Il paradosso della Pubblica Amministrazione Da oltre un anno gli operatori del settore del restauro sono impegnati ad affrontare la procedura richiesta dal Bando di qualificazione, indetto nel settembre del 2009 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac), per acquisire lo status di restauratore e di collaboratore restauratore previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (legge n. 42 del 2004). La normativa, che detta le disposizioni per strutturare in via transitoria il settore in vista di un assetto definitivo in cui solo il possesso di specifici titoli accademici regolamenterà l'accesso alla professione, stabilisce che gli operatori attuali, non qualificati in questa occasione, non potranno più svolgere o coordinare attività di restauro. Il Bando in questione concernente il conseguimento delle qualifiche degli operatori del restauro (Art. 182 del Codice dei Beni Culturali, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies riguarda da vicino anche la categoria dei dipendenti pubblici che operano nel settore all'interno del Mibac, nonché delle sedi periferiche regionali. Infatti, anche questa categoria è tenuta, a «qualificarsi», dimostrando di possedere, un diploma conseguito presso una delle scuole di restauro afferenti al Mibac (Istituto Centrale per il Restauro, oggi Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, di Roma, Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Scuola del Mosaico di Ravenna), oppure formalizzando determinati requisiti di restauratore o di collaboratore restauratore, attraverso una procedura online. È curioso il fatto che questa categoria di restauratori debba «qualificarsi» nei confronti dello stesso Ministero per il quale lavora da svariati anni. In altre parole, è lo stesso datore di lavoro a mettere in dubbio, se non addirittura a «disconoscere», le proprie identità professionali interne che, da decenni, svolgono con responsabilità diretta e nell'ambito delle mansioni affidate loro dal Ministero stesso, tutte le attività di conservazione e restauro necessarie alla tutela e alla salvaguardia dei beni archeologi, storici, artistici e architettonici del Paese. La procedura, a causa dei requisiti, ha fatto registrare il dissenso e l'opposizione di larga parte delle organizzazioni di categoria, degli enti locali, delle associazioni e, non ultimi, degli stessi tecnici che lavorano come restauratori dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Ai dibattiti, alle prese di posizione sulla stampa, alle manifestazioni pubbliche («Impara l'arte e mettiti da parte», è stato lo slogan di una protesta svoltasi a Roma, e «Figli di un dio minore» quello di una manifestazione tenutasi a Firenze) si sono aggiunti i ricorsi legali. Se da un lato è stata riconosciuta la necessità improrogabile di affidare la conservazione e il restauro del patrimonio culturale a soggetti effettivamente competenti e qualificati, dall'altra è stato segnalato il rischio di espellere eo escludere operatori ormai formati ed esperti. Uno dei punti più controversi dell'articolo 182 del Bando riguarda la richiesta di documentare il possesso di titoli della formazione e l'attività di restauro svolta, con responsabilità diretta, per Enti pubblici (a seconda dei casi, da quattro a otto anni di giornate effettive, con contratti e certificati di regolare esecuzione), solo fino al dicembre 2001. Sarebbero così esclusi i giovani e tutti coloro che hanno condotto la propria attività negli anni posteriori a questa data; si vanificherebbe, di fatto, sia l'impegno per intraprendere una propria attività, sia la validità dei titoli rilasciati dai numerosi corsi di formazione regionale, gli unici riconosciuti legalmente oltre, naturalmente, ai diplomi rilasciati dalle cosiddette «scuole di eccellenza» già citate. Non a caso, di recente, le Regioni, a partire dal Lazio, si sono impegnate a votare risoluzioni per il riconoscimento dei corsi di formazione regionale ai fini della riqualificazione del settore. Diversamente, i diplomi conseguiti attraverso tali corsi sarebbero vanificati e gli impegni finanziari profusi con denaro pubblico sviliti; non ultimo, si contravverrebbe a precisi accordi già sanciti fra Stato e Regioni. In effetti, il possesso del diploma di una «scuola di eccellenza» è stato ritenuto sufficiente, da solo per il conseguimento ope legis della qualifica di restauratore. Questi titoli, acquisiti anche quando si accedeva alle suddette scuole con la sola licenza media, o dopo corsi di durata triennale, oggi sono stati equiparati alle lauree specialistiche. Detti diplomi, pertanto, potrebbero paradossalmente abilitare alla professione di restauratore anche chi non avesse mai svolto un giorno di attività lavorativa o che, a seguito del conseguimento del titolo, avesse deciso di svolgere un altro tipo di lavoro, diverso da quello del restauratore. La data di presentazione dei documenti, da settembre è stata ulteriormente prorogata alla fine di novembre, anche in attesa delle sentenze dei ricorsi presentati ai Tribunali amministrativi regionali. Le forze politiche, però, nel frattempo si sono espresse per cambiare la legge, votando unanimemente il 29 settembre in Commissione al Senato una risoluzione che impegna il Governo a «rivedere la disciplina dei requisiti prevista dall'articolo 182 del codice, assicurando il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli operatori in questi anni», considerato che «i limiti temporali previsti dall'articolo 182 non paiono più attuali e parrebbero suscettibili di violare i principi costituzionali e quelli del diritto comunitario». La legge, a giudizio dei legislatori, si può migliorare, al fine di modificare gli aspetti maggiormente iniqui o lesivi. Sarebbe l'occasione per intervenire anche su quelli più paradossali come, ad esempio, la norma che sottopone pure i restauratori della Pubblica Amministrazione alla medesima procedura concepita per i soggetti privati. Difatti, non si comprende perché i restauratori interni al Mibac debbano «qualificarsi» come se fossero degli «sconosciuti» dalla stessa Amministrazione dalla quale, invece, percepiscono regolari emolumenti in qualità di restauratori di ruolo. Ma, a seguito di quanto sopra riportato, è davvero così «improponibile» per l'Amministrazione inserire ope legis negli istituendi Elenchi coloro che (in quanto vincitori di specialistici concorsi per restauratore o per assistente restauratore) dispongono di specifici decreti ministeriali di nomina ai suddetti ruoli? Si rammenti che coloro che sono entrati nei ruoli Mibac come restauratore o assistente restauratore, oltre ad accedere ai concorsi tramite una preliminare selezione dei titoli dove i diplomi Icr e Opd erano alternativi e non esclusivi, hanno dovuto superare tre prove selettiveconcorsuali che implicavano necessariamente la conoscenza della disciplina. E si sottolinea che detti concorsi non erano d'accesso a corsi sia pure d'Alta Formazione, bensì al ruolo, cioè allo svolgimento del lavoro vero e proprio, e ciò dimostrando di disporre delle necessarie conoscenze teoriche, tecniche-metodologiche e, soprattutto, operative riguardanti la disciplina. Allora perché l'Amministrazione ora riferisce che la formazione dei suoi dipendenti non è «adeguata e sufficiente» per l'inserimento ope legis nell'Elenco? Possibile che gli ultimi diplomati Iscr o Opd (ultimi in senso cronologico, ovvero coloro che si sono diplomati nel novembre 2009) abbiano più diritto a chiamarsi restauratori di quanto ne abbiano i restauratori da numerosi anni in ruolo nel Mibac i quali hanno superato già molteplici e selettive prove d'accesso nei concorsi pubblici banditi dallo stesso Ministero e che ora, oltre tutto, dispongono di pluridecennali esperienze nel campo? Alla luce della vigente normativa, il rischio per molti di questi operatori della Pubblica Amministrazione potrebbe essere quello di perdere la qualifica nonché l'abilitazione a compiere attività di restauro. Un'inaspettata e paradossale situazione che provoca, nella categoria, disagio, disorientamento e profonda amarezza. In vero, la procedura così com'è stata congegnata, sta togliendo quel residuo entusiasmo, quella voglia di fare e, per i restauratori interni al Mibac, quell'orgoglio di sentirsi «funzionari dello Stato» che questa professione, dura e affascinante, comporta. Giovanna Bandini, restauratore conservatore direttore coordinatore - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma Federica di Napoli Rampolla, restauratore conservatore direttore coordinatore - Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Demoetnoantropologici del Lazio Maria Francesca Mureddu, restauratore conservatore direttore - Soprintendenza ai BAPSAE per le provv. di Sassari e Nuoro Corrado Pedelì, restauratore - Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle d'Aosta Ida Anna Rapinesi, assistente tecnico scientifico restauratore - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma in rappresentanza dei restauratori interni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle sedi periferiche edizione online, 22 novembre 2010
Il Giornale dell'Arte
28 Novembre 2010
È giusto che i restauratori interni al Mibac debbano riqualificarsi?
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