Basta segnalare all'ente locale l'inizio dell'intervento senza neppure aspettare l'ok L'amministrazione ha 60 giorni per verificare e bloccare il cantiere I.B. LUCCA. Non serve più la concessione edilizia per gli interventi contenuti nei piani attuativi o nei piani complessi, se sono disciplinati dai regolamenti urbanistici. E neppure per la ristrutturazione edilizia, con tanto di demolizione e ricostruzione «fedele» del complesso. Per cominciare questi interventi basta inviare al Comune una «segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) che, con la nuova normativa sulla semplificazione amministrativa, sostituisce la Dia. Accorciando, però, i tempi di intervento. Infatti, con la Scia i lavori possono iniziare contestualmente alla presentazione al Comune della segnalazione di avvio dell'attività. Spetta, poi, all'ente pubblico - scrive l'architetto Mauro Di Bugno, dirigente all'edilizia - verificare i requisiti dichiarati dai privati e fermare i lavori entro 60 giorni dalla presentazione della Scia, nel caso in cui la documentazione sia incompleta o per l'intervento serva il permesso a costruire. Se il Comune lascia correre questo periodo senza effettuare verifiche o adottare provvedimenti per sospendere i lavori o per allineare l'intervento alla normativa in vigore, dopo potrà fare ben poco. Trascorsi i due mesi, infatti, l'ente locale potrà intervenire sul cantiere solo in caso si ravvisi un pericolo per il «patrimonio artistico, ambientale, per la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale». E comunque, anche in queste circostanze, il Comune potrebbe intervenire solo se il privato non potesse direttamente rimediare al problema. Per effettuare un intervento in una zona vincolata o sottoposta a particolari tutele (o leggi), è necessario che al momento della presentazione della Scia il privato alleghi anche i pareri obbligatori da acquisire, i nulla-osta, gli atti di assenso, rilasciati dagli enti competenti, «in materia paesaggistica, idrogeologica, igienico-sanitaria, antisismica, idraulica, di sicurezza, antincendio, relativi all'efficienza energetica degli edifici». Parimenti devono essere allegati alla Scia anche i nulla-osta che deve rilasciare il Comune. In caso di dichiarazioni false o certificazioni non regolari, è previsto il carcere da uno a tre anni. INTERVENTI SOGGETTI A SCIA Sono moltissimi, a cominciare da quelli previsti da piani attuativi e piani complessi che contengano «precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive». Con la Scia si può anche effettuare un cambio di destinazione d'uso di immobili e aree «anche in assenza di opere edilizie», si possono demolire edifici e manufatti a patto che la demolizione non sia finalizzata alla ricostruzione o alla nuova edificazione, si può occupare il suolo pubblico per esposizione o deposito merci o materiali (ma non in modo permanente), le trasformazioni con opere edilizie che non necessitino di un permesso a costruire o che si possano realizzare al massimo presentando una comunicazione di inizio attività. In questa categoria di interventi, poi, rientrano anche quelli di risanamento e restauro conservativo, quelli per garantire funzionalità all'edificio: fra questi c'è l'inserimento di impianti necessari all'uso del fabbricato e l'eliminazione di elementi estranei all'edificio. Inoltre basta la Scia anche per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento degli edifici ai disabili «anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità». Sono, invece, interventi di edilizia libera (senza bisogno di Scia) quelli per abbattere le barriere architettoniche con scivoli (ma non con ascensori). Infine, anche gli immobili vincolati possono essere sottoposti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la presentazione della Scia, a patto che l'intervento rispetti gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio.