ROMA Senza il voto delle opposizioni, ieri l'aula del Senato ha dato il via libera al disegno delega in materia ambientale, sul quale il Governo aveva posto la fiducia. È stata, dunque, approvata la norma che depenalizza determinati abusi compiuti contro il paesaggio, aprendo di fatto la strada alla sanatoria. La seduta è stata contrassegnata dalla critiche del Centro-sinistra, con esposizione di cartelli e striscioni. I lavori sono stati anche sospesi dal presidente del Senato, Marcello Pera, che ha poi censurato ed espulso cinque senatori Verdi. Dopo il voto di ieri, la parola toma ora alla Camera. La delega. Il compito che il Parlamento intende affidare al Governo in campo ambientale è molto ampio. La norma che, però, ha fatto fare una lunga spola al provvedimento, in pista dall'autunno 2001, è quella sui reati paesaggistici. Era stala introdotta, in versione rigida, dal Senato (la depenalizzazione era limitata agli abusi compiuti in difformità dell'autorizzazione paesaggistica), rivista dalla Camera in forma allargata (venivano depenalizzati anche gli interventi compiuti senza autorizzazione paesaggistica), stralciata dalla commissione Ambiente del Senato e. infine, fatta rivivere ieri dall'aula di Palazzo Madama nel testo più permissivo. Le sanatorie. Di fatto non si tratta di una sanatoria, ma di due. Una è "a tempo", nel senso che riguarda gli abusi compiuti sui beni paesaggistici entro il 30 settembre 2004. Quegli interventi, realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, vengono depenalizzati, purché ritenuti compatibili con il paesaggio e quando ricorrano altre condizioni (si veda la scheda). La compatibilita paesaggistica è valutata dall'autorità competente (di solito, il Comune), dopo aver acquisito il parere della soprintendenza. Il parere della soprintendenza che. però, non è vincolante è l'unica sostanziale novità (insieme a un inasprimento delle sanzioni) rispetto al testo permissivo votato a suo tempo dalla Camera. Per il resto, la casistica degli abusi sanabili è rimasta invariata. L'altra sanatoria, "a regime", è più circoscritta (c'è, tra l'altro, il presupposto che i lavori non abbiano dato vita a nuove superfici o a un aumento dei volumi) e prevede maggiori restrizioni: la compatibilità paesaggistica degli abusi è sempre valutata dal Comune, ma il parere della soprintendenza questa volta è vincolante. Le altre misure. L'introduzione delle sanatorie è stata accompagnata da misure più rigide su altri versanti: dall'abbattimento degli ecomostri (primo fra tutti quello di Punta Perotti, a Bari), all'innalzamento delle pene (fino a un massimo di quattro anni di reclusione) in presenza di gravi interventi sulle aree e sugli immobili di interesse pubblico. Le reazioni. Opposizioni e associazioni ambientaliste hanno sparato a zero. «Un attacco all'ambiente. Un disastro che non ha copertura finanziaria e presenta profili di incostituzionalità», l'ha definito Gavino Angius, capogruppo dei Ds al Senato. «Un atto grave», secondo il sindaco di Roma, Walter Veltroni. «Siamo al condono permanente: è una vergogna», ha rincarato la dose il presidente dei Verdi, Alfonso Pecoraro Scanio, secondo il quale nell'affondo della maggioranza c'entra la volontà del premier Berlusconi di sanare i lavori a Villa Certosa, in Sardegna. «È una mini-mini sanatoria, che non tocca i parchi e le aree protette», ha risposto il ministro dell'Ambiente, Altero Malleoli, che a suo tempo aveva però fatto conoscere la sua contrarietà alla norma. Così come contrario si era detto il ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani, che ha visto il "suo" Codice rimaneggiato ad appena cinque mesi dall'entrata in vigore, e che ora, invece, elogia le nuove misure di tutela. Le nuove regole I contenuti del maxiemendamento La sanatoria "a tempo". Riguarda i lavori compiuti su beni paesaggistici entro il 30 settembre 2004, Gli abusi, realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, non sono più reato se il Comune (o l'autorità competente) li ritiene compatibili con il paesaggio, previo parere (non vincolante) della soprintendenza Le condizioni. Gli abusi realizzati e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati (dove esiste) dall'autorizzazione paesaggistica, devono rientrare fra gli interventi contemplati dal piano paesaggistico o, se questo non c'è, essere comunque giudicati compatibili. Altra condizione è il pagamento di una sanzione "rafforzata". Pene più severe. Passa da due a un massimo di quattro anni di carcere la pena prevista per gli abusi su immobili e aree vincolate dichiarate di notevole interesse pubblico o, qualora si tratti di aree e immobili tutelati, abbiano comportato un aumento della volumetria del 30 o superiore a 750 metri cubi o ancora una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi. La sanatoria "a regime". Il reato non esiste se gli abusi, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, non determinano una aumento di volumi o la creazione di superfici utili, se sono stati impiegati materiali diversi da quelli indicati nell'autorizzazione paesaggistica, quando i lavori siano configurabili come manutenzione ordinaria o straordinaria. Gli abusi devono essere ritenuti compatibili con il paesaggio: la valutazione del Comune è preceduta dal parere vincolante della soprintendenza.