A mettersi di traverso sulla strada dell'eventuale depenalizzazione degli abusi realizzati contro il paesaggio, oltre alla minoranza parlamentare e alle associazioni ambientaliste, c'è anche il Codice dei beni culturali. Quando la norma venne concepita il Codice era ancora in fase di elaborazione. Dal primo maggio scorso è, invece, operativo. E contiene anche una parte sul paesaggio (non a caso il suo nome completo è «Codice dei beni culturali e del paesaggio»). Se l'Aula del Senato decidesse di reintrodurre la sanatoria cassata dalla commissione Ambiente, quella parte del Codice franerebbe inesorabilmente. Soprattutto se la depenalizzazione dovesse configurarsi nella versione più estesa, quella che estingue il reato fino a oggi punito con l'arresto fino a due anni anche quando l'abuso sia stato realizzato senza autorizzazione paesaggistica e non solo in sua difformità. Il ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani, già in passato aveva fatto sapere di non essere d'accordo sulla formulazione troppo permissiva della norma. Tanto più ora, che si trova a dover fare i conti con un Codice che porta il suo nome. A via del Collegio Romano sono pronti ad accettare la versione restrittiva della sanatoria, quella che presuppone l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica. Riguarderebbe, secondo i Beni culturali, solo abusi minori e non minerebbe lo spirito del Codice. Certo, meglio sarebbe spiegano al ministero se la questione venisse lasciata cadere del tutto. Se, invece, l'Aula del Senato dovesse ripristinare la versione della norma elaborata dalla Camera, il Codice dei beni culturali subirebbe un vero e proprio smacco. Verrebbero, infatti, vanificati gli articoli 146 e 159: il primo stabilisce la procedura per ottenere l'autorizzazione in presenza dei piani regionali paesaggistici, il secondo regola la materia fino a che questi ultimi non verranno approvati. In entrambi i casi, è la Soprintendenza a dare il via libera per la costruzione dell'opera, dopo aver verificato che non danneggi il paesaggio. Non solo: nella fase attuale, disciplinata dall'articolo 159 (visto che i piani paesaggistici regionali sono inesistenti), la Soprintendenza ha il potere di negare l'autorizzazione. A regime, invece, la Soprintendenza esprimerà solo un parere. In ogni caso, il Codice ribadisce che «i lavori non possono essere iniziati» senza autorizzazione paesaggistica. Sulla stessa linea del ministro Urbani è l'associazione della proprietà edilizia. Per Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, il ripristino della depenalizzazione «non è corretto». «Per quanto quando c'è di mezzo il paesaggio prosegue Sforza Fogliani sia sempre preferibile seguire la linea dura, si potrebbe però valutare la versione restrittiva della norma, quella che concede la possibilità di estinguere il reato per opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica. Si tratterebbe, ovviamente, di valutare gli abusi, ma nella gran parte dei casi dovrebbe trattarsi di opere minori».