I giudici contabili: «Ingiustificabile la gestione in deroga a ogni controllo» La replica: «Da anni operiamo su criticità analoghe a quella degli Scavi» NAPOLI La Corte dei Conti torna sulla vicenda degli scavi di Pompei e corregge severamente la Protezione Civile. I magistrati contabili contestano nel merito la gestione straordinaria del sito archeologico, considerata dalla presidenza del Consiglio emergenza assoggettabile alla Protezione civile e quindi situazione nella quale è possibile derogare dalla normativa vigente, in particolare dal controllo preventivo delle delibere. «Non appare corretta l'affermazione scrivono i giudici che la Corte dei Conti avrebbe riconosciuto la legittimità dell'operato della Protezione civile». La Corte, spiega la nota, «impregiudicata l'eventuale questione di legittimità costituzionale della norma che ha previsto l'esenzione del controllo dei provvedimenti stessi, ha escluso la natura di atto politico non sindacabile della dichiarazione dello stato d'emergenza, e nel merito, che nel caso dell'area archeologica di Pompei sussistessero i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza». La Corte ha inoltre ritenuto «non giustificabile ribadisce il comunicato della magistratura contabile l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile per iniziative che non possono inquadrarsi nel concetto di tutela della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dal rischio di gravi danni, iniziative che avrebbero potuto essere attuate da un Commissario straordinario in regime non derogatorio. Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, non appare corretta l'affermazione conclude la nota che la Corte dei Conti avrebbe riconosciuto la legittimità dell'operato della Protezione Civile». Dalla struttura capeggiata da Guido Bertolaso si replica a tono: «Esiste una norma di legge dichiara il capo dell'ufficio legislativo del Dipartimento, Giacomo Aiello : l'articolo 14 del decreto legge 80 del 2008 che espressamente prevede l'esclusione del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze della Protezione civile, siano esse relative a grandi eventi o a stati di emergenza. Poi, dal punto di vista del Legislatore l'esercizio della Protezione civile è legittimo perché sulla base di una valutazione politica del Consiglio dei ministri è stato stabilito che a Pompei vi fossero i presupposti per lo stato di emergenza (degrado, rischio di incolumità per i turisti, la fatiscenza delle strutture, il pericolo di crollo, il personale della Sovrintendenza allocato in container dal tetto in eternit). Nel corso degli anni, sin dal 1992, alla Protezione civile sono state affidate una serie di competenze che vanno oltre gli stati classici dell'emergenza, contemplando anche le condizioni di estrema criticità. Di esempi potrei farne a decine aggiunge Aiello : dall'emergenza rifiuti in Campania a quella del traffico; dall'emergenza del passante di Mestre a quella sanitaria in Calabria; dall'emergenza della laguna di Orbetello alla bonifica del sito di Serravalle Scrivia. Tutti i governi hanno dato la stessa lettura della legge 225 del 92 che prevede, laddove gli enti preposti non riescono a superare tali condizioni di criticità, il ricorso alla Protezione civile. Perché la Corte dei Conti non è mai intervenuta negli ultimi quindici anni in altri casi analoghi a quello di Pompei? Ora non comprendo perché insista, tra l'altro, a fornire giudizi di legittimità che sollevano un'altra questione: quello del conflitto di attribuzione che il Consiglio dei ministri potrebbe portare all'attenzione della Consulta».