La Scia si applica nell'edilizia. Con il deposito in comune della segnalazione certificata si possono immediatamente avviare i lavori di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia "fedele" e le varianti a permessi di costruire. La presenza di un vincolo non impedisce poi l'utilizzo della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), fatto comunque salvo l'ottenimento, prima di avviare i lavori, dell'autorizzazione specifica in caso di vincoli. Questa, in sintesi è l'interpretazione fornita dal ministero delle Infrastrutture al quesito posto dalla regione Lombardia sull'applicabilità al mondo delle costruzioni del nuovo testo dell'articolo 19 della legge 2411990, introdotto dalla manovra correttiva. Restano invece soggetti a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, quelli di ristrutturazione urbanistica e le opere di ristrutturazione edilizia "infedele" che comportino cioè l'aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Nulla viene quindi modificato rispetto alle opere già liberalizzate: restano soggette a semplice «comunicazione» i lavori di manutenzione straordinaria, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, quelle di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, gli interventi per realizzare i pannelli solari, fotovoltaici e termici, le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Restano infine del tutto libere (senza neppure la «comunicazione») le opere di manutenzione ordinaria, quelle volte all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo i movimenti di terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, le serre mobili stagionali. Infine, una precisazione importante del ministero: restano in vita le previsioni regionali che assoggettano a Dia (la cosiddetta "superDia") le opere che secondo il Testo unico sull'edilizia richiedono il permesso di costruire. L'impatto della manovra è così fortemente ridotto in Lombardia, dove ai sensi della legge regionale 122005 le grandi opere continuano a essere assoggettate a Dia e quelle minori, se non liberalizzate, sono ora sottoposte a Scia. L'assetto tracciato dal ministero (riassunto nelle schede della pagina) può dirsi definitivo? A dire il vero, sulla Scia le interpretazioni in campo sono davvero tante e, per quanto autorevole, quella ministeriale non ha valore di legge e non risolve i dubbi che, sull'utilizzabilità della nuova procedura, sono stati sollevati dagli uffici tecnici delle amministrazioni comunali quotidianamente chiamati ad applicare sul campo le nuove disposizioni. In primo luogo è stato osservato che la natura stessa dell'attività edilizia impedirebbe l'applicabilità della Scia alle costruzioni escluse dalle previsioni dell'articolo 19 della legge 2411990 e assoggettate alle previsioni speciali del Testo unico dell'edilizia (Dpr 3802001). A supporto dell'inapplicabilità della Scia all'edilizia sta poi la considerazione che dalla segnalazione certificata restano comunque escluse lo prevede la manovra le attività soggette a limiti o contingenti complessivi, ai quali sarebbero riconducibili gli indici edilizi che regolamentano tutta l'attività di trasformazione del territorio. Sotto un altro profilo, è stato inoltre osservato che mentre l'articolo 22 del Testo unico disciplina la denuncia di inizio attività, la manovra, riscrivendo l'articolo 19 citato, ha cancellato la dichiarazione di inizio attività, per cui non vi sarebbe motivo di porre in dubbio la perdurante efficacia delle disposizioni sulla Dia edilizia: «Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale». Le ragioni a favore della non applicazione della Scia all'edilizia non sono considerate dalla nota ministeriale, che porta a sostegno della sua tesi i lavori preparatori della legge di conversione del Dl 782010 (As 2228). In particolare, il dossier di documentazione del Servizio studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: «La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che a essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Dpr n. 380 del 2001». Di fonte a posizioni così distanti, però, gli operatori del settore sono in difficoltà. Alcuni, nel dubbio, scelgono di attendere comunque il decorso dei 30 giorni previsti dal Testo unico edilizia prima di dare avvio a lavori che, in base alla Scia, potrebbero avviare subito. I LAVORI SEMPLIFICATI CON LA NUOVA PROCEDURA A cosa si applica La Scia si applica agli interventi soggetti a Dia secondo la normativa statale, cioè, in pratica, a tutte le categorie di lavori che non sono ricompresi nelle altre tipologie di procedure. Quindi, a tutti quelli che non rientrano tra le opere libere, che non sono soggetti a «comunicazione» e che non sono regolati dal permesso di costruire o dalla superDia regionale (in Lombardia valevole per tutte le opere edilizie). Qui di seguito elenchiamo le opere interessate dalla Scia Restauro e risanamento conservativo Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili In linea di massima, si tratta di opere eseguite su edifici di un certo pregio e di una certa età, dai rustici che vanno rimessi in sesto con rispetto delle caratteristiche costruttive originarie alle unità immobiliari o a interi edifici per i quali non sia necessaria una ristrutturazione vera e propria (si veda qui sotto) Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio Ristrutturazione edilizia Si tratta degli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica Varianti a permessi di costruire Questa categoria soggetta anch'essa alla nuova pratica della Scia comprende opere che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire LE OPERE CHE CONTINUANO A ESSERE REGOLATE DA NORME GIÀ ESISTENTI Gli interventi "liberi" (senza formalità) Gli interventi di manutenzione ordinaria (come il rifacimento dei pavimenti) Gli interventi per eliminare barriere architettoniche, ma senza realizzare rampe o ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (esclusa la ricerca di idrocarburi), che siano eseguite in aree esterne al centro edificato I «movimenti di terra» strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali all'attività agricola Interventi leciti previa «comunicazione» Gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (o comunque entro novanta giorni al massimo) Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Dm Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 Aree ludiche senza fini di lucro (parchi giochi) e arredo delle aree pertinenziali degli edifici (come le panchine) Interventi soggetti a permesso di costruire Gli interventi di nuova costruzione Interventi di ristrutturazione urbanistica; Interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso Interventi soggetti a superDia Sono le opere che, per la disciplina statale, sono soggette a permesso di costruire, ma che secondo le leggi regionali sono realizzabili con Dia LA SEGNALAZIONE PASSO PER PASSO DALLA PRESENTAZIONE AI CONTROLLI Chi deve presentare la Scia Proprietario dell'immobile o altro avente titolo (articolo 11 del Dpr 3802001) attraverso i tecnici abilitati alla progettazione (ingegneri, architetti, geometri per le opere di modeste dimensioni) Dove si presenta Al comune dove si trova l'immobile oggetto di intervento La procedura La Scia è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti sulla conformità dell'intervento alle disposizioni di legge regolamentari, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione L'attività oggetto può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. Se l'immobile è vincolato i lavori potranno cominciare dopo l'ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo (soprintendenza, regione, provincia, comune, parco) In caso di accertata carenza della conformità dell'intervento alla legge o ai regolamenti, il comune, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni Dopo 60 giorni il comune può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente Le sanzioni Le dichiarazioni o le false attestazioni sull'esistenza dei requisiti o dei presupposti di conformità dell'intervento è punito con la reclusione da uno a tre anni L'ANTICIPAZIONE Liberalizzazione Il 17 settembre il «Sole 24 Ore» ha dato notizia della nota del ministero delle Infrastrutture che riconosceva l'applicabilità della Scia anche ai lavori edili sinora regolati dalla Dia
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