Sentenza Consiglio di Stato 7 settembre 2004, n. 5795 (Atto amministrativo - diritto di accesso - in materia ambientale - ex articolo 3 del Dlgs 391997 - modalità di esercizio - puntuale indicazione degli atti richiesti - non occorre - generica richiesta di informazioni sulle condizioni del contesto ambientale interessato - sufficienza) Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 set. 2004, confermando quella del Tar Lazio del 15 gen. 2003, ha ribadito, con importanti precisazioni, come non possa essere in alcun modo limitato il diritto "di chiunque", privato o associazione, di accedere alle informazioni in materia ambientale, "senza che questi debba dimostrare il proprio interesse": "la disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali, come configurata dal Dlgs n. 3997, risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'articolo 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente". Tale dettato "non tollera alcuna opzione esegetica che introduca limitazioni soggettive - espressamente e chiaramente - escluse dalla norma". E ancora: "in materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente". Per il testo completo, cf. http:www.giustizia-amministrativa.itSentenzeCDS200405795SE.doc