di Donato Grande Già in precedente lavoro, pubblicato su questa rivista telematica, si era accennato alla possibilità di modifiche ed integrazioni al codice Urbani, almeno per la parte del corpus relativa al collezionismo numismatico. Da ultimo, invero, nella corrente XVI legislatura, è stata presentata una proposta di legge, la n. 3540 C.D. del 10 giugno 2010, primo firmatario l'on. Marinello, volta ad integrare il D.Lgs. 42 del 2004 e formalmente intitolata in rubrica Disposizioni per il censimento e la riemersione dei beni archeologici in possesso dei privati. Da un'attenta analisi delle disposizioni contenute nel progetto di modifica, sembrerebbe scorgersi un vero e proprio sovvertimento dell'ordine costituzionale, con palesi violazioni di taluni precetti fondamentali della nostra Carta Costituzionale e con altrettanta palese contraddizione con i principi generali del Codice Urbani, che oramai da molti decenni e comunque, almeno, dalla legislazione "Bottai", fanno parte a pieno titolo della radicata cultura giuridica e della politica culturale del nostro Paese, che può senz'altro rinvenirsi nella disposizione che prevede la proprietà pubblica di tutti i beni culturali trovati o scoperti nel sottosuolo o fondale marino italiani; e ciò almeno a decorrere dal 1939. Preliminarmente non ci si può esimere dal commentare la parte espositiva con la quale i firmatari presentano alla Camera la proposta in esame. In tal senso balza immediatamente agli occhi del giurista, - il quale sarebbe abituato a ricercare nella legge i principi generali che la pongono come res publica e non invece come strumento ad personam (pro o contra un soggetto in particolare)- la caduta di stile dei proponenti, almeno nella parte in cui, citando nomi e cognomi di persone o testate giornalistiche (il riferimento è testuale al prof. Settis ed a "La Repubblica") senza concedere loro la possibilità di un pari contraddittorio, lasciano intendere che la questione sia di natura privatistica, nel senso deteriore del termine. E ciò, indipendentemente dalla stima e dall'autorevolezza che ciascun cittadino italiano (destinatario dei provvedimenti legislativi) possa nutrire o considerare nei confronti dei citati soggetti. Venendo alle connotazioni più marcatamente giuridiche, l'interprete noterà, oseremmo dire -ictu oculi-, le gravissime contraddizioni in cui sono caduti gli estensori del documento. E così: Viene testualmente indicato che il Codice Urbani abbia posto in discussione, limitatamente ai beni archeologici, l'assunto per il quale il possesso di beni culturali sarebbe una necessaria condizione di libertà e di cultura, un diritto inalienabile, un'espressione del gusto e della sensibilità artistica e non può essere a priori considerato un furto ai danni della collettività Tale affermazione non è affatto fedele al dettato normativo: non solo il Codice Urbani non prevede affatto limitazioni al possesso di beni culturali, ma l'errore più grave sta nel duplice fatto: - l'uno: quello di confondere il "bene culturale" ex art. 10, dal "bene appartenente al patrimonio culturale" ex art. 2. La differenza non è di poco conto, considerato che, in linea di massima, sono beni culturali sia i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici, in tale accezione ricomprendendo quelli trovati sul sottosuolo o fondale marino, a partire dal 1939, sia quelli appartenenti ai privati, previa dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 e ss.. - L'altro: nel confondere il fatto statico del possesso, da quello dinamico dell'impossessamento. (Al riguardo ci si riporta alle considerazioni di cui alla citata precedente pubblicazione). Continuano i presentatori della proposta di legge: La legge stabilì quindi la presunzione della proprietà dello Stato su qualunque bene archeologico rinvenuto nel sottosuolo d'Italia e nelle sue acque territoriali e di conseguenza l'illiceità del possesso da parte del privato, se privo di un titolo di proprietà riconosciuto dall'Autorità Pubblica Anche tale affermazione, se da un lato merita una precisazione, dall'altro appare assolutamente difforme dal reale dettato normativo. Ed invero parlando di "presunzione" nel senso civilistico del termine, l'appartenenza dei beni ritrovati a far data dal 1939, appare una scelta normativa che il legislatore ha inteso confermare, nel pieno rispetto della Carta Costituzionale, ove solo si pensi al principio della tutela dei beni culturali, di cui all'art. 9. La legge stabilisce che quei beni appartengono allo Stato semplicemente - e sul punto non sono ammissibili disquisizioni di sorta. In buona sostanza è una, pura e semplice, definizione legislativa che non ammette interpretazioni ed in tal senso potremmo definirla una presunzione iuris et de iure: così l'art. 91 Codice Urbani Le cose indicate nell'art.10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato Affatto rispondente alla legge, poi, il fatto che vi sia l'illiceità del possesso da parte del privato, se privo di un titolo di proprietà riconosciuto dall'Autorità Pubblica. Già tale affermazione è estremamente sibillina: di cosa si sta parlando: delle cose di cui all'art.91 Codice Urbani? O in generale di beni posseduti dal privato? Ovvio dire che tutti i beni scoperti (nel suolo o fondale) dopo il 1939 sono dello Stato ed il loro possesso è lecito (altrimenti vi sarebbe ricettazione per l'acquirente ed impossessamento illecito per il tombarolo c.d. furto d'arte) solo a seguito della cessione fatta dallo Stato al privato (anch'essa disciplinata dal Codice Urbani). Solo in tal senso si potrebbe parlare di titolo riconosciuto dall'autorità pubblica, in quanto le monete, per quanto antiche siano, sono sempre una res privata, se in possesso del privato cittadino e, nel nostro ordinamento democratico, nessuna autorità pubblica potrà mai sindacare il possesso di beni da parte dei privati. Del resto già nella precedente pubblicazione si era ampiamente dimostrato come il legislatore abbia più volte ribadito il concetto giuridico di liceità del possesso da parte del privato, che in quanto tale è più volte citato espressamente dallo stesso legislatore quale soggetto possessore di beni culturali. Continua il legislatore nella redazione del lavoro preparatorio:centinaia di migliaia di cittadini in possesso di beni archeologici, non sanno di detenerli illegittimamente; in assenza di documenti comprovanti la proprietà, tale possesso è considerato reato e tutti i detentori senza titolo sono perseguibili per furto o ricettazione Tale affermazione, sotto il profilo giuridico, appare assolutamente erronea e fuorviante. Giova, all'uopo, ricordare che, in materia penale, il nostro ordinamento non ammette l'ignoranza: chiunque vada a cercar monete col metal detector, lo sappia o meno, sta commettendo un reato; così come chi acquisti tali oggetti, non in asta pubblica o presso un negozio di numismatica o antiquariato o presso un collega collezionista, quanto piuttosto "sottobanco", sta commettendo il reato di ricettazione. Così è altrettanto erroneo dichiarare che vi sarebbe una generalizzata detenzione illegittima: la legge punisce l'impossessamento o la ricettazione dei beni scoperti dopo il 1939 e niente affatto il possesso di beni scoperti prima di tale data (tipico esempio un compendio ereditario) o di beni acquistati lecitamente presso rivenditori commerciali o altri collezionisti (ove non si provi con onere probatorio a carico della pubblica accusa lo scavo successivo al 1939). Anche in tal caso ci si riporta alla giurisprudenza ed alla dottrina citate nel precedente intervento. Il legislatore, poi, cade in un ulteriore gravissimo errore, frutto evidentemente di una scarsa conoscenza delle norme e dei protocolli che presiedono alla scientificità delle ricerche archeologiche, laddove dichiara che le norme vigenti non tengono conto dell'evidente constatazione che non tutti i beni culturali hanno la medesima valenza, poiché per la gran parte di essi può parlarsi di interesse in relazione alla loro antichità o al loro valore storico-culturale, più che di reale valore artistico; Invero ed il fatto è notorio negli ambienti scientifici per la salvaguardia del sito di ritrovamento, per lo studio delle stratificazioni etc. etc., non ha alcuna importanza che si ritrovi un tondello arrugginito di comunissima dracma timoleontea od uno splendido esemplare di tetradramma di Kimon. Entrambi i beni sono pubblici (la proprietà è dello Stato ex art. 91 Codice Urbani) ed è di fondamentale importanza che il sito venga preservato al fine delle ulteriori ricerche e delle classificazioni scientifiche da parte degli unici soggetti che, per competenze amministrative e scientifiche sono in grado di farlo: gli archeologi. In buona sostanza, l'aspetto culturale è cosa ben diversa dal valore economico-commerciale dei beni ritrovati. E di questo le leggi dello Stato non possono non tenerne conto, ancorchè a dispetto degli speculatori. A seguire, il legislatore si lascia andare ad una serie di affermazioni contraddittorie, del tipo La strada della tutela non può essere il divieto assoluto di possedere oggetti antichi, per poi immediatamente dire La legge non ha mai vietato il possesso o il commercio di questi beni, né ha imposto la denuncia... ed infine ritornare al primo assunto L'aberrazione, quindi, consiste nel fatto che chiunque possiede senza titolo un bene antecedente al 476 d.c.. È per la legge italiana un ladro o un ricettatore Conclude, poi il legislatore, con il proposito di far riemergere e censire milioni di pezzi. Questo intento di "sanatoria" è il reale obiettivo della prospettata riforma. Tuttavia non si può tacere del fatto che i proponenti hanno, volutamente o meno, tentato di ingenerare confusione fra possesso legale ed illecito impossesamento e su tale inescusabile equivoco hanno elaborato la proposta di legge. E per di più, per sostenere la proposta si fa passare la modifica quale tutela dei cittadini, per tenerli al riparo da (pur realmente esistenti) persecuzioni giudiziarie, quando, invece, si rivolge unicamente a ladri e ricettatori. Veniamo dunque all'esame del testo della proposta, nelle sue parti più rilevanti: 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico antecedenti all'anno 476 dopo Cristo, non denunciati ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice », hanno l'obbligo di darne comunicazione alla soprintendenza competente per territorio entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12 e di provvedere al contestuale pagamento delle spese di registrazione e catalogazione. Tale previsione risulta assolutamente ambigua ed abbisogna di una formulazione più chiara, per evitare disastrose conseguenze. Ed invero, stante il fatto che viene espressamente fatto riferimento alla mancata denuncia ex art. 88 e ss. Codice Urbani, la norma sembrerebbe escludere l'obbligo di dare la prescritta comunicazione alla Soprintendenza, per tutti coloro che invece possiedono i beni de quibus per averli legittimamente ereditati od acquistati sul mercato legale. A chi allora si rivolge la norma? Sembrerebbe in via esclusiva - a tutti quei soggetti che si siano impossessati (c.d. ladri d'arte) dei beni medesimi, per averli scavati o, più raramente scoperti fortuitamente, ed ai ricettatori. Si tratta pertanto, puramente e semplicemente di una "sanatoria" per i delinquenti e non per "ignari cittadini". Tale tesi viene a trovare debito sostegno dal successivo comma 6, che testualmente prevede: 6. La presentazione della comunicazione e il pagamento del relativo contributo estinguono i reati previsti dagli articoli 648 e 712 del codice penale e, limitatamente ai casi previsti dal comma 16 del presente articolo, dei reati previsti dall'articolo 174 del codice, eventualmente imputati al dichiarante con riferimento alle modalità di acquisto dei beni presentati, a condizione che lo stesso non abbia riportato condanne definitive per delitti di cui al capo I del titolo II della parte quarta del nonché dal comma 8, il quale prevede la "costituzione" del diritto di proprietà. 8. La comunicazione di possesso e l'integrale pagamento del contributo dovuto, fatti salvi i diritti di terzi, costituiscono titolo legale del diritto di proprietà sui beni da parte del privato; copia della documentazione è conservata dal proprietario e deve essere consegnata ai successivi acquirenti del bene. La contraddizione normativa, tuttavia, emerge con estrema evidenza, laddove all'art.10 viene previsto che ove i detentori non siano in grado, scaduto il termine di legge per effettuare la comunicazione di cui all'art.1, di esibire la ricevuta della comunicazione, siano puniti penalmente con le pene di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto). Cosa significa? Acclarato che la norma si rivolge ai ladri ed ai ricettatori, essa appare tautologica. Infatti chi detenga beni scavati dopo il 1939, comunque risponderebbe di ricettazione o incauto acquisto (la magistratura accerterà l'elemento psicologico) o in alternativa di impossessamento illecito o, ben potrebbe anche essere assolto qualora non si provi l'impossessamento o il dolo o la colpa in merito all'acquisto, ancorchè provata l'escavazione post-1939, potrebbe subire la confisca. E se infatti così stanno le cose, qual'è il senso della norma in oggetto? Quale è la ratio che ne è alla base? O si è colpevoli o si è innocenti: tertium non datur. Perchè mai prevedere il reato di incauto acquisto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato? Oltre alla sanatoria tout court, non è dato ravvisare alcun altro intento. Il tutto per non parlare della evidente sperequazione in cui incorre il legislatore, nella parte in cui prevede il prezzo uguale per tutti i beni e non secondo un criterio di proporzionalità: es: l'Afrodite di Morgantina, pezzo unico e dal valore inestimabile sarebbe "sanata" con 300 euro, considerato che poiché l'escavazione di Morgantina è successiva alla seconda metà del secolo scorso, vi è la prova provata della violazione del precetto di cui all'art. 91 Codice Urbani, il fatto sarebbe di per se gravissimo; mentre il proprietario di insignificanti monetine, magari in numero di 60, pagherebbe la stessa cifra. In tal modo non può revocarsi in dubbio che trafficanti d'arte, tombaroli e ricettatori di ogni risma, riceverebbero un regalo di proporzioni inimmaginabili, a danno della collettività che si verrebbe privata, per sempre, senza possibilità di confisca dei beni trafugati, di parte importante del proprio patrimonio culturale che l'adempimento di tali prescrizioni costituisca titolo legale (ma esiste il titolo illegale!?) di proprietà. Ovviamente, dato il periodo di crisi finanziaria, l'intera operazione prevede il pagamento di quelle che il legislatore chiama spese di registrazione e catalogazione, ma che a denti stretti espressamente confessa: la presente proposta di legge monetizza la cessione, sotto forma di mera spesa di registrazione. Ovviamente trattasi di una fictio iuris, addirittura ammessa dallo stesso legislatore e che peraltro appare assolutamente illegittima sotto l'aspetto costituzionale (art. 3), in quanto la spesa di registrazione è la stessa per tutti i beni, mentre la proposta prevede differenze di "prezzo". Ad ogni buon conto, sarebbe bene, al fine di evitare che una norma ambigua entri nel nostro diritto positivo, peraltro con evidenti rilievi anche in campo penalistico, ove la chiarezza del precetto è fondamento di giustizia, che l'articolo de quo facesse comunque - un più espresso riferimento ai soggetti obbligati ex art.1 comma 1. Esiste, poi, un ulteriore motivo di critica alla proposta modifica del codice Urbani: il legislatore pone come termine ad quem, per i beni oggetti dell' "archeocondono" il 476 d.c., che ci viene ricordato e di questo lo ringraziamo essere la data della caduta dell"impero romano, ( ma solo quello d'occidente n.d.r.). Ora, fermo restando che anche la Consulta ha più volte ribadito il concetto che in tema di condono, il legislatore è ampiamente facultato a determinare l'ambito di applicazione, molti esponenti del mondo culturale hanno - legittimamente - chiesto: reperti e monete medievali e comunque tutti i beni descritti nell'art. 2 del Codice Urbani, databili dal 477 d.c. al 1492 ed oltre (per le monete almeno fino alla serialità della monetazione moderna fra la fine del '600 e l'inizio del '700), non meritano alcuna attenzione da parte della proposta di legge? Per concludere, a sommesso parere dello scrivente, la proposta di legge almeno nella sua attuale stesura - non pare risolvere adeguatamente, o affatto, i problemi connessi alla tutela del patrimonio artistico-culturale del nostro Paese ed in più, vertendo in materia anche penale, invece di semplificare, complica non poco il quadro di tutela, sia del patrimonio, sia dei diritti dei singoli, finendo per privilegiare esclusivamente gli interessi dei grandi trafficanti d'arte. Altre sembrano, invece, essere le strade da percorrere, con seri e tecnicamente validi provvedimenti legislativi, che in subiecta materia, non possono certo fondarsi su strali ed improperi verso il mondo scientifico-culturale. Sarà compito di una prossima pubblicazione esaminare tali altre proposte che provengono da ambienti numismatici e giuridici, con l'espresso intento di tenere distinta le figura del collezionista e dello studioso da quelle altre del tombarolo e del ricettatore.