Edilizia. Pubblicato il Dpr 1392010 che agevola l'esame delle domande di autorizzazione paesaggistica Corsia rapida per piccoli lavori. Risposta obbligatoria entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza Le forze non bastano. Numerosi dubbi sulle reali possibilità delle soprintendenze di studiare la pratica in soli 25 giorni E alla fine è arrivata la deregulation. Annunciata dallo scorso autunno, osteggiata da chi teme il meccanismo che di fatto lega le soprintendenze al rispetto di tempi davvero corti, favorita da chi vuole sciogliere lacci e lacciuoli ai piccoli interventi, il 10 settembre entrerà in vigore. Il Dpr 1392010, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 agosto scorso, è il risultato di queste spinte e controspinte, anche se il testo era definitivo già da mesi. La sostanza è quella di un termine ultimativo di 60 giorni per ottenere una risposta definitiva dalla pubblica amministrazione interessata (il più delle volte il comune), all'interno dei quali è contenuto anche il tempo per il parere della soprintendenza. Si tratta di termini molto stretti e che prevedono tra l'altro il salto di uno dei passaggi più criticati: quello della conferenza di servizi obbligatoria, che veniva accusata di essere all'origine dei rallentamenti in quanto, al momento della convocazione, mancavano spesso dei componenti. La norma, comunque, è di enorme rilevanza perché sono milioni le unità immobiliari interessate dalla semplificazione: soggetti ad autorizzazione paesaggistica sono infatti, tra l'altro, tutti gli interventi nelle aree interessate dai piani paesistici, cioè almeno un terzo del territorio italiano. Secondo Fulvio Irace, docente di storia dell'architettura contemporanea al politecnico di Milano, la norma va accolta con cautela, ma non negativamente: «Vorrei insistere - afferma - sul fatto che questa legge nasce dalla presa di consapevolezza che esistono trasformazioni minute degli edifici che sono appesantite dalla burocrazia. Anche sostituire un mattone scheggiato è un'operazione complessa: sotto questo punto di vista l'idea di snellire le pratiche è buona, anche per consentire ai tecnici, che sono pochi, di concentrarsi sui casi più complessi». E' inutile, prosegue Irace, prescrivere norme se non ci sono persone in grado di esercitare il controllo. «Il pericolo è semmai - conclude - la discrezionalità, i cui margini andrebbero ridotti al massimo». Più preoccupato appare Paolo Pileri, docente di ingegneria del territorio al politecnico di Milano: «Bisogna capire questo decreto da che parte sta. Il nostro è un Bel Paese perché ha un bel paesaggio o perché bisogna semplificare a tutti i costi? Mi sembra, insomma, che la nuova norma tuteli più chi deve chiedere l'autorizzazione che l'amministrazione. Del resto vediamo già adesso i risultati con le autorizzazioni non semplificate ». L'esempio dei rischi cui il Dpr espone il territorio è già presente nel territorio alpino. Si tratta di una zona molto vasta, automaticamente tutelata dal Codice dei beni culturali. Qui oltre il 40 del territorio è costituito da comuni sotto i mille abitanti, con una persona (se va bene) addetta al controllo del territorio e al settore urbanistico. Ma i nuovi tempi di attivazione dei comuni per rispondere alle istanze semplificate impongono sforzi molto superiori alle possibilità delle forze in campo. «Ci sarà inevitabilmente - prosegue Pileri - un depotenziamento della pubblica amministrazione nel rispondere in modo positivo alle domande. Stesso discorso per i parchi. Queste semplificazioni si riducono, quindi, a uno sveltimento senza entrare nei particolari di merito. Anche le commissioni paesaggistiche provinciali rischiano di essere composte da persone poco qualificate, a causa della gratuità della funzione, quando l'esame di una pratica può, tranquillamente, portare via una mezza giornata. Ma se il paesaggio è un bene importante per questo Paese, allora dovremmo investire risorse». Del resto, anche se qualificati come interventi minori, alcun opere sono problematiche: «Serbatoi di gpl, nuove finestre, modifiche alle falde, uso di altri materiali rispetto a quelli originali per i tetti, sono tutte opere che modificano tanto il paesaggio. Non solo. E' avvilente per chi invece si sta adoperando per conservare il paesaggio, perché il vicino invece potrà fare tutti questi interventi» conclude Pileri. Più prosaicamente, è evidente che nella grande maggioranza dei casi la soprintendenza non potrà rispondere nei 25 giorni a sua disposizione. Così la palla tornerà all'amministrazione (quasi sempre il comune) che emetterà il provvedimento dì diniego o accettazione, magari anche nei tempi previsti ma, di fatto, decidendo da sola. Gli esempi Autorimesse La creazione del box è il sogno proibito di ogni proprietario di villetta. Quelle più vecchie non lo avevano, oppure è stato trasformato in tavernetta. Così quei 12 metri coperti sono diventati una necessità per molti Antenne paraboliche Sono quelle comunemente chiamate 'padelloni' (anche se di varia dimensione) e che hanno sempre suscitato polemiche per l'impatto estetico Nuovo terrazzo In generale La creazione di un nuovo terrazzo«a tasca» significa tagliare un fetta di tetto, intervento che di norma presuppone anche il consenso del condominio. Il caso del nuovo Lastrico solare è più semplice e frequente, trattandosi della creazione di parapetti sul tetto (piano) e del rifacimento o rinforzo della copertura in modo da consentirne l'utilizzo Pannelli solari e fotovoltaici Facilitati da una serie di norme fiscali e regionali, sono sempre stati un tabù estetico (anche in questo caso ci vuole il consenso del condominio) anche se di facile installazione e, se ben orientati, di discreta resa energetica Serbatoio di Gpl Molto raramente si pone nei centri urbani il problema dell'installazione del deposito di Gpl, che di regola interessa le case isolate, che non possono essere servite dalla rete, di metanizzazione o dal gas di città Tettoia o porticato Si tratta di realizzazioni che non rappresentano volumi abitativi ma, proprio perché cambiano le sagome degli edifici, non sono edificabili senza permessi. La casistica è vasta: tettoie, porticati,chioschi da giardino (in molte parti d'Italia impropriamente chiamati berceau o gazebo) e comunque, come dice il Dpr 1392010, sono considerato tali fuori terra i «manufatti consimili aperti su più lati» purché di superficie non superiore a 30 metri quadrati Nuovo balcone Non si tratta di un intervento molto frequente, perché, anzi, molti preferiscono trasformare quello già esistente in una veranda chiusa per aumentare gli spazi coperti utilizzabili, ipotesi in ogni caso già prevista dalla nuova norma. Il Dpr prevede l'iter semplificato anche il caso di modifica dei balconi già esistenti Cancelli Il caso contemplato dal Dpr 1392010 prevede la realizzazione o la modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno; tuttavia, precisa la norma, la semplificazione non si applica se gli immobili sono soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei beni culturali Impianti di telecomunicazione elettronica Semplificazione anche per le antenne-ripetitori usate perla telefonia mobile, spesso installate sul tetto dei condomini (che incassano discreti canoni di locazione). La norma è abbastanza generosa, perché ammette la realizzazione di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti;sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri; apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne (volumi tecnici), tali comunque da non superare l'altezza di3 metri se collocati su edifici esistenti e di 4 metri se posati direttamente a terra LE PAROLE CHE CONTANO Soprintendenza Le soprintendenze dipendono dalle direzioni regionali per i beni culturali e il paesaggio, presenti in 17 regioni italiane. Sono dirette da un soprintendente che ha la responsabilità delle azioni di tutela. Le attività delle soprintendenze consistono nell'individuazione dei beni, nelle indagini conoscitive e nel successivo iter vincolistico sui singoli beni, e nel controllo, anche attraverso i permessi, sui lavori edilizi. I loro indirizzi sono reperibili su www.beniculturali.it Autorizzazione paesaggistica Si tratta del permesso speciale che deve essere richiesto per gli interventi edilizi in aree specifiche, individuabili in base al titolo III del Codice dei beni ambientali. L'istanza per il rilascio della «autorizzazione semplificata» deve essere corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo da un tecnico abilitato, che dovrà attestare anche la conformità dell'intervento alla disciplina paesaggio e alla vigente disciplina urbanistica. Viene quindi esclusa l'applicazione del Dpcm del 12 dicembre 2005, che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria, tranne che per la scheda allegata allo stesso Dpcm Opere interne Le opere interne (pavimenti, solai), quelle interrate (nelle del cantine) e comunque quelle non visibili, non sono interessate dalla semplificazione in quanto non ritenute rilevanti