Le innovazioni introdotte dal disegno di legge votato ieri dal Senato riguardano gli aspetti penali degli abusi sia in zone soggette a vincoli paesaggistici sia su singoli immobili tutelati a seguito di specifica notifica. I regimi introdotti sono due: il primo per gli interventi anteriori al 30 settembre 2004 (comma 37); il secondo regime per tutti gli interventi anche successivi al 30 settembre 2004 (comma 35, lettera c). Abusi anteriori al 30 settembre 2004. Questi interventi non hanno più conseguenze penali se si chiede una sanatoria (anche contestuale a quella urbanistica) e sussistono tre condizioni: 1) si accerta la compatibilita paesaggistica; 2) vi è coerenza con le tipologie del contesto paesaggistico; 3) si pagano sanzioni pecuniarie amministrative. La legge non pone limiti di volume o superficie, che invece esistono nelle norme sul condono edilizio da chiedere al Comune. Nei casi più frequenti, l'abuso in zona vincolata è duplice: manca sia il titolo edilizio, sia l'autorizzazione ambientale: in questi casi si applicheranno congiuntamente le norme sul condono edilizio (legge 3262003 e regionali) e le norme sul condono ambientale. Se, invece, manca il solo titolo ambientale, perché il Comune aveva rilasciato il titolo edilizio, la norma approvata ieri (che aspetta comunque il "sì" della Camera) esclude sanzioni penali ambientali, se vi è compatibilità con rassetto dei luoghi e si paga la sanzione. Abusi successivi al 30 settembre 2004. Anche per il futuro non vi sono rischi penali. In questo caso, occorre una domanda di sanatoria ambientale e un parere di compatibilita paesaggistica, ma soprattutto esistono limiti alla tipologia di intervento da sanare. Abusi ambientali successivi al 30 settembre 2004 non saranno più sanzionati penalmente in questi casi; 1) i lavori non hanno creato superficì o volumi nuovi o in aumento; 2) si rimane all'interno di interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3 del Dpr 3802001): 3) si discute solo di materiali difformi da quanto previsto dall'autorizzazione (per esempio, tegole diverse). Il parere di «compatibilità paesaggistica». La legge introduce un parere postumo, successivo all'intervento edilizio già realizzato. È un'innovazione indigesta per il ministero per i Beni, culturali. Infatti, il codice Urbani (Dlgs 422004) aveva conquistato una norma specifica, articolo 146, che poneva il divieto di autorizzazioni in sanatoria successive alla realizzazione di interventi edilizi. Oggi questo principio viene meno, anche se non totalmente: il procedimento coinvolge l'autorità locale (Regioni e. su delega, commissioni edilizie comunali), ma prevede un parere obbligatorio delle Soprintendenze. Infatti, il parere di compatibilita ambientale per le opere realizzate senza autorizzazione è sempre di competenza dell'autorità preposta alla gestione del vincolo (cioè di Regioni e di Comuni), ma gli organi locali devono prima ottenere il parere della Soprintendenza, definito "preventivo". Anche qui si nota una rilevante novità: mentre per gli abusi anteriori al 30 settembre 2004 in zona protetta sotto l'aspetto ambientale, il parere della Soprintendenza è solo "preventivo" (comma 39 dell'articolo 1 della delega fiscale), per gli abusi ambientali successivi al 30 settembre 2003, il parere della Soprintendenza oltre a essere preventivo è anche vincolante. Ciò significa che gli abusi anteriori all'autunno 2004 sono trattati con un occhio di riguardo, con perdono se vi è tipologia costruttiva coerente a ciò che diranno le commissioni comunali, anche in dissenso dalle Soprintendenze. Dal primo ottobre 2004, invece, la Soprintendenza detterà legge sulle compatibilità paesaggistiche da valutare in sanatoria, potendo imporsi anche alle commissioni edilizie locali, Ma quelli dal 1 ottobre 2004 in poi saranno abusi ambientali che non aumentano superfici o volumi, perché gli abusi maggiori saranno già stati perdonati con il parere espresso da Comuni che potranno motivatamente dissentire dall'orientamento delle Soprintendenze.
Spartiacque al 30 settembre 2004
Il Senato ha approvato un disegno di legge che introduce innovazioni riguardanti gli aspetti penali degli abusi in zone vincolate paesaggistiche e su singoli immobili tutelati a seguito di specifica notifica. Il disegno di legno prevede due regimi: uno per gli interventi anteriori al 30 settembre 2004 e uno per tutti gli interventi successivi a quella data. Per gli interventi anteriori al 30 settembre 2004, se si chiede una sanatoria, non ci sono conseguenze penali se si accerta la compatibilità paesaggistica, vi è coerenza con le tipologie del contesto paesaggistico e si pagano sanzioni pecuniarie amministrative.
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