 gennaio 2005 Preventivo parere della soprintendenza Lavori conformi alla pianificazione paesaggistica Lavori compatibili con il contesto paesaggistico in assenza di piano Pagamento di sanzione pecuniaria